Restituzione somme: il termine di decadenza decorre dalla riconsegna dell’immobile

15 Febbraio 2018

Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista“Nemo Iudex sine Mediatore”


LOCAZIONE

Restituzione somme: il termine di decadenza decorre dalla riconsegna dell’immobile

Il termine decadenziale di sei mesi, entro il quale il conduttore ha l’onere di domandare la restituzione delle somme pagate in eccedenza rispetto al canone previsto dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, decorre dalla materiale riconsegna dell’immobile oggetto del contratto – la quale coincide con la data in cui il bene viene posto nell’effettiva disponibilità del locatore – e non dalla cessazione del rapporto giuridico tra le parti. È, pertanto, irrilevante, ai fini del decorso del suddetto termine, la circostanza che, alla scadenza del contratto soggetto al regime vincolistico, le parti ne abbiano stipulato uno nuovo, sottratto a tale regime, quando non vi sia stata soluzione di continuità nel godimento dell’immobile da parte del conduttore.

 

Corte di cassazione, Sez. III sentenza 19 gennaio 2018, n. 1262

Corte di Appello di Roma, sentenza 24 novembre 2015, n. 5235

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