Notiziario Giurisprudenziale n. 9 del 16 Ottobre 2024
Arbitrato
Procedimento civile – Arbitrato – Competenza – Ordinanza arbitrale resa sulla sola competenza – Ricorso per regolamento di competenza – Inammissibilità.
La statuizione di un collegio arbitrale, che pronunci sulla propria competenza a decidere la controversia sottopostagli, non è impugnabile con il regolamento di competenza, sia alla stregua della novella introdotta dal D.lgs. n. 40 del 2006, sia nel regime previgente, emergendo chiaramente dal tenore letterale dell’art. 819-ter c.p.c. che il legislatore, ne ha consentito l’utilizzo esclusivamente avverso la pronuncia del medesimo tenore resa da un giudice ordinario.
Corte di cassazione, Sezione I civile, Ordinanza 7 ottobre 2024, n. 26226
Pres. Marulli – Rel. Catalozzi – (Dichiara inammissibile, Collegio Arbitrale, 23 ottobre 2023)
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Procedimento civile – Arbitrato – Procedimento arbitrale – Regole del procedimento – Derogabilità delle norme del codice di rito – Limiti – Rispetto del principio del contraddittorio – Portata.
In tema di arbitrato, qualora le parti non abbiano determinato, nel compromesso o nella clausola compromissoria, le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l’articolazione del procedimento nel modo che ritengano più opportuno, anche discostandosi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, con l’unico limite del rispetto dell’inderogabile principio del contraddittorio, posto dall’art. 101 c.p.c. il quale, tuttavia, va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, nel senso che deve essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un’adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare ed analizzare le prove e le risultanze del processo, anche dopo il compimento dell’istruttoria e fino al momento della chiusura della trattazione, nonché di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse.
Corte di cassazione, Sezione I civile, Sentenza 7 ottobre 2024, n. 26107
Pres. e Rel. Scotti – (Cassa con rinvio, App. Roma, 1° aprile 2021, n. 2398)
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Procedimento civile – Arbitrato – Procedimento arbitrale – Violazