Rassegna giurisprudenziale n. 9

16 Ottobre, 2024

Notiziario Giurisprudenziale n. 9 del 16 Ottobre 2024

Arbitrato

Procedimento civile – Arbitrato – Competenza – Ordinanza arbitrale resa sulla sola competenza – Ricorso per regolamento di competenza – Inammissibilità.

La statuizione di un collegio arbitrale, che pronunci sulla propria competenza a decidere la controversia sottopostagli, non è impugnabile con il regolamento di competenza, sia alla stregua della novella introdotta dal D.lgs. n. 40 del 2006, sia nel regime previgente, emergendo chiaramente dal tenore letterale dell’art. 819-ter c.p.c. che il legislatore, ne ha consentito l’utilizzo esclusivamente avverso la pronuncia del medesimo tenore resa da un giudice ordinario.

 

Corte di cassazione, Sezione I civile, Ordinanza 7 ottobre 2024, n. 26226

Pres. Marulli – Rel. Catalozzi – (Dichiara inammissibile, Collegio Arbitrale, 23 ottobre 2023)

______________________________________________________________________________________

 

Procedimento civile – Arbitrato – Procedimento arbitrale – Regole del procedimento – Derogabilità delle norme del codice di rito – Limiti – Rispetto del principio del contraddittorio – Portata.

In tema di arbitrato, qualora le parti non abbiano determinato, nel compromesso o nella clausola compromissoria, le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l’articolazione del procedimento nel modo che ritengano più opportuno, anche discostandosi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, con l’unico limite del rispetto dell’inderogabile principio del contraddittorio, posto dall’art. 101 c.p.c. il quale, tuttavia, va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, nel senso che deve essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un’adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare ed analizzare le prove e le risultanze del processo, anche dopo il compimento dell’istruttoria e fino al momento della chiusura della trattazione, nonché di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse.

Corte di cassazione, Sezione I civile, Sentenza 7 ottobre 2024, n. 26107

Pres. e Rel. Scotti – (Cassa con rinvio, App. Roma, 1° aprile 2021, n. 2398)

______________________________________________________________________________________

Procedimento civile – Arbitrato – Procedimento arbitrale – Violazione del contraddittorio – Vizio formale – Esclusione – Concreta violazione del diritto di difesa – Necessità – Accertamento – Contenuto.

Nel procedimento arbitrale l’omessa osservanza del principio del contraddittorio (sancito dall’art. 816-bis, primo comma, c.p.c., già in precedenza ricondotto all’art. 816 c.p.c.) non è un vizio formale, ma di attività. Ne consegue che, ai fini della declaratoria di nullità, è necessario accertare la concreta menomazione del diritto di difesa, tenendo conto della modalità del confronto tra le parti (avuto riguardo alle rispettive pretese) e delle possibilità, per le stesse, di esercitare, nel rispetto della regola «audiatur et altera pars», su un piano di uguaglianza le facoltà processuali loro attribuite.

Corte di cassazione, Sezione I civile, Sentenza 7 ottobre 2024, n. 26107

Pres. e Rel. Scotti – (Cassa con rinvio, App. Roma, 1° aprile 2021, n. 2398)

______________________________________________________________________________________

Mediazione civile e commerciale


Procedimento civile –
Equa riparazione – Opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89 del 2001 – Natura – Produzione di nuovi documenti – Ammissibilità – Fondamento.

In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, l’opposizione di cui all’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza, con l’ampio effetto devolutivo di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo, sicché non è precluso alcun accertamento od attività istruttoria, necessari ai fini della decisione di merito, e la parte può produrre, per la prima volta, i documenti che avrebbe dovuto produrre nella fase monitoria ai sensi dell’art. 3, comma 3, della citata legge, abbia o meno il giudice invitato la parte a depositarli, come previsto dal richiamato art. 640, comma 1, c.p.c. (Nel caso di specie, richiamato l’enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con cui la corte d’appello aveva rigettato l’opposizione ex art. 5-ter  della legge n. 89/2001, proposta dal ricorrente avverso il decreto monocratico che aveva rigettato la sua domanda di equo indennizzo per la durata irragionevole del giudizio presupposto avente ad oggetto l’insinuazione, al passivo del fallimento del suo datore di lavoro, del suo credito per retribuzioni e t.f.r. in quanto lo stesso non aveva prodotto, testualmente, «…nel presente grado, il ricorso introduttivo del procedimento monitorio che ha dato origine al decreto opposto…»).

