Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista. “Nemo Iudex sine Mediatore”
SUCCESSIONI EREDITARIE
Vendita del coerede di un bene immobile facente parte di un compendio ereditario
Atteso che la vendita di un fondo, facente parte di un compendio ereditario, effettuata da un coerede ad un terzo prima della divisione, viene ad esistenza sin dal momento della stipulazione del relativo contratto – ancorché abbia effetti solamente obbligatori, in quanto il passaggio di proprietà avviene automaticamente nel momento in cui all’alienante verrà assegnato, in sede di divisione ereditaria, il fondo stesso – a tale fattispecie, per il caso di inadempimento dell’obbligazione assunta dal venditore, deve adattarsi la disciplina prevista dagli artt. 1478 e ss. cod. civ., sicché l’acquirente ha diritto, oltre che alla risoluzione del contratto ed alla restituzione del prezzo, secondo quanto stabilito dall’art. 1480 cod. civ., anche al risarcimento del danno, fondato sulle norme generali degli artt. 1218 e 1223 cod. civ., in base al richiamo di quest’ultima disposizione da parte dell’art. 1479 cod. civ. Tuttavia, allorché, prima della divisione del patrimonio ereditario comune, deceda il coerede venditore del singolo bene, gli effetti obbligatori discendenti da quella vendita, ivi compresi quelli attinenti ad eventuali restituzioni e risarcimenti, si trasmettono all’erede (o agli eredi) a titolo universale, il quale, infatti, subentra al defunto in tutti quei rapporti che, non essendo intuitu personae, sono capaci di sopravvivere alla morte dell’originario titolare.
Corte di cassazione, Sez. II civ. sentenza 4 gennaio 2018, n. 76
Corte di Appello di Catanzaro, sentenza 19 dicembre 2012, n. 1338
Cassa con rinvio
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