PRIMAVERA FORENSE
Regolamento Conciliazione Elettronica
In questa pagina trovi il regolamento della Conciliazione Elettronica
Premessa. Ambito di applicazione del Regolamento
1. Definizioni
2. Attivazione della Conciliazione Elettronica
3. Invito del debitore
4. Mancata adesione del debitore
5. Adesione del debitore
6. Proposta Conciliativa
7. Scelta e nomina del Conciliatore
8. L’Accordo
9. Massima riservatezza delle informazioni acquisite
10. Costi della Conciliazione Elettronica e modalità di pagamento
11. Regole finali e rinvio alla legge applicabile
Allegato A – Modulo di Attivazione della Conciliazione Elettronica
Allegato B – Modulo di Adesione alla Conciliazione Elettronica
(Ultimo aggiornamento 16 marzo 2017)
Premessa. Ambito di applicazione del Regolamento
Il presente Regolamento si applica alle controversie aventi per oggetto il pagamento di somme di denaro fino a € 50.000,00, ad eccezione di quelle per cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28.
Lo svolgimento della procedura di Conciliazione Elettronica non sostituisce l’eventuale obbligo di svolgere la negoziazione assistita come previsto dal D.L.12 settembre 2014 n. 132 o altri eventuali obblighi di tentativi di conciliazione normativamente previsti.
1. Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
Conciliazione Elettronica: la procedura volontaria di risoluzione alternativa delle liti disciplinata dal presente Regolamento svolta da un terzo imparziale e finalizzata a formulare una proposta conciliativa per la risoluzione di una controversia avente ad oggetto il mancato pagamento di un credito di valore fino a 50.000,00 €;
Conciliatore: il professionista incaricato da Primavera Forense per valutare le posizioni del creditore e del debitore e per formulare una proposta conciliativa;
Credito vantato: la somma che il creditore assume di voler recuperare dal debitore;
Causale del credito: il titolo (es. fattura, contratto, ecc.) che giustifica l’esistenza del credito;
Somma accettabile: la somma che il creditore sarebbe disposto ad accettare per la definizione della controversia;
Somma offerta: la somma che il debitore offre per la definizione della controversia;
Percentuale di tolleranza: la percentuale di riduzione sulla somma accettabile dal creditore, o di aumento sulla somma offerta dal debitore, quale ulteriore disponibilità per la definizione positiva dalla procedura;
Controvalore in beni o servizi: beni o servizi offerti come valore corrispondente al credito vantato o alla somma offerta;
Proposta conciliativa: la proposta formulata dal Conciliatore su base equitativa, non vincolante, ed elaborata sulla scorta delle informazioni acquisite dalle parti;
Conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della procedura di conciliazione elettronica.
2. Attivazione della Conciliazione Elettronica
3. Invito del debitore
Primavera Forense NON comunicherà MAI al debitore le informazioni ricevute dal creditore riguardanti la somma accettabile, la percentuale di tolleranza, l’eventuale disponibilità di rateizzazione del pagamento del debito, l’eventuale disponibilità a ricevere un controvalore del credito in beni o servizi.
4. Mancata risposta del debitore
In caso di mancata risposta del debitore entro 7 giorni dalla ricezione dell’invito, Primavera Forense invia al creditore la comunicazione di definizione negativa della Conciliazione Elettronica e la procedura è conclusa.
In tal caso, le spese di attivazione pari a 9,00 € sono trattenute da Primavera Forense e regolarmente fatturate.
5. Adesione del debitore
Una volta spedito, il modulo è automaticamente acquisito da Primavera Forense e il debitore deve procedere contestualmente al pagamento delle spese di attivazione della procedura e delle spese della proposta conciliativa, secondo gli importi e le modalità indicati al punto 10.
In caso di mancato o irregolare pagamento, Primavera Forense non può dar seguito alla procedura e invita il debitore a perfezionare la propria adesione entro i successivi 3 giorni.
In caso di mancato riscontro del debitore, Primavera Forense invia al creditore la comunicazione di definizione negativa della Conciliazione Elettronica e la procedura è conclusa, con diritto di Primavera Forense ad acquisire tutte le somme già versate dalle parti.
6. Proposta Conciliativa
Il Conciliatore ha facoltà di contattare singolarmente ciascuna delle parti per acquisire le eventuali e ulteriori informazioni di cui ritiene aver bisogno per una più puntuale formalizzazione della proposta conciliativa.
In caso di mancato o irregolare pagamento delle spese della proposta conciliativa da parte del creditore, Primavera Forense invita nuovamente il creditore a regolarizzare la propria posizione entro i successivi 3 giorni.
