PRIMAVERA FORENSE
Regolamento Arbitrale di Primavera Forense
indice
PREAMBOLO
1. Camera Arbitrale di Primavera Forense
3. Segreteria della Camera Arbitrale
7. Mancanza di Accordo Arbitrale ed istanza per la richiesta di sottoscrizione di Compromesso
8. Contestazioni sull’esistenza o sulla validità dell’Accordo Arbitrale
9. Contestazioni sull’applicabilità del Regolamento Arbitrale
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Applicazione del Regolamento Arbitrale
Art. 2 – Norme applicabili al procedimento
Art. 3 – Norme applicabili al merito della controversia
Art. 4 – Sede dell’arbitrato
Art. 5 – Lingua dell’arbitrato
Art. 6 – Deposito e trasmissione degli atti
Art. 7 – Termini
Art. 8 – Riservatezza
Art. 9 – Arbitrati rituali, irrituali, in materia societaria
Art. 10 – Custodia del Fascicolo d’Ufficio e restituzione degli atti depositati
Art. 11 – Regola finale
TITOLO II – IL COLLEGIO ARBITRALE
Art. 12 – Numero degli Arbitri
Art. 13 – Nomina degli Arbitri
Art. 14 – Nomina degli Arbitri nell’arbitrato multiparte
Art. 15 – Incompatibilità
Art. 16 – Accettazione degli Arbitri
Art. 17 – Dichiarazione di indipendenza e conferma degli Arbitri
Art. 18 – Ricusazione degli Arbitri
Art. 19 – Sostituzione degli Arbitri
Art. 20 – Incompetenza ed irregolare formazione del Collegio Arbitrale
TITOLO III – INSTAURAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Art. 21 – Domanda di arbitrato
Art. 22 – Memoria di risposta
Art. 23 – Domanda riconvenzionale del convenuto e dell’attore
TITOLO IV – IL PROCEDIMENTO ARBITRALE
Art. 24 – Costituzione del Collegio Arbitrale
Art. 25 – Poteri del Collegio Arbitrale
Art. 26 – Ordinanze del Collegio Arbitrale
Art. 27 – Udienze
Art. 27bis – Udienze telematiche
Art. 28 – Istruzione probatoria
Art. 29 – Consulenza Tecnica
Art. 30 – Domande nuove
Art. 31 – Precisazioni delle conclusioni
Art. 32 – Transazione della lite e rinuncia agli atti del procedimento arbitrale
TITOLO V – IL LODO ARBITRALE
Art. 33 – Deliberazione del lodo
Art. 34 – Forma e contenuto del lodo
Art. 35 – Deposito e comunicazione del lodo
Art. 36 – Termine per il deposito del lodo definitivo
Art. 37 – Lodo parziale e lodo non definitivo
Art. 38 – Correzione del lodo
TITOLO VI – LE SPESE
Art. 39 – Valore della controversia
Art. 40 – Spese del procedimento
Art. 40 bis – Mancato versamento delle spese del procedimento
Art. 41 – Versamenti anticipati e saldo finale
Art. 42 – Mancato pagamento
TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 43 – Entrata in vigore del Regolamento Arbitrale
All. A – Criteri di determinazione del valore delle controversie
All. B – Spese amministrative: attività comprese ed attività escluse
All. C – Tariffe della procedura arbitrale
PREAMBOLO
1. CAMERA ARBITRALE DI PRIMAVERA FORENSE
È un organo istituito presso Primavera Forense S.r.l. che, attraverso il Collegio Arbitrale, amministra i procedimenti di arbitrato, applicando il Regolamento Arbitrale.
Ove le parti ne facciano richiesta, la Camera Arbitrale nomina gli Arbitri in procedimenti non amministrati secondo il Regolamento Arbitrale.
2. CONSIGLIO ARBITRALE
È l’organo funzionalmente competente, in via generale, all’applicazione del Regolamento Arbitrale ed a decidere su tutte le materie attinenti all’amministrazione dei procedimenti di arbitrato, adottando tutti i necessari provvedimenti.
Il Consiglio Arbitrale è composto da tre consiglieri nominati per un quinquennio dal Consiglio Direttivo di Primavera Forense: al suo interno vengono nominati Presidente e Vice Presidente.
Le sedute del Consiglio Arbitrale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, compreso il Presidente: il Consiglio Arbitrale delibera a maggioranza dei presenti. Fermo quanto disposto dall’art. 15, i consiglieri non deliberano relativamente ai procedimenti in cui sono nominati Arbitri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
I consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente, possono essere confermati per una serie indefinita di mandati successivi. Decadono per dimissioni, per comprovata incapacità fisica, per atti incompatibili con gli scopi di Primavera Forense.
Il Consiglio Arbitrale:
a. nomina gli Arbitri ed i Periti nell’ambito delle procedure amministrate dalla Camera Arbitrale;
b. fissa le regole del Regolamento Arbitrale;
c. fissa le regole deontologiche degli Arbitri;
d. decide in via definitiva sulle richieste di ricusazione degli Arbitri;
e. provvede all’interpretazione di clausole compromissorie inserite in contratti o di atti di compromesso sottoposti alla Segreteria da operatori economici ed utenti in genere;
f. delibera le spese camerali e gli onorari degli Arbitri anche in caso di transazione;
g. delibera la decadenza della domanda d’arbitrato nei casi previsti dal presente Regolamento.
3. SEGRETERIA DELLA CAMERA ARBITRALE
Svolge le funzioni attribuite dal Regolamento Arbitrale, adottando i relativi provvedimenti.