Corte di cassazione, Sezione II civile, Ordinanza 11 ottobre 2024, n. 26535

Pres. Bertuzzi – Rel. Papa – (Cassa con rinvio, App. Catania, 17 ottobre 2022, n. 33791)

______________________________________________________________________________________

Procedimento civile – Equa riparazione – Domanda relativa – Processo amministrativo – Rimedio preventivo dell’istanza di prelievo – Giudizio di ottemperanza – Applicabilità – Esclusione – Fondamento – Enuncia principio di diritto.

In tema di equa riparazione, non rientra nell’ambito di operatività dell’art. 1-ter, comma 3, della legge n. 89 del 2001, il giudizio di ottemperanza, perché gli artt. 87, comma 2, lett. d) e comma 3 e 114, comma 3 ,del cod. proc. amm. di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, prevedendo che questo giudizio sia definito con sentenza in forma semplificata ed in camera di consiglio, fissata d’ufficio alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimate, già assicurano gli effetti dell’istanza di prelievo di cui all’art. 71, comma 2 e 71-bis dello stesso codice, sicché non è configurabile alcuna iniziativa acceleratoria.

Corte di cassazione, Sezione II civile, Ordinanza 11 ottobre 2024, n. 26522

Pres. Bertuzzi – Rel. Papa – (Cassa con rinvio, App. Napoli, 2 dicembre 2022, n. 3301)

______________________________________________________________________________________

Procedimento civile – Giurisdizione – Transazione stipulata tra società cooperativa e Comune – Successiva controversia insorta in conseguenza della manifestazione di volontà dell’ente locale di sciogliersi dal vincolo negoziale – Giurisdizione del giudice ordinario.

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda con la quale una società cooperativa chieda l’esecuzione o, in subordine, la risoluzione, con annessi danni, di un contratto di transazione stipulato con un’amministrazione comunale, dolendosi, in particolare, della manifestazione di volontà con cui quest’ultima, attraverso una successiva determina e sottesa nota, abbia inteso sciogliersi unilateralmente dal vincolo derivante dal negozio perfezionato, invocando contrapposte inadempienze.

Corte di cassazione, Sezioni Un civili, Ordinanza 7 ottobre 2024, n. 26109

Pres. D’Ascola – Rel. Porreca – (Regola giurisdizione, T.A.R. Campania, 12 dicembre 2023, n. 6880)

______________________________________________________________________________________

Procedimento civile – Difensori – Procura alle liti – Mancanza o falsità della sottoscrizione della parte – Conseguenze – Inesistenza della citazione – Esclusione – Carenza di un presupposto processuale, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e nullità della sentenza – Rimedi – Impugnazione ex art. 161 c.p.c. – «Actio ed exceptio nullitatis» della sentenza – Esclusione – Fondamento.

La procura al difensore, mancante della sottoscrizione della parte – ovvero con sottoscrizione falsa – determina l’inesistenza di tale atto, non dell’atto di citazione, di cui non costituisce requisito essenziale, e pertanto questo è idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere-dovere del giudice di decidere, con la conseguenza che l’atto conclusivo del processo, ossia la sentenza, è nulla per carenza di un presupposto processuale per la valida costituzione del processo, ma non inesistente ed è perciò suscettibile di passaggio in giudicato in caso di mancata tempestiva impugnazione, non essendo esperibili i rimedi dell’«actio e dell’exceptio nullitatis», consentiti nel diverso caso di inesistenza della sentenza.

