Responsabilità del notaio nelle attività preparatorie e successive all’atto

20 Giugno 2017

Pubblichiamo una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui non è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore professionista.
“Nemo Iudex sine Mediatore” – Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile



NOTARIATO

Il notaio, incaricato della redazione ed autenticazione di un contratto preliminare per la compravendita di un immobile, non può limitarsi a procedere al mero accertamento della volontà delle parti ed a sovrintendere alla compilazione dell’atto, occorrendo anche che egli si interessi delle attività preparatorie e successive necessarie ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell’atto e del risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti stesse. [Nel caso di specie, in cui le parti avevano pattuito un termine particolarmente lungo tra la stipula del contratto preliminare e quella del contratto definitivo, la Corte ha ritenuto che rientra nel c.d. “dovere di consiglio”, cui il notaio è tenuto in forza dell’art. 42, comma 1, lett. a), del codice di deontologia notarile, avvertire le parti che gli effetti della detta trascrizione cessano, in ogni caso, qualora, entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all’art. 2652, primo comma n. 2), cod. civ.].

Corte di cassazione, Sez. III civ. sentenza 18 maggio 2017, n. 12482

Corte di Appello di Torino, sentenza 2 agosto 2013, n. 1999

Cassa con rinvio

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