In particolare:
a. agisce come Segreteria del Consiglio Arbitrale, curando la verbalizzazione delle sue sedute e sottoscrivendone i provvedimenti;
b. riferisce al Consiglio Arbitrale sullo stato dei procedimenti arbitrali;
c. comunica i provvedimenti del Consiglio Arbitrale ed i propri provvedimenti alle parti ed al Collegio Arbitrale, nonché ad ogni altro destinatario dei medesimi;
d. riceve dalle parti e dal Collegio Arbitrale tutti gli atti scritti ed i documenti;
e. forma e conserva i fascicoli dei procedimenti arbitrali;
f. compie le comunicazioni richieste dal Consiglio Arbitrale e dal Collegio Arbitrale;
g. rilascia alle parti, a loro richiesta, copia conforme all’originale degli atti e dei documenti, nonché attestazioni e certificazioni relative al procedimento arbitrale.
La Segreteria Generale svolge le sue funzioni tramite il Segretario ed i Funzionari addetti.
4. COLLEGIO ARBITRALE
È l’organo che perviene alla pronuncia del provvedimento, il lodo arbitrale, che pone fine alla controversia, e può essere composto da un Arbitro Unico o da un Collegio, con un numero dispari di Arbitri.
5. REGOLAMENTO ARBITRALE
È l’insieme codificato di norme idonee ad amministrare i procedimenti di arbitrato che vengono instaurati per la risoluzione delle controversie deferite per comune volontà delle parti, attraverso l’Accordo Arbitrale, alla Camera Arbitrale.
6. ACCORDO ARBITRALE
È il contratto, Compromesso, o la clausola contenuta in un contratto, Clausola Compromissoria, ovvero la Convenzione relativa a materia non contrattuale, con cui le parti si accordano o si sono accordate per dirimere una controversia, insorta o insorgenda, secondo un Regolamento Arbitrale.
7. MANCANZA DI ACCORDO ARBITRALE ED ISTANZA PER LA RICHIESTA DI SOTTOSCRIZIONE DI COMPROMESSO
Qualora, in presenza di una lite, una delle parti coinvolte intenda instaurare un procedimento arbitrale amministrato dalla Camera Arbitrale di Primavera Forense, e secondo le norme del Regolamento Arbitrale, senza che sia stato stipulato tra le parti il relativo Accordo Arbitrale, questa parte potrà presentare, alla Camera Arbitrale, istanza di richiesta di adesione di controparte, o delle controparti, all’applicazione del Regolamento Arbitrale.
Il deposito dell’istanza comporta il versamento delle spese di avvio indicate nelle Tariffe vigenti.
A seguito di tale istanza, il Consiglio Arbitrale, dopo aver esaminato la natura e le questioni inerenti la natura della controversia di cui trattasi, si attiverà per ottenere da tutte le parti la necessaria adesione all’Accordo Arbitrale, che dovrà comunque essere formalizzato, sempre da tutte le parti, entro un congruo termine.
La Segreteria della Camera Arbitrale informa dell’esito dell’istanza la parte richiedente.
8. CONTESTAZIONI SULL’ESISTENZA O SULLA VALIDITÀ DELL’ACCORDO ARBITRALE
Se una delle parti sottoscriventi l’Accordo Arbitrale, o comunque dallo stesso coinvolte, propone alla Camera Arbitrale, prima della costituzione del Collegio Arbitrale, eccezioni circa l’esistenza e/o la validità dell’Accordo Arbitrale, il Consiglio Arbitrale dovrà pronunciarsi in proposito.
Se dette eccezioni vengono proposte o riproposte al Collegio Arbitrale dopo la sua costituzione, questo dovrà pronunciarsi, alla prima udienza, sulla propria competenza.
9. CONTESTAZIONI SULL’APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO ARBITRALE
Se una delle parti sottoscriventi l’Accordo Arbitrale, o comunque dallo stesso coinvolte, propone alla Camera Arbitrale, prima della costituzione del Collegio Arbitrale, eccezione circa l’applicabilità del Regolamento Arbitrale, il Consiglio Arbitrale dovrà dichiarare la procedibilità o improcedibilità dell’arbitrato.
Se detta eccezione viene proposta o riproposta al Collegio Arbitrale dopo la sua costituzione, spetterà a questo decidere in proposito.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ARBITRALE
1. Il Regolamento Arbitrale è applicato se l’Accordo Arbitrale od altra Convenzione tra le parti ne prevede l’applicazione. Effettuandosi rinvio alla Camera Arbitrale di Primavera Forense, tale rinvio è interpretato come previsione di applicazione del presente Regolamento.
2. Il Regolamento Arbitrale è altresì applicato in caso di esito positivo dell’istanza di cui al precedente numero 7 del Preambolo.
ART. 2 – NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO
1. Il procedimento arbitrale è amministrato dal Regolamento Arbitrale, in subordine, dalle regole fissate di comune accordo dalle parti, in ulteriore subordine, dalle regole fissate dal Collegio Arbitrale.
2. In ogni caso, è fatta salva l’applicazione delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile, applicabili al procedimento arbitrale.
3. In ogni caso, deve essere rispettato il principio del contraddittorio, della parità di trattamento delle parti e consentito il diritto di difesa di tutti i partecipanti all’arbitrato.
ART. 3 – NORME APPLICABILI AL MERITO DELLA CONTROVERSIA
1. Il Collegio Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità.
2. Il Collegio Arbitrale decide secondo le norme scelte dalle parti nell’Accordo Arbitrale, o, successivamente, sino alla costituzione del Collegio Arbitrale.
3. In difetto della concorde indicazione prevista dal comma 2, il Collegio Arbitrale sceglie le norme con cui il rapporto giuridico dedotto è più strettamente collegato.
4. In ogni caso, il Collegio Arbitrale tiene conto degli usi del commercio.
ART. 4 – SEDE DELL’ARBITRATO
1. La sede dell’arbitrato è a Roma, presso la Camera Arbitrale di Primavera Forense, salvo contraria concorde volontà delle parti.