Corte di cassazione, Sezione II civile, Ordinanza 4 ottobre 2024, n. 26070

Pres. Di Virgilio – Rel. Trapuzzano – (Rigetta, App. Catania, 16 giugno 2020, n. 1023)

______________________________________________________________________________________

Procedimento civile – Procedimenti sommari – D’ingiunzione – Opposizione – Fattura – Titolo idoneo ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo – Configurabilità – Prova in favore del soggetto emittente in sede di opposizione al decreto ingiuntivo – Esclusione – Ricorso alle ordinarie regole in tema di onere della prova – Necessità – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di appalto.

La fattura è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa, ma nell’eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell’esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall’opposto.

Corte di cassazione, Sezione II civile, Ordinanza 4 ottobre 2024, n. 26048

Pres. Di Virgilio – Rel. Oliva – (Cassa con rinvio, App. Salerno, 12 ottobre 2022, n. 1332)

______________________________________________________________________________________

Procedimento civile – Competenza – Per territorio – Foro della P.A. – Obbligazioni degli enti pubblici Domanda di pagamento – Sede della tesoreria – «Forum destinatae solutionis» – Inderogabilità – Esclusione – Applicabilità dei fori alternativi ex artt. 18, 19 e 20 c.p.c. – Sussistenza – Eccezione di incompetenza – Onere di contestare tutti i criteri di collegamento – Necessità.

Ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell’ente, valgono ad individuare il «forum destinatae solutionis» eventualmente in deroga all’art. 1182 c.c., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile. La P.A. convenuta che intenda, pertanto, eccepire l’incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l’onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell’esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza.

Corte di cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 26 settembre 2024, n. 25776

Pres. Frasca – Rel. Saija – (Regola competenza, App. Catania, 3 novembre 2023, n. 1876)

______________________________________________________________________________________

Procedimento civile – Spese processuali – Responsabilità aggravata – Giudizio di cassazione – Abuso del diritto di impugnazione – Dolo o colpa grave – Contenuto.

In tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave – e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione – la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta (Nel caso di specie, ritenuto che l’errore circa l’esatta individuazione del rimedio esperibile avverso l’ordinanza impugnata fosse riconducibile ad un inescusabile errore di diligenza, la S.C., richiamato l’enunciato principio, ha condannato la ricorrente anche al pagamento, in favore della controricorrente, di un importo pari ad euro 1.000,00).

Corte di cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 26 settembre 2024, n. 25737

Pres. Frasca – Rel. Rossello – (Dichiara inammissibile, Trib. Pordenone, 19 gennaio 2023, n. 1438)

______________________________________________________________________________________

Procedimento civile – Spese processuali – Condanna alle spese – Soccombenza – Domanda articolata in unico capo – Accoglimento in misura notevolmente inferiore a quanto richiesto – Soccombenza reciproca o condanna dell’attore alle spese – Esclusione – Compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c. – Ammissibilità – Fattispecie relativa ad azione di risarcimento danni derivanti da responsabilità medico-sanitaria.

In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c. (Nel caso di specie, relativo ad un’azione di risarcimento danni derivanti da responsabilità medico-sanitaria, la S.C, richiamato l’enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto la corte d’appello, nel ridurre rispetto al primo grado di giudizio il solo «quantum risarcitorio» in parziale accoglimento del gravame, aveva poi condannato l’attuale ricorrente vittorioso a rifondere tutte le spese di lite del secondo grado, addossando all’appellante AUSL soccombente soltanto quelle della disposta CTU).

Corte di cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 23 settembre 2024, n. 25444

Pres. Scrima – Rel. Graziosi – (Cassa con rinvio, App. Perugia, 25 giugno 2021, n. 382)

______________________________________________________________________________________

Procedimento civile – Equa riparazione – Accesso – Mancata indicazione numerica della situazione reddituale – Revoca – Obbligatorietà – Esclusione – Attivazione dei poteri officiosi d’indagine da parte del giudice anche in sede di opposizione alla revoca – Necessità.

