Risarcimento del danno e surrogazione dell’assicuratore sociale

2 Marzo 2018

Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista“Nemo Iudex sine Mediatore”


CONTRATTI ASSICURATIVI

Risarcimento del danno e surrogazione dell’assicuratore sociale

L’Inail ha sempre diritto di surrogarsi nei confronti del terzo responsabile di un infortunio per le somme pagate a titolo di indennità giornaliera ex art. 68 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, così come per quelle anticipate a titolo di spese di cura, ex artt. 86 e ss. d.P.R. cit., perchè tali indennizzi non possono essere erogati se non a fronte di fatti – l’assenza dal lavoro e la necessità di curarsi – che per la vittima costituiscono pregiudizi teoricamente risarcibili, e che di conseguenza fanno sorgere in capo ad essa il diritto di esserne risarcita, diritto che per effetto della percezione dell’indennizzo da parte dell’assicuratore sociale si trasferisce in capo a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 1916 cod. civ. A tal fine, nulla rileva che la vittima dell’illecito non abbia patito alcun pregiudizio alla capacità di lavoro od altri pregiudizi patrimoniali di sorta.

 

Corte di cassazione, Sez. VI civ. ordinanza 12 febbraio 2018, n. 3296

Corte di Appello di Roma, sentenza 15 gennaio 2015, n. 277

Cassa con rinvio

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