La situazione della giustizia è tale che i tempi di recupero dei crediti (ed i relativi costi) appaiono problematici anche presso l’Ufficio del Giudice di Pace.
È possibile esperire – per i crediti di importo sino a 5.000,00 euro – direttamente il tentativo obbligatorio di mediazione nelle materie di relativa competenza (ad es. locazione, condominio), evitando il ricorso alla lettera di messa in mora ed al procedimento monitorio, assai più costosi (e di più lunga durata) rispetto al procedimento di mediazione.
Ovviamente, anche per le materie a mediazione facoltativa è possibile ricorrere ad una procedura di mediazione.
Quest’ultima, inoltre, presenta notevoli vantaggi sia dal punto di vista fiscale
(essendo esente da imposta di registro) che economico, atteso che nella
maggior parte dei casi l’accordo raggiunto (peraltro non vincolato al limite
del petitum tipico della domanda giudiziale) si risolve in una dilazione di
pagamento ed in un conseguente rapido incasso del credito (peraltro
garantito dall’esecutività dell’accordo stesso).