In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la mancata indicazione numerica della situazione reddituale nell’autodichiarazione da allegare all’istanza di ammissione al beneficio non costituisce di per sé motivo di revoca dell’ammissione disposta in via provvisoria, dovendo il giudice – anche in sede di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 – attivare i poteri istruttori officiosi in relazione alla determinazione non solo del «quantum», ma anche dell’«an» (Nel caso di specie, richiamato l’enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio l’ordinanza impugnata con la quale il giudice dell’opposizione, nel rigettare l’opposizione, aveva ritenuto che l’indicazione, da parte della odierna ricorrente, di percepire un reddito mensile di «circa» 400 euro non fosse idoneo ad integrare il requisito di specificità ex art. 79 del D.P.R. n. 115 del 2002, senza, tuttavia, considerare che, da un lato, l’istanza indicava comunque una somma, e dall’altro che, in presenza di dubbi circa la veridicità di tale affermazione, si sarebbero potuti e dovuti attivare i poteri officiosi di verifica).

Corte di cassazione, Sezione II civile, Ordinanza 19 settembre 2024, n. 25242

Pres. Mocci – Rel. Oliva – (Cassa con rinvio, Trib. Rovigo, 7 aprile 2022, n. 449)

______________________________________________________________________________________

Procedimento civile – Impugnazioni – Nullità del processo – Per vizi relativi al mancato rispetto del litisconsorzio necessario – Ipotesi di rinvio al giudice di merito – Sentenze relative – Termini processuali – Impugnazione – Art. 327 c.p.c. – Nuova formulazione – Procedimenti in origine instaurati prima del 4 luglio 2009 – Enuncia principio di diritto.

In ipotesi di rinvio al giudice di merito (di primo o di secondo grado) anche per motivi di nullità del processo per vizi relativi al mancato rispetto del litisconsorzio necessario, i termini processuali di impugnazione delle sentenze rese in sede di rinvio sono quelli previsti dall’art. 327 c.p.c. nella formulazione vigente prima della riforma del 2009, quando il giudizio originario sia stato introdotto in data antecedente al 4 luglio 2009.

Corte di cassazione, Sezione T civile, Sentenza 19 settembre 2024, n. 25145

Pres. Napolitano – Rel. Tartaglione – (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Campania, 14 gennaio 2021, n. 285)

______________________________________________________________________________________

 

Procedura Civile

Procedimento civile – Equa riparazione – Presunzione legale relativa di insussistenza del danno in caso di irrisorietà della pretesa – Nozione di irrisorietà della pretesa o del valore della causa – Elemento oggettivo e soggettivo – Rilevanza – Fattispecie in materia fallimentare.

In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ai fini della presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), della legge n. 89 del 2001, l’irrisorietà della pretesa deve essere valutata alla stregua di due elementi: uno obiettivo, correlato al valore del bene che è oggetto della lite ed uno soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni della parte (Nel caso di specie, relativo ad un ricorso proposto dalla società ricorrente in relazione ad una procedura fallimentare, la S.C., richiamato l’enunciato principio, ha cassato con rinvio il decreto impugnato, in quanto la corte d’appello, nel ritenere insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo per la irrisorietà della posta in gioco, aveva valutato la pretesa soltanto in rapporto alla situazione economico finanziaria della società ricorrente medesima, stimata alla luce del capitale, del fatturato e del patrimonio netto della stessa, senza dare il giusto rilievo all’elemento obiettivo, correlato al valore non bagatellare del bene oggetto della lite, pari, nella circostanza, ad un credito di 9.567,63 euro).

Corte di cassazione, Sezione II civile, Ordinanza 27 settembre 2024, n. 25838

Pres. Bertuzzi – Rel. Grasso – (Cassa con rinvio, App. Napoli, 24 marzo 2023, n. 2701)

______________________________________________________________________________________

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Definizione convenzionale della controversia – Venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata – Applicabilità degli artt. 382, 383 e 384 c.p.c. – Esclusione – Fondamento.

Nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, un’inammissibilità sopravvenuta dello stesso (Nel caso di specie, nel riaffermare l’enunciato principio, la S.C., preso atto che le parti avevano definito la loro controversia mediante un accordo convenzionale, ha dichiarato cessata la materia del contendere e disposto la compensazione delle spese processuali come da concorde richiesta delle stesse).

