Pubblichiamo una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore professionista.
“Nemo Iudex sine Mediatore” – Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile
Ai sensi dell’art. 1004 cod. civ., sono a carico dell’usufruttuario gli oneri relativi sia alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa, sia alle riparazioni straordinarie rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione su di lui incombenti. In base ai principi che regolano l’onere della prova, il nudo proprietario che chieda la decadenza dell’usufruttuario dal suo diritto adducendo che si sia verificata una delle ipotesi previste
dall’art. 1015 cod. civ. – come l’abuso del diritto consistente nella mancanza di ordinarie riparazioni che lasci andare in perimento l’immobile – deve limitarsi a dimostrare la sussistenza delle condizioni al momento della proposizione della domanda, esaurendosi con questa prova l’onere posto a suo carico. Pertanto, l’usufruttuario, il quale affermi che la mancanza di manutenzione preesisteva alla costituzione del suo diritto, propone una eccezione che, essendo diretta a paralizzare la pretesa fatta valere in giudizio, deve essere da lui provata.
Corte di cassazione, Sez. II civ. sentenza 14 giugno 2017, n. 14803
Corte di Appello di Milano, sentenza 29 gennaio 2013, n. 451
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