In caso di mancato positivo riscontro del creditore, Primavera Forense acquisisce tutte le somme versate dal creditore e restituisce al debitore le somme da lui corrisposte, trattenendo solo le spese di attivazione, e dà comunicazione alle parti di definizione negativa della procedura di Conciliazione Elettronica.
7. Scelta e nomina del Conciliatore
La Segreteria provvede a trasmettere le istanze di Conciliazione Elettronica al Responsabile di Primavera Forense che, salvi i casi di incompatibilità e/o impossibilità, assegna gli affari di Conciliazione ai propri Conciliatori, con criteri inderogabili rispettosi della specifica competenza professionale, che devono quanto più possibile corrispondere alla natura della controversia insorta tra le parti.
L’esperienza maturata in concreto dal mediatore costituisce un elemento ulteriore per la scelta del professionista più idoneo a gestire la Conciliazione Elettronica. Il Responsabile di Primavera Forense valuta quindi l’esperienza dei Conciliatori avendo riguardo non solo al numero di procedure svolte ma anche alla tipologia di conflitto, al livello di conflitto raggiunto dalle parti, nonché al numero di procedure concluse con esito positivo.
Al fine di procedere all’assegnazione dell’incarico, il Responsabile verifica quindi la disponibilità del soggetto o dei soggetti individuati come i più idonei a gestire la mediazione per cui si discute.
In ogni caso non possono assumere l’incarico di mediatore coloro i quali si trovano in una delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 51 del codice di procedura civile o tra quelle previste dall’art. 14 bis del d.m. n. 180/2010.
8. L’Accordo
Oppure, anche una sola delle parti può chiedere a Primavera Forense disottoscrivere l’accordo davanti a un mediatore professionista. In tal caso, la definizione dell’accordo avviene con le modalità e i costi della mediazione civile, detratti i costi già corrisposti per la Conciliazione Elettronica, e l’accordo potrà essere sottoscritto dalle parti anche senza incontrarsi e avrà valore di titolo esecutivo al pari di una sentenza passata in giudicato, come previsto e con le modalità contemplate dall’art. 12 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28.
9. Massima riservatezza delle informazioni acquisite
Allo stesso modo, NON sono comunicate al creditore le informazioni ricevute dal debitore riguardanti la somma offerta, la percentuale di tolleranza, la eventuale richiesta di rateizzazione del pagamento del debito, la eventuale offerta di un controvalore in beni o servizi.
Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio su incarico di Primavera Forense, come pure il personale dipendente, è tenuto all’obbligo della riservatezza su quanto appreso nel corso del procedimento o in ragione dello stesso.
I dati raccolti da Primavera Forense sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Né il Conciliatore né il personale di Primavera Forense possono essere considerati responsabili per qualsiasi atto od omissione operato dalle parti e relativo alla procedura di Conciliazione Elettronica.
10. Costi della Conciliazione Elettronica e modalità di pagamento
8.1 Spese della Conciliazione Elettronica e valore della lite
a) Spese di attivazione
Le spese di attivazione della procedura di Conciliazione Elettronica ammontano a 9,00 €, iva compresa.
b) Spese della proposta conciliativa
Le spese della proposta conciliativa ammontano a 50,00 €, oltre iva, per liti di valore fino a 5.000,00 €; a 70,00 €, iva compresa, per liti di valore fino a 25.000,00; a 100,00 €, iva compresa, per liti di valore fino a 50.000,00 €. Il valore della lite è determinato dal creditore al momento dell’attivazione della procedura e coincide con l’indicazione del credito vantato.
8.2 Tempistica dei pagamenti
Il creditore deve corrispondere le spese di attivazione contestualmente all’attivazione della procedura di Conciliazione Elettronica, secondo le modalità indicate al punto 2.
Le spese della proposta conciliativa sono corrisposte solo in caso di adesione del debitore alla procedura, secondo le modalità indicate al punto 6.
Il debitore, invece, deve corrispondere sia le spese di attivazione che le spese della proposta conciliativa in un’unica soluzione al momento dell’adesione alla procedura di Conciliazione Elettronica, secondo le modalità indicate al punto 5.
8.3 Modalità di pagamento
I costi della procedura di Conciliazione Elettronica possono essere corrisposti a mezzo PayPal, carta di credito o bonifico bancario e sono regolarmente fatturati da Primavera Forense S.r.l. – p.i. 13949171006.
11. Regole finali e rinvio alla legge applicabile
La Conciliazione Elettronica di Primavera Forense è regolata dal presente Regolamento e produce gli effetti stabiliti dalla legge italiana.
Sono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento i seguenti allegati:
Allegato A – Modulo di Attivazione della Conciliazione Elettronica
Allegato B – Modulo di Adesione alla Conciliazione Elettronica