Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista. “Nemo Iudex sine Mediatore”
Nel quadro della responsabilità sanitaria, occorre distinguere il danno non patrimoniale da violazione del diritto all’informazione, dal danno alla salute derivante da un atto medico non preceduto da corretta informazione. Il primo tipo di danno è, di norma, sussistente sol che sia violato il diritto del paziente ad essere informato, e che da tale violazione sia derivato un turbamento o un pregiudizio morale, comunque apprezzabile. Il secondo tipo di danno sussiste quando il medico abbia scorrettamente eseguito l’intervento, ovvero quando possa ritenersi che il paziente, se correttamente informato, avrebbe scelto di non sottoporsi a quel tipo di intervento, con la certezza o la ragionevole probabilità di ottenere un vantaggio per la propria salute che invece, a causa del deficit informativo, è andato irrimediabilmente perduto.
Corte di cassazione, Sez. III civ. ordinanza 4 maggio 2018, n. 10594
Corte di Appello di Roma, sentenza 15 aprile 2014, n. 2567
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