2. Il Collegio Arbitrale può prevedere che le udienze o gli altri atti del procedimento si svolgano in luogo diverso dalla sede.
3. Il Consiglio Arbitrale può, se richiesto, intervenire per la risoluzione di particolari questioni inerenti la sede dell’arbitrato.
ART. 5 – LINGUA DELL’ARBITRATO
1. La lingua dell’arbitrato è l’italiano.
2. Il Collegio Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa all’italiano, disponendo che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell’arbitrato.
3. Nel caso in cui la lingua dell’arbitrato dovesse necessariamente essere una lingua straniera, il Consiglio Arbitrale assumerà i provvedimenti necessari ed idonei al caso, anche conformemente al disposto di cui al successivo art. 11.
ART. 6 – DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI
1. Le parti devono depositare gli atti presso la Segreteria in un originale per la Camera Arbitrale, in un originale per ciascuna altra parte, in tante copie quanti sono gli Arbitri.
2. I documenti devono essere prodotti in fotocopia, in eguale numero degli atti. In caso di contestazione sulla corrispondenza della copia del documento all’originale, la parte interessata alla subita contestazione può fare certificare la copia del documento conforme all’originale dal Segretario, esibendogli l’originale. È sempre fatto salvo il diritto della parte di richiedere l’esibizione dell’originale.
3. Se le parti non dovessero depositare gli atti ed i documenti nel numero di esemplari previsto, la Segreteria provvede alla loro integrazione a spese della parte inadempiente.
4. Se non diversamente stabilito, la Segreteria trasmette alle parti, agli Arbitri, ai Consulenti Tecnici ed ai terzi gli atti e le comunicazioni loro destinate, impiegando tutti i mezzi che, per esigenze di rapidità e sicurezza, sono comunemente utilizzati nei rapporti commerciali, purché consentano la prova del ricevimento della comunicazione.
5. Gli atti ed i documenti possono venire comunicati a mezzo copie, attestate conformi all’originale dal Segretario.
6. La comunicazione di un atto si considera effettuata nel luogo e nel giorno in cui risulta eseguita la consegna al destinatario, nelle forme previste al comma 4.
7. Per la comunicazione e la trasmissione della domanda di arbitrato, della memoria di risposta, della memoria di replica inerente domande riconvenzionali, del lodo arbitrale, valgono le norme espressamente previste negli appositi articoli del Regolamento Arbitrale. Restando in ogni caso valide quelle comunicazioni e trasmissioni eseguite mediante telefax, PEC, ovvero con ogni altro mezzo idoneo alla prova della loro ricezione.[1]
8. Unitamente alla domanda di arbitrato la parte attrice versa i diritti di registrazione indicati nelle Tariffe vigenti.
____________________
[1] Comma così integrato ex Delibera n. 2/2017 del Consiglio Arbitrale, in vigore dal 19 gennaio 2017. Il testo precedente così disponeva: “Per la comunicazione e la trasmissione della domanda di arbitrato, della memoria di risposta, della memoria di replica inerente domande riconvenzionali, del lodo arbitrale, valgono le norme espressamente previste negli appositi articoli del Regolamento Arbitrale”.
ART. 7 – TERMINI
1. I termini previsti dal presente Regolamento o fissati dal Consiglio Arbitrale, dalla Segreteria o dal Collegio Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dallo stesso Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.
2. Il Consiglio Arbitrale, la Segreteria, il Collegio Arbitrale possono prorogare, prima della loro scadenza, i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per gravi motivi ovvero con il consenso di tutte le parti.
3. Per il computo dei termini si richiama l’art. 155 c.p.c. Ai fini della scadenza dei termini, il sabato è considerato giorno festivo.
4. I termini sono sospesi durante il periodo feriale dal 1° agosto al 15 settembre.
ART. 8 – RISERVATEZZA
1. Il Consiglio Arbitrale, la Segreteria della Camera Arbitrale, il Collegio Arbitrale ed i Consulenti Tecnici sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia od informazione relativa al procedimento.
2. In caso di pubblicazione del lodo arbitrale, è riconosciuta alle parti la possibilità di richiedere l’applicazione dell’art. 52 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice della Privacy.
ART. 9 – ARBITRATI RITUALI, IRRITUALI, IN MATERIA SOCIETARIA
1. Se l’arbitrato non è espressamente qualificato dalle parti come irrituale nella convenzione arbitrale, esso è rituale.
2. Se l’arbitrato trae origini da clausola compromissoria inserita in atto costitutivo o in statuto di società, o da un compromesso o da una clausola compromissoria vertenti su una delle materie di cui all’art. 1 D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, anche in deroga a quanto eventualmente previsto nella clausola, il Consiglio Arbitrale nomina tutti i componenti del Collegio Arbitrale, designando un Arbitro Unico qualora lo ritenga opportuno nell’interesse della questione dedotta in controversia e la clausola non richieda obbligatoriamente la designazione di un Collegio.
ART. 10 – CUSTODIA DEL FASCICOLO D’UFFICIO E RESTITUZIONE DEGLI ATTI DEPOSITATI
1. La Segreteria mantiene la custodia del fascicolo d’ufficio fino a tre anni dal deposito del lodo. Ciascuna parte può richiedere per iscritto la restituzione degli atti dalla stessa depositati, entro il termine ultimo di impugnazione del lodo per nullità, di cui all’art. 828 c.p.c.
ART. 11 – REGOLA FINALE
1. Il Consiglio Arbitrale e gli Arbitri decideranno ogni questione non espressamente prevista dal presente Regolamento ispirandosi alle Disposizioni Generali poste a base del Regolamento stesso, nonché alle norme dettate in materia di arbitrato dal Codice di Procedura Civile, sempre assicurando alle parti il corretto, trasparente e celere svolgimento del procedimento e garantendo il rispetto del principio del contraddittorio ed il diritto di difesa.
