Pubblichiamo una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore professionista.
“Nemo Iudex sine Mediatore” – Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile
In tema di servitù coattive, il passaggio coatto, cioè il passaggio che può essere concesso officio iudicis a norma dell’art. 1052 cod. civ. deve essere tenuto distinto dal passaggio necessario di cui all’art. 1051 cod. civ. Quest’ultima ipotesi ricorre quando il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla strada pubblica o non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, mentre il passaggio coatto può disporsi quando il fondo abbia un accesso alla via pubblica e sia, quindi, non intercluso, ma l’accesso sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo medesimo e non possa essere ampliato. In particolare, la possibilità di costituire un passaggio coattivo in favore di un fondo che, benché circondato da altri, fruisca di accesso alla via pubblica in forza di servitù volontaria su altro fondo, al fine di consentirne un altro sbocco sulla via pubblica, esula dalla previsione dell’art. 1051 cod. civ. , restando regolata dal successivo art. 1052 cod. civ. In questo caso, il diritto alla costituzione della servitù è condizionato all’esistenza dei seguenti presupposti: (i) che il preesistente accesso sia inidoneo o insufficiente; (ii) che il suo ampliamento sia materialmente irrealizzabile od eccessivamente oneroso; (iii) che il nuovo passaggio risponda in
concreto alle esigenze di sfruttamento agricolo od industriale del fondo dominante, senza impedire o compromettere analoghe utilizzazioni del fondo servente. La sussistenza di quest’ultimo requisito, in particolare, deve poi essere valutata non già in base a criteri astratti, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi ed alle concrete possibilità di un più ampio loro sfruttamento o di una loro migliore utilizzazione. In buona sostanza, le esigenze generali dell’agricoltura, quale interesse della collettività, non possano che essere rappresentate da un più ampio sfruttamento, o da una migliore utilizzazione del fondo. Compete poi al giudice di merito verificare l’esistenza dell’interclusione ed accertare il luogo di esercizio di una servitù di passaggio coattivo, e nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto un fondo non intercluso e l’attore lamenti l’insufficienza del passaggio rispetto ai bisogni del fondo, lo stesso giudice di merito dovrà accertare se ricorrono le condizioni esposte atte a giustificare la costituzione della servitù a norma dell’art. 1052 cod. civ.
Corte di cassazione, Sez. II civ. sentenza 14 giugno 2017, n. 14788
Corte di Appello di Palermo, sentenza 8 giugno 2011, n. 784
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