Corte di cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 25 settembre 2024, n. 25634

Pres. Scrima – Rel. Graziosi – (Dichiara cessazione materia del contendere, App. Palermo, 8 marzo 2022, n. 364)

______________________________________________________________________________________

Procedimento civile – Competenza – Per valore – Immobili – Cause in tema di servitù – Esercizio della servitù su di una porzione dell’immobile – Determinazione competenza «ratione valoris» – Criterio – Accordo di deroga tra le parti – Legittimità – Limiti.

La servitù, come «qualitas fundi» vantaggiosa per il fondo dominante e svantaggiosa per quello servente, investe ogni singola parte dell’uno e dell’altro, sicché, anche quando essa si eserciti su una determinata porzione dell’immobile, questo deve considerarsi gravato nella sua interezza; pertanto, al fine di determinare la competenza «ratione valoris» ex art. 15 c.p.c., in cause in tema di servitù, occorre aver riguardo al valore dell’intero fondo servente e non a quello del peso destinato ad incidere sul bene per effetto della servitù e neppure a quello della singola porzione di esso direttamente interessata dal peso, a meno che non si tratti di una porzione autonomamente identificabile e distinta rispetto alle parti rimanenti. Pertanto, è all’intero fondo servente, ancorché catastalmente frazionato in varie parti alcune delle quali senza reddito dominicale, che occorre far riferimento, costituendo esso un’unitaria unità immobiliare, e moltiplicare il reddito dominicale delle particelle per le quali esso risulta indicato per i coefficienti di cui al citato art. 15 c.p.c., operando la presunzione del valore indeterminabile solo quando l’immobile oggetto della domanda non sia accatastato ed agli atti non risultino elementi per la stima. Tanto premesso, nessuna norma imperativa preclude tuttavia alle parti di accordarsi in merito al valore della causa ai fini della determinazione del compenso, siccome rientrante nella loro disponibilità al pari della domanda, tranne che per il contributo unificato, il quale, avendo natura di entrata tributaria, risponde ad esigenze di pubblico interesse (Nel caso di specie, nel ritenere inammissibile la censura, la S.C., ribaditi gli enunciati principi, ha ritenuto incensurabile la valutazione operata sul punto dai giudici di merito, i quali avevano liquidato le spese di giudizio facendo riferimento al valore concordemente dichiarato dalle parti nei rispettivi atti depositati nella fase introduttiva della causa).

Corte di cassazione, Sezione II civile, Ordinanza 25 settembre 2024, n. 25611

Pres. Mocci – Rel. Pirari – (Dichiara inammissibile, App. Bari, 17 gennaio 2023, n. 91)

______________________________________________________________________________________

Procedimento civile – Difensori – Procura alle liti – Giudizio di appello – Conferimento in forma generica – Potere di proporre appello incidentale – Ricomprensione.

La procura alle liti per il grado d’appello espressa in termini generici con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi dell’art. 83, comma 2, c.p.c., contenuta nella comparsa di costituzione in appello, comprende il potere di proporre appello incidentale (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che il mandato rilasciato in calce alla comparsa di risposta predisposta nell’interesse degli appellati, con previsione di nomina e costituzione del difensore a rappresentare e difendere quest’ultimi, «… con ogni più ampia facoltà di legge….», nel giudizio di gravame promosso dall’odierno ricorrente, dovesse interpretarsi come comprensivo del potere di impugnare la sentenza in via incidentale).

Corte di cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 23 settembre 2024, n. 25409

Pres. Frasca – Rel. Guizzi – (Rigetta, App. Ancona, 11 febbraio 2021, n. 152)

______________________________________________________________________________________

Procedimento civile – Notificazioni – Notificazione di atti processuali – Mancato perfezionamento non imputabile al notificante – Conservazione degli effetti – Rinnovazione immediata e completamento tempestivo – Necessità – Limite temporale.

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Nel caso di specie, la S.C., richiamato l’enunciato principio, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’odierna ricorrente per inosservanza del termine d’impugnazione, stante l’esito negativo della prima notifica del gravame e la tardività nella riattivazione del procedimento notificatorio).