TITOLO II
IL COLLEGIO ARBITRALE
ART. 12 – NUMERO DEGLI ARBITRI
1. Il Collegio Arbitrale è composto da un Arbitro Unico o da un Collegio con un numero dispari di arbitri.
2. In assenza di un accordo delle parti sul numero degli Arbitri, il Collegio Arbitrale è composto da un Arbitro Unico. Tuttavia, il Consiglio Arbitrale può deferire la controversia ad un Collegio di tre membri, nel caso lo ritenga opportuno per la complessità delle questioni o per il valore della controversia.
3. Se l’Accordo Arbitrale prevede un Collegio Arbitrale senza indicare il numero dei componenti, il Collegio Arbitrale è composto da tre membri.
4. Se l’Accordo Arbitrale prevede un numero pari di Arbitri, il Collegio Arbitrale è composto dal numero di Arbitri dispari immediatamente superiore.
ART. 13 – NOMINA DEGLI ARBITRI
1. Gli Arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nell’Accordo Arbitrale.
2. Se non è diversamente stabilito nell’Accordo Arbitrale, l’Arbitro Unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
3. Se le parti hanno stabilito di nominare l’Arbitro Unico di comune accordo senza indicare un termine, tale termine viene assegnato dal Consiglio Arbitrale. Se l’accordo tra le parti non viene raggiunto, l’Arbitro Unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
4. Se non è diversamente stabilito nell’Accordo Arbitrale, il Collegio Arbitrale è così nominato:
a. ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un Arbitro;
b. se la parte non vi provvede, l’Arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale.
5. Il Presidente del Collegio Arbitrale è nominato dal Consiglio Arbitrale a meno che le parti abbiano stabilito che il Presidente sia nominato di comune accordo dagli Arbitri già nominati dalle stesse. Se gli Arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, assegnato dal Consiglio Arbitrale, la nomina del Presidente viene rimessa al Consiglio Arbitrale.
ART. 14 – NOMINA DEGLI ARBITRI NELL’ARBITRATO MULTIPARTE
1. Anche in deroga a quanto previsto nell’Accordo Arbitrale, se la domanda è proposta da più parti o contro più parti, il Consiglio Arbitrale nomina tutti i componenti del Collegio Arbitrale, designando un Arbitro Unico qualora lo ritenga opportuno e l’Accordo Arbitrale non richieda la designazione di un Collegio. Tuttavia, se le parti si raggruppano inizialmente in due sole unità, nominando ciascuna unità un Arbitro come se la controversia avesse due sole parti ed accettando che il Collegio Arbitrale sia formato da tre membri, il Consiglio Arbitrale nomina il suo Presidente.
ART. 15 – INCOMPATIBILITÀ
1. Non possono essere nominati arbitri:
a. il Presidente del Consiglio Arbitrale;
b. il Segretario;
c. i Funzionari addetti alla Segreteria.
ART. 16 – ACCETTAZIONE DEGLI ARBITRI
1. La Camera Arbitrale comunica agli Arbitri la loro nomina. Gli Arbitri devono trasmettere alla stessa, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, la dichiarazione di accettazione e la dichiarazione di cui all’articolo successivo.
ART. 17 – DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E CONFERMA DEGLI ARBITRI
1. Con la dichiarazione di accettazione gli Arbitri devono trasmettere la dichiarazione di indipendenza.
2. Nella dichiarazione di indipendenza l’Arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:
a. qualunque relazione con le parti o con i loro difensori rilevante in relazione alla sua imparzialità e indipendenza;
b. qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all’oggetto della controversia;
c. qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.
3. Copia della dichiarazione di indipendenza è trasmessa alle parti. Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione.
4. Decorso il termine previsto dal comma 3, l’Arbitro è confermato nella carica se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi e se le parti non hanno comunicato osservazioni. In ogni altro caso, sulla conferma si pronuncia il Consiglio Arbitrale.
5. La dichiarazione di indipendenza dovrà essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale fino alla sua conclusione, se si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Camera Arbitrale.
ART. 18 – RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI
1. Ciascuna parte può depositare una istanza motivata di ricusazione degli Arbitri per ogni motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza ed imparzialità.
2. L’istanza deve essere depositata presso la Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.
3. L’istanza è comunicata agli Arbitri ed alle parti dalla Segreteria che assegna loro un termine per l’invio di eventuali osservazioni.
4. Sull’istanza di ricusazione decide il Consiglio Arbitrale.
ART. 19 – SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI
1. L’Arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo Arbitro nelle seguenti ipotesi:
a. l’Arbitro non accetta l’incarico o vi rinuncia dopo aver accettato;
b. l’Arbitro non è confermato;
c. il Consiglio Arbitrale accoglie l’istanza di ricusazione proposta nei confronti dell’Arbitro;
d. il Consiglio Arbitrale rimuove l’Arbitro per la violazione dei doveri imposti, dal Regolamento Arbitrale, al Collegio Arbitrale o per altro grave motivo;
e. l’Arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.
2. La Segreteria può sospendere il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal comma 1.
3. Il nuovo Arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l’Arbitro da sostituire. Se l’Arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo Arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale.
4. Il Consiglio Arbitrale determina l’eventuale compenso spettante all’Arbitro sostituito, tenuto conto dell’attività svolta e del motivo della sostituzione.
5. In caso di sostituzione dell’Arbitro, il nuovo Collegio Arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.
ART. 20 – INCOMPETENZA ED IRREGOLARE FORMAZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE
1. L’eccezione di incompetenza del Collegio Arbitrale deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto o nella prima udienza successiva alla domanda cui l’eccezione si riferisce.
2. Ravvisando, nella nomina dei propri membri, la violazione di una norma inderogabile applicabile nel procedimento o violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, il Collegio Arbitrale deposita, presso la Segreteria, un’ordinanza motivata di restituzione degli atti al Consiglio Arbitrale, equivalente a rinuncia all’incarico da parte di tutti i membri del Collegio Arbitrale.
