PRIMAVERA FORENSE
Cos’è la negoziazione assistita
L’istituto della negoziazione assistita da avvocati è stato introdotto nel nostro ordinamento dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 ed è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati.
In alternativa al tentativo di negoziazione assistita, la giurisprudenza di merito ha sancito che è possibile effettuare un tentativo di mediazione civile, assolvendo comunque alla condizione di procedibilità (Tribunale di Roma n. 932/2023), prediligendo in tal modo l’istituto della mediazione civile anche quando questa non sia obbligatoria.
I tre tipi di negoziazione assistita
1. NEGOZIAZIONE ASSISTITA OBBLIGATORIA (art. 3 – d.l. 132/2014)
La procedura di negoziazione assistita è obbligatoria ed è prevista quale condizione di procedibilità in giudizio per:
– controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
– pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, ad esclusione delle controversie per cui è prevista la procedura di mediazione civile quale condizione di procedibilità;
– per le controversie in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto
(quest’ultima materia è stata introdotta dalla legge n. 190/2014, art. 1 comma 249 (c.d. legge di stabilità 2015) che prevede altresì che “Se le parti, con accordo o nel contratto, prevedono la mediazione presso le associazioni di categoria a cui aderiscono le imprese, la negoziazione assistita esperita si considera comunque valida. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per l’attivazione dell’azione diretta di cui all’articolo 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
Art. 7-ter – (Disposizioni in materia di azione diretta) 12 1. Il vettore di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l’azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. E’ esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore.13
2. NEGOZIAZIONE ASSISTITA FAMILIARE (art. 6 – d.l. 132/2014)
Quella prevista dall’art. 6 del D.L. 132/2014 per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
3. NEGOZIAZIONE ASSISTITA FACOLTATIVA
Ogni tipo di negoziazione, ad esclusione delle due precedenti, che non abbia ad oggetto diritti indisponibili o materia di lavoro.
Le fasi della negoziazione assistita
La negoziazione assistita prevede 3 fasi, più una quarta eventuale:
Prima Fase – Invito alla stipula di una “CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA”
E’ l’invito – formulato con raccomandata a/r o con pec alla controparte – a stipulare una convenzione di negoziazione assistita per la risoluzione in via amichevole di una controversia. Tale invito deve indicare espressamente che la mancata risposta entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto potrà essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 (Responsabilità aggravata) e 642 (Esecuzione provvisoria), primo comma, del codice di procedura civile.
Solitamente l’invito formale è integrato nella classica lettera di messa in mora.
La parte invitata ha 30 gg dal ricevimento della lettera per accettare o rifiutare l’invito.
In caso di rifiuto espresso o tacito (decorsi i 30gg), la parte istante ha facoltà di avviare il giudizio avendo così soddisfatta la condizione di procedibilità.
Modulo di “Invito alla negoziazione assistita”
Seconda Fase – La stipula della “CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA”
Qualora la parte chiamata alla stipula accetti l’invito, le parti, assistite dai rispettivi avvocati, stipuleranno una convenzione di negoziazione assistita, ovvero un accordo in base al quale le parti stesse dichiarano di voler cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia.
Tale accordo deve contenere necessariamente i seguenti requisiti:
– l’oggetto della controversia;
– la durata della negoziazione: max 3 mesi e, in ogni caso, non inferiore a un mese.
Modello di “Convenzione di negoziazione assistita”
Terza Fase – L’accordo raggiunto in negoziazione assistita
Ove la negoziazione sia stata fruttuosa e le parti abbiano raggiunto un accordo, i contenuti dell’accordo stesso dovranno essere trasposti in un vero e proprio contratto. Tale contratto costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Modello di accordo raggiunto in negoziazione assistita
Quarta Fase (eventuale) – Esecuzione coatta dell’accordo raggiunto in negoziazione assistita
Ove l’accordo non venga eseguito spontaneamente, la parte interessata potrà metterlo in esecuzione immediata, avendo l’accordo valore di titolo esecutivo.
In tal caso, l’accordo deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.
La modulistica (fac-simili)
– Invito alla negoziazione assistita
– Convenzione di negoziazione assistita
– Modello di Accordo raggiunto in negoziazione assistita
NOTA BENE
In sostituzione della negoziazione assistita è possibile attivare una procedura di mediazione civile assolvendo comunque la condizione di improcedibilità (per attivare una mediazione civile clicca qui).
Invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita
ex artt. 2 e ss. D.L. 12 settembre 2014, n. 132
(testo da aggiungere alla consueta lettera di messa in mora per le controversie per cui è previsto il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità).[1]
Con la presente, inoltre, si formula espressamente invito, ai sensi degli artt. 2 ss. decreto legge n. 132/2014, convertito con la legge 10 novembre 2014, n. 162, a stipulare una convenzione di negoziazione assistita per la risoluzione in via amichevole della controversia sopra descritta.
Ai sensi dell’art. 4 legge cit., si avverte espressamente che la mancata risposta a questo invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto potrà essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 (Responsabilità aggravata) e 642 (Esecuzione provvisoria), primo comma, del codice di procedura civile.
Sottoscrive la presente il Sig. xxx per accettazione e ratifica del contenuto.
[1] L’invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita è previsto quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per la richiesta di pagamento di somme non eccedenti cinquantamila euro, ad esclusione delle controversie per le quali è previsto il tentativo di mediazione civile quale condizione di procedibilità (articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28).
Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati (art. 3, comma 5).
Scarica il testo dell’invito in formato word