Corte di cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 20 settembre 2024, n. 25303

Pres. De Stefano – Rel. Valle – (Rigetta, App. Palermo, 4 giugno 2021, n. 915)

______________________________________________________________________________________

Procedimento civile – Notificazioni – Atto spedito in busta raccomandata – Consegna del plico al domicilio del destinatario – Contestazione contenuto – Onere probatorio del destinatario – Sussistenza – Limiti – Pluralità di atti – Esclusione – Fattispecie relativa ad invio di questionario fiscale da parte dell’amministrazione finanziaria.

In tema di notificazioni, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c. ed in conformità al principio di c.d. vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario medesimo, il quale, ove deduca che la busta non recava al suo interno alcun atto o ne conteneva uno diverso da quello che si assume spedito dal mittente, è onerato della relativa prova. Tuttavia, la surriferita «regula iuris» non può trovare applicazione ove l’involucro della raccomandata sia destinato a contenere plurimi atti ed il destinatario riconosca di averne ricevuto soltanto uno o alcuni, giacché, in tal caso, torna a carico del mittente l’onere di provare l’intervenuta notifica, e quindi il fatto che tutti gli atti fossero effettivamente contenuti nella busta spedita per posta.

Corte di cassazione, Sezione T civile, Sentenza 19 settembre 2024, n. 25160

Pres. Napolitano – Rel. Chieca – (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Lombardia, 6 marzo 2018, n. 959)

______________________________________________________________________________________

Procedimento civile – Competenza – Per territorio – Cause in materia di locazione – Foro del giudice dove si trova l’immobile – Natura cogente ed inderogabile – Conseguenze – Clausola contrattuale di deroga alla competenza – Nullità – Rilievo officioso in sede di regolamento di competenza – Sussistenza – Adesione prestata da controparte all’eccezione d’incompetenza territoriale – Irrilevanza.

In tema di locazioni, il criterio di radicamento della competenza territoriale del giudice al «locus rei sitae» sancito dall’art. 21 c.p.c. ha natura cogente ed inderogabile, con la conseguente invalidità, rilevabile anche «ex officio» in sede di regolamento di competenza, di una eventuale clausola difforme inserita nel regolamento negoziale, restando a tal fine poi irrilevante l’adesione di parte all’eccezione di incompetenza territoriale «ex adverso» sollevata, potendo incidere gli accordi tra le parti unicamente sui criteri di competenza per territorio derogabile.

Corte di cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 19 settembre 2024, n. 25138

Pres. Frasca – Rel. Rossi – (Regola competenza, Trib. Roma, 6 aprile 2023)

______________________________________________________________________________________

Procedimento civile – Spese processuali – Chiamata del terzo in garanzia impropria – Statuizione sulle spese – Rigetto della domanda principale – A carico dell’attore – Manifesta infondatezza o arbitrarietà della chiamata – A carico del chiamante – Ragioni – Fattispecie in tema di giudizio di responsabilità professionale.

In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell’attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale.

Corte di cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 18 settembre 2024, n. 25040

Pres. Travaglino – Rel. Vincenti – (Rigetta, App. Genova, 1° marzo 2022, n. 193)

______________________________________________________________________________________

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Tardiva proposizione, da parte dell’avvocato, di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento – Obbligo risarcitorio nei confronti del cliente – Configurabilità – Esclusione – Enuncia principio di diritto.

Non costituisce un interesse giuridicamente tutelabile quello a proporre una impugnazione infondata; ne consegue che la tardiva proposizione, da parte dell’avvocato, di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile, e non fa sorgere per l’avvocato un obbligo risarcitorio, nemmeno sotto il profilo della perdita della chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione.

Corte di cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 17 settembre 2024, n. 25023

Pres. Travaglino – Rel. Vincenti – (Cassa con rinvio, App. Venezia, 10 febbraio 2022, n. 292)

______________________________________________________________________________________

 

Condividi questo articolo su:

Form

Mettiti in contatto con noi

Contatti

Via Santamaura, 46 00192 – Roma

Tel. 06.47.41.96.7

segreteria@primaveraforense.it

×

Ciao!

Clicca sul contatto riportato qui sotto per chattare su WhatsApp o invia una mail a amministrazione@primaveraforense.it

× Come ti posso aiutare?