TITOLO III
INSTAURAZIONE DEL PROCEDIMENTO
ART. 21 – DOMANDA DI ARBITRATO
1. La parte che intende instaurare il procedimento deve presentare alla Camera Arbitrale una domanda di arbitrato sottoscritta dalla stessa e contenente:
a. nome, indirizzo delle parti ed eventuale elezione del domicilio;
b. l’atto che contiene l’Accordo Arbitrale;
c. le eventuali precisazioni sulla natura rituale o irrituale della controversia e sulla pronuncia secondo diritto od equità;
d. la descrizione della controversia e la specificazione delle domande con l’indicazione del relativo valore economico;
e. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede dell’arbitrato;
f. l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda ed ogni documento che la parte ritenga utile allegare, nonché l’elenco degli stessi;
g. la nomina dell’Arbitro o le indicazioni utili e necessarie per la sua scelta, e per identificarne il numero;
h. la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato.
2. La mancata produzione dell’Accordo Arbitrale indicato alla lettera b. comporterà il rigetto immediato della domanda di arbitrato, stante la mancata possibilità per la Camera Arbitrale di verificare i propri poteri.
3. La Segreteria, entro dieci giorni dalla ricezione, provvede a trasmettere alla controparte la domanda di arbitrato a mezzo di ufficiale giudiziario o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
ART. 22 – MEMORIA DI RISPOSTA
1. Il convenuto deve depositare presso la Segreteria la memoria di risposta entro trenta giorni dal ricevimento dell’avversaria domanda di arbitrato trasmessa dalla Segreteria. Tale termine può essere prorogato per giustificati motivi.
2. La risposta e sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:
a. nome ed indirizzo del convenuto ed eventuale elezione di domicilio;
b. l’esposizione delle ragioni della difesa;
c. la nomina dell’Arbitro o le indicazioni utili e necessarie per la sua scelta, e per identificarne il numero;
d. l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della risposta ed ogni documento che la parte ritiene utile allegare, nonché l’elenco degli stessi;
e. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede dell’arbitrato;
f. le eventuali precisazioni sulla natura rituale o irrituale della controversia e sulla pronuncia secondo diritto o equità;
g. la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato.
3. La Segreteria trasmette la memoria di risposta all’attore entro dieci giorni dalla data del deposito. La Segreteria esegue la trasmissione mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario o tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta dell’attore, fermo restando l’obbligo di deposito della memoria stessa presso la Segreteria.
4. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, l’arbitrato prosegue in sua assenza.
ART. 23 – DOMANDA RICONVENZIONALE DEL CONVENUTO E DELL’ATTORE
1. Il convenuto, con la memoria di risposta, può proporre domanda riconvenzionale, indicandone il valore economico.
2. Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l’attore può depositare, presso la Segreteria, una memoria di replica entro trenta giorni dalla ricezione della memoria di risposta. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi.
3. La Segreteria trasmette la memoria di replica dell’attore al convenuto entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito, a mezzo di ufficiale giudiziario, o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Se a seguito della domanda riconvenzionale del convenuto, l’attore amplia o modifica la propria domanda, al convenuto, con le modalità e nei termini di cui ai commi precedenti, viene consentito di replicare alla domanda riconvenzionale dell’attore.
TITOLO IV
IL PROCEDIMENTO ARBITRALE
ART. 24 – COSTITUZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE
1. La Segreteria trasmette agli Arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo il versamento del fondo iniziale.
2. Gli Arbitri si costituiscono in Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi.
3. La costituzione del Collegio Arbitrale avviene mediante la redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli Arbitri. Il verbale indica la sede dell’arbitrato e fissa le modalità e i termini relativi alla prosecuzione del procedimento. Da questa data decorre il termine per il deposito del lodo arbitrale.
4. Se ha luogo la sostituzione di Arbitri dopo che il Collegio Arbitrale si è costituito, la Segreteria trasmette ai nuovi Arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La costituzione del nuovo Collegio Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2, 3 e 4.
ART. 25 – POTERI DEL COLLEGIO ARBITRALE
1. In qualunque momento del procedimento, il Collegio Arbitrale può tentare di comporre la controversia tra le parti invitandole, anche, ad esperire il procedimento di mediazione presso l’Organismo di Mediazione di Primavera Forense.
2. Il Collegio Arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporre la loro riunione, se li ritiene oggettivamente connessi.
3. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Collegio Arbitrale può disporre la separazione.
4. Il Collegio Arbitrale può assumere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per regolarizzare o per integrare la rappresentanza o l’assistenza delle parti.
ART. 26 – ORDINANZE DEL COLLEGIO ARBITRALE
1. Salvo quanto previsto per il lodo, il Collegio Arbitrale decide con ordinanza.
2. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli Arbitri.
3. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo Presidente del Collegio Arbitrale.
4. Le ordinanze del Collegio Arbitrale sono revocabili.
5. Le ordinanze emesse fuori udienza sono comunicate alle parti ed agli interessati a cura della Segreteria, con qualsiasi mezzo idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione.
ART. 27 – UDIENZE
1. Le udienze sono fissate dal Collegio Arbitrale d’intesa con la Segreteria e comunicate alle parti con congruo preavviso.
2. Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite o rappresentate da difensori muniti di procura.
3. Se una parte è assente all’udienza senza giustificato motivo, il Collegio Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all’udienza. Se rileva irregolarità nella convocazione, il Collegio Arbitrale provvede ad una nuova convocazione.
4. Le udienze del Collegio Arbitrale sono trasfuse nella redazione di un verbale di cui la Segreteria trasmette copia alle parti. Il Collegio Arbitrale può disporre che la redazione del verbale sia sostituita, anche parzialmente, da registrazione.
