Pubblichiamo una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore professionista.
“Nemo Iudex sine Mediatore” – Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile
Revoca dell’amministratore: scatta l’obbligo di avviare il tentativo di mediazione
In tema di mediazione obbligatoria, la previsione di cui all’art. 5, comma quarto, lett. f), del D.Lgs. n. 28/2010, secondo cui non sono soggetti all’obbligo di mediazione i procedimenti che si svolgono in camera di consiglio, non è ostativa all’applicabilità della procedura ai procedimenti per la revoca dell’amministratore di condominio. Infatti, nonostante tali procedimenti seguano le forme del rito camerale, la norma di cui all’art. 71-quater disp. att. cod. civ. – la quale prevede che siano soggette a mediazione obbligatoria ante causam le controversie in materia di condominio, includendo espressamente tra esse “..quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72” delle disposizioni di attuazione del codice civile..” – deve essere considerata norma speciale e, in quanto tale, prevalente rispetto alla predetta norma generale di cui all’art. 5, comma quarto, lett. f), del D.Lgs. n. 28/2010.
Tribunale Civile di Vasto, ordinanza 4 maggio 2017 – Rel. Dott. Fabrizio Pasquale