Revoca amministratore: improcedibile la domanda senza partecipazione in mediazione

6 Febbraio 2018

Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista“Nemo Iudex sine Mediatore”


CONDOMINIO

Revoca amministratore: improcedibile la domanda senza partecipazione in mediazione

Il decreto con cui la Corte di Appello in sede di reclamo su provvedimento di revoca dell’amministratore di condominio, dichiari improcedibile la domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, comunque non costituisce “sentenza”, ai fini ed agli effetti di cui all’art. 111, comma 7, Cost., essendo sprovvisto dei richiesti caratteri della definitività e decisorietà, in quanto non contiene alcun giudizio in merito ai fatti controversi, non pregiudica il diritto del condomino ad una corretta gestione dell’amministrazione condominiale, né il diritto dell’amministratore allo svolgimento del suo incarico. Trattasi, dunque, di provvedimento non suscettibile di acquisire forza di giudicato, a nulla rilevando la motivazione del ritenuto ostacolo pregiudiziale all’esame della domanda giudiziale, atteso che la pronuncia di improcedibilità, comunque motivata, resta pur sempre inserita in un provvedimento non decisorio sul rapporto sostanziale e non impugnabile, e non può pertanto costituire autonomo oggetto di impugnazione (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro il decreto con cui la corte di appello aveva rigettato il reclamo avanzato da un condomino avverso il provvedimento del tribunale con il quale era stata dichiarata improcedibile la domanda di revoca giudiziale dell’amministratore non avendo il ricorrente condomino partecipato all’incontro davanti al mediatore agli effetti del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28).

Corte di cassazione, Sez. VI ordinanza 18 gennaio 2018, n. 1237

Corte di Appello di Palermo, decreto 29 luglio 2016

Dichiara inammissibile

Primavera Forense

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