ART. 27 bis – UDIENZE TELEMATICHE
Il Collegio Arbitrale può disporre lo svolgimento dell’udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza, ovvero può sostituirla con il deposito di note scritte. Ciascuna parte entro cinque giorni dalla comunicazione può opporsi; entro i successivi cinque giorni, il Collegio Arbitrale provvede e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Il Collegio arbitrale può anche disporre che l’udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal ultimo caso, resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza.”
______________
[1] Comma così aggiunto ex Delibera n. 2/2023 del Consiglio Arbitrale, in vigore dal 22 febbraio 2023.
ART. 28 – ISTRUZIONE PROBATORIA
1. Il Collegio Arbitrale può interrogare le parti e assumere d’ufficio o su istanza di parte tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
2. Il Collegio Arbitrale può richiedere che le prove testimoniali siano previamente escusse mediante deposizioni scritte rilasciate dai testimoni, con facoltà di sentirli successivamente.
3. Il Collegio Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
4. Il Collegio Arbitrale può delegare ad un proprio membro l’assunzione delle prove ammesse.
5. E’ onere delle parti interessate assicurare la presenza dei testimoni nel giorno e nel luogo di udienza. L’assenza del testimone, anche se citato, senza un giustificato motivo, consente al Collegio Arbitrale di valutare discrezionalmente l’opportunità di sentirlo ad altra udienza di rinvio.
ART. 29 – CONSULENZA TECNICA
1. Il Collegio Arbitrale può nominare uno o più Consulenti Tecnici d’Ufficio o delegarne la nomina alla Camera Arbitrale.
2. Il Consulente Tecnico d’Ufficio ha i doveri imposti dal presente Regolamento e dagli Arbitri. Ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli Arbitri.
3. Il Consulente Tecnico d’Ufficio deve consentire alle parti di assistere direttamente, o tramite i loro difensori, alle operazioni di consulenza tecnica.
4. Se sono nominati Consulenti Tecnici d’Ufficio, le parti possono designare dei Consulenti Tecnici di Parte. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i Consulenti Tecnici di Parte si considerano eseguite in presenza di queste ultime.
ART. 30 – DOMANDE NUOVE
1. Il Collegio Arbitrale decide sul merito delle domande nuove proposte dalle parti nel corso del procedimento, in presenza di una delle seguenti condizioni:
a. la parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara di accettare il contraddittorio o non propone eccezioni di inammissibilità preliminarmente ad ogni difesa sul merito;
b. la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle pendenti nel procedimento.
2. In ogni caso, il Collegio Arbitrale consente di rispondere per iscritto alle domande nuove.
ART. 31 – PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
1. Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, il Collegio Arbitrale dichiara la chiusura dell’istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni.
2. Se lo ritiene opportuno o se una parte lo richiede, il Collegio Arbitrale fissa un termine per il deposito di memorie conclusionali. Il Collegio Arbitrale può, inoltre, fissare ulteriori termini per memorie di replica e un’udienza di discussione finale.
3. Dopo l’invito del Collegio Arbitrale a precisare le conclusioni, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.
4. I commi precedenti si applicano anche nell’ipotesi in cui il Collegio Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente alla controversia oggetto di tale lodo.
ART. 32 – TRANSAZIONE DELLA LITE E RINUNCIA AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE
1. Le parti o i loro difensori comunicano alla Segreteria la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, esonerando il Collegio Arbitrale, se già costituito, dall’obbligo di pronunciare il lodo.
2. La rinuncia agli atti è un atto sottoscritto da tutte le parti ed indirizzato al Collegio Arbitrale che deve contenere la esplicita dichiarazione di tutte le parti costituite di voler rinunciare al giudizio dinnanzi al Collegio Arbitrale, espressamente affermando di esonerare il Collegio Arbitrale dalla pronuncia del lodo su tutti i quesiti proposti.
3. Se la rinuncia riguarda solo alcuni quesiti, il procedimento arbitrale procederà soltanto per la pronuncia del lodo sui quesiti non rinunciati.
TITOLO V
IL LODO ARBITRALE
ART. 33 – DELIBERAZIONE DEL LODO
1. Il lodo è deliberato dal Collegio Arbitrale a maggioranza di voti. La conferenza personale degli Arbitri è necessaria solo se le norme applicabili al procedimento lo impongono o lo prevedono.
ART. 34 – FORMA E CONTENUTO DEL LODO
1. Il lodo è redatto per iscritto e contiene:
a. l’indicazione delle parti e dei loro difensori;
b. l’indicazione dell’Accordo Arbitrale;
c. l’indicazione della natura rituale o irrituale del lodo;
d. l’indicazione della sede dell’arbitrato;
e. l’indicazione delle domande proposte dalle parti;
f. l’esposizione dei motivi della decisione;
g. il dispositivo;
h. la decisione sulle spese del procedimento, con riferimento alla liquidazione compiuta dal Consiglio Arbitrale, e sulle spese di difesa sostenute dalle parti;
i. la data, il luogo e le modalità della deliberazione.
2. Il lodo è sottoscritto da tutti i membri del Collegio Arbitrale o dalla maggioranza di essi. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto dell’impedimento o del rifiuto degli Arbitri che non sottoscrivono.
3. Di ogni sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.
4. La Segreteria segnala al Collegio Arbitrale, che richieda l’esame di una bozza del lodo prima della sua sottoscrizione, l’eventuale mancanza dei requisiti formali richiesti da questo articolo.
ART. 35 – DEPOSITO E COMUNICAZIONE DEL LODO
1. Il Collegio Arbitrale deposita il lodo presso la Segreteria della Camera Arbitrale in tanti originali quante sono le parti più uno.
2. La Segreteria trasmette ad ogni parte un originale del lodo entro dieci giorni dalla data del deposito, inviandolo con raccomandata avviso di ricevimento all’indirizzo della parte, mentre una copia certificata conforme all’originale viene inviata nel domicilio eletto.
ART. 36 – TERMINE PER IL DEPOSITO DEL LODO DEFINITIVO
1. Il Collegio Arbitrale deve depositare presso la Segreteria Generale il lodo definitivo entro sei mesi dalla sua costituzione, ponendo fine al procedimento.
2. Il termine previsto dal comma 1 può essere prorogato dal Consiglio Arbitrale, quando vi sia il consenso delle parti, quando ricorrono giusti motivi.
3. Il termine previsto dal comma 1 è sospeso dal Collegio Arbitrale, oltre che nei casi espressamente previsti dal Regolamento Arbitrale, in presenza di altro giustificato motivo.
ART. 37 – LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO
1. Il Collegio Arbitrale può pronunciare un lodo parziale quando definisce solo una od alcune delle controversia cumulate nel procedimento.
2. Il Collegio Arbitrale può pronunciare lodo non definitivo per risolvere una o più questioni pregiudiziali, processuali o di merito, od in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, il Collegio Arbitrale dispone la prosecuzione del procedimento.
4. Il lodo parziale ed il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà di richiedere proroga alla Camera Arbitrale.
5. Al lodo parziale ed al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento Arbitrale sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa.
ART. 38 – CORREZIONE DEL LODO
1. Il lodo è soggetto a correzione nei casi e nei termini previsti dalle norme applicabili al procedimento.
2. L’istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria che la trasmette al Collegio Arbitrale. Il Collegio Arbitrale decide con ordinanza, sentite le parti, entro un mese dal ricevimento dell’istanza di correzione.
TITOLO VI
LE SPESE
ART. 39 – VALORE DELLA CONTROVERSIA
1. Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti.
2. La Segreteria determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e del Collegio Arbitrale. I criteri utilizzati per la determinazione del valore della controversia sono indicati nell’Allegato A del Regolamento.
3. In ogni fase del procedimento la Segreteria può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte e richiedere a ciascuna parte gli importi correlati a tali domande.
ART. 40 – SPESE DEL PROCEDIMENTO
1. La liquidazione finale delle spese del procedimento è disposta dal Consiglio Arbitrale, prima del deposito del lodo.
2. Il provvedimento di liquidazione disposto dal Consiglio Arbitrale è comunicato al Collegio Arbitrale, che lo menziona nella decisione sulle spese contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dal Consiglio Arbitrale non pregiudica la decisione del Collegio Arbitrale in ordine alla ripartizione dell’onere delle spese tra le parti. L’onere delle spese derivanti dal rinvio delle udienze su richiesta di parte è ad esclusivo carico della parte che l’ha domandato.[1]
3. Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Collegio Arbitrale, la liquidazione delle spese di procedimento è disposta dalla Segreteria.
4. Le spese di procedimento sono composte dalle seguenti voci:
a. spese di avvio;
b. spese amministrative;
c. onorari arbitrali;
d. onorari dei Consulenti Tecnici d’Ufficio;
e. rimborsi spese degli Arbitri;
f. rimborsi spese dei Consulenti Tecnici d’Ufficio.
5. Le spese di avvio devono essere corrisposte dalla parte attrice unitamente alla presentazione della domanda, la convenuta unitamente alla propria risposta.
6. Le spese amministrative sono determinate in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al presente Regolamento. Possono essere determinate Tariffe inferiori a quelle previste nei casi di conclusione anticipata del procedimento. Le attività incluse e quelle escluse dalle spese amministrative sono indicate nell’Allegato B del Regolamento.
7. Gli onorari del Collegio Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al presente Regolamento. Nella determinazione degli onorari del Collegio Arbitrale il Consiglio Arbitrale tiene conto dell’attività svolta, della complessità della controversia, della rapidità del procedimento e di ogni altra circostanza. Possono essere determinati onorari differenziati per i singoli membri del Collegio Arbitrale. Possono essere determinati onorari inferiori al minimo delle Tariffe in casi di conclusione anticipata del procedimento e superiori al massimo in casi straordinari.
8. Gli onorari dei Consulenti Tecnici d’Ufficio sono determinati con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.
9. I rimborsi spese degli Arbitri e dei Consulenti Tecnici d’Ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.
____________________
[1] Comma così integrato ex Delibera n. 2/2017 del Consiglio Arbitrale, in vigore dal 19 gennaio 2017. Il testo precedente così disponeva: “Il provvedimento di liquidazione disposto dal Consiglio Arbitrale è comunicato al Collegio Arbitrale, che lo menziona nella decisione sulle spese contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dal Consiglio Arbitrale non pregiudica la decisione del Collegio Arbitrale in ordine alla ripartizione dell’onere delle spese tra le parti.”.
ART. 40 bis – MANCATO VERSAMENTO DELLE SPESE DEL PROCEDIMENTO
1. Se una delle parti non corrisponde le spese richieste ai sensi dell’art. 41, la Segreteria rifiuta il deposito degli atti di questa, restandone preclusa la sottoposizione al Collegio Arbitrale. [1]
_______________________
[1] Articolo così aggiunto ex Delibera n. 2/2023 del Consiglio Arbitrale, in vigore dal 22 febbraio 2023, applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 22 febbraio 2023.
ART. 41 – VERSAMENTI ANTICIPATI E SALDO FINALE
1. Dopo il deposito della domanda di arbitrato e della memoria di risposta, la Segreteria richiede alle parti un fondo iniziale e fissa il termine per i relativi versamenti.
2. La Segreteria può richiedere alle parti successive integrazioni del fondo iniziale in relazione all’attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia e fissa il termine per i versamenti.
3. La Segreteria richiede il saldo delle spese di procedimento a seguito della liquidazione finale disposta dal Consiglio Arbitrale e prima del deposito del lodo, fissando il termine per i versamenti.
4. Gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 sono richiesti a tutte le parti in eguale misura se la Segreteria definisce un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le parti ovvero sono richiesti a ciascuna parte in quote differenti in ragione del valore delle rispettive domande.
5. Ai fini della richiesta dei versamenti, la Segreteria può considerare più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di composizione del Collegio Arbitrale o della omogeneità degli interessi delle parti.
ART. 42 – MANCATO PAGAMENTO
1. Se una parte non versa l’importo richiesto, la Segreteria può richiederlo all’altra parte e fissare un termine per il pagamento ovvero può, se non lo abbia già stabilito in precedenza, suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il pagamento.
2. Qualora una parte non provveda nei termini assegnati al pagamento richiesto, esso potrà essere effettuato dall’altra parte. Ovvero, in caso di mancata costituzione della parte convenuta, il pagamento dovrà essere effettuato dall’altra parte. L’importo relativo potrà essere riportato nel lodo arbitrale quale credito a favore della parte adempiente. In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, la Segreteria può sospendere il procedimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria, verificato l’adempimento. [1]
3. Decorsi due mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il versamento sia eseguito dalle parti, la Segreteria può dichiarare l’estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.
_______________________
[1] Comma così sostituito ex Delibera n. 2/2017 del Consiglio Arbitrale, in vigore dal 19 gennaio 2017. Il testo precedente così disponeva: “Qualora una parte non provveda nei termini assegnati al pagamento richiesto, esso potrà essere effettuato dall’altra parte. In tal caso, l’importo relativo potrà essere riportato nel lodo arbitrale quale credito a favore della parte adempiente. In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, la Segreteria può sospendere il procedimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria, verificato l’adempimento”.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART. 43 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
1. Le norme del presente Regolamento Arbitrale entrano in vigore dal 1° marzo 2013.
2. Il Consiglio Arbitrale può integrare, modificare e sostituire il presente Regolamento, fissando la data a decorrere dalla quale le nuove regole entreranno in vigore.
ALLEGATI
ALLEGATO A
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA
1. Tutte le domande formulate dalle parti, volte ad una pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva, concorrono a formare il valore della controversia.
2. Se la parte formula domande in via principale ed in via subordinata, viene considerata, ai fini del valore della controversia, la sola domanda in via principale.
3. Se la quantificazione del credito oggetto della domanda o dell’eccezione di compensazione richiede la preliminare valutazione di più pretese prospettate dalla parte in via alternativa e non in via subordinata tra di loro, il valore della controversia è determinato dalla somma dei valori di tali pretese.
4. Se la parte chiede l’accertamento di un credito con conseguente pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva in relazione ad una sola parte di esso, il valore della domanda è determinato dall’intero ammontare del credito oggetto di accertamento.
5. Il valore del credito eccepito in compensazione non viene calcolato se è inferiore o uguale al valore del credito azionato dalla controparte. Se è superiore, si calcola la sola eccedenza.
6. Se una parte, in sede di precisazione delle conclusioni, modifica il valore delle domande precedentemente formulate, si calcola il valore delle domande in relazione alle quali il Collegio Arbitrale ha svolto le attività di accertamento.
7. Se il valore della controversia non è determinato né determinabile, la Camera Arbitrale lo stabilisce con equo apprezzamento.
8. La Camera Arbitrale può determinare il valore della controversia secondo parametri diversi da quelli previsti dai commi precedenti, se la loro applicazione appare manifestamente iniqua.
ALLEGATO B
SPESE AMMINISTRATIVE: ATTIVITÀ COMPRESE ED ATTIVITÀ ESCLUSE
1) Sono comprese nelle spese amministrative indicate nelle Tariffe le seguenti attività:
a) gestione ed amministrazione dei procedimenti come definito nel Preambolo del presente Regolamento;
b) ricevimento e trasmissione degli atti;
c) controllo di regolarità formale degli atti;
d) convocazione e ospitalità delle udienze nei propri locali;
e) presenza del personale nelle udienze e verbalizzazione delle udienze.
2) Sono escluse dalle spese amministrative e costituiscono voci di pagamento specifico, qualora richieste, le seguenti attività o servizi:
a) fotocopiature di atti e documenti depositati dalle parti in un numero di copie insufficiente;
b) regolarizzazione dell’imposta di bollo sugli atti (apposizione dei bolli);
c) registrazione delle udienze e trascrizione dei relativi nastri;
d) servizi di interpretariato;
e) videoconferenza.
ALLEGATO C
TARIFFE DELLA PROCEDURA ARBITRALE
Spese di avvio della procedura
€ 150,00 + iva per controversie con valore fino a 50.000,00 €;
€ 300,00 + iva per controversie con valore superiore a 50.000,00 € o indeterminato;
oltre 10 € per spese postali per ciascuna parte convenuta.
Onorari arbitrali
Oltre alle spese di avvio sono dovute, per ciascuna parte, gli onorari arbitrali, al netto dell’iva, riportati nella seguente tabella.
In caso di collegio di arbitri il costo complessivo è il triplo di quello indicato nella tabella.
Valore della lite | Costo |
Oltre € 50.000.001 | € 30.000,00 |
Da € 10.000.001 a € 50.000.000 | € 24.000,00 |
Da € 5.000.001 a € 10.000.000 | € 18.000,00 |
Da € 2.500.001 a € 5.000.000 | € 12.000,00 |
Da € 500.001 a € 2.500.000 | € 7.200,00 |
Da € 250.001 a € 500.000 | € 3.600,00 |
Da € 50.001 a € 250.000 | € 1.800,00 |
Da € 25.001 a € 50.000 | € 1.200,00 |
Da € 5.001 a € 25.000 | € 600,00 |
Fino a € 5.000 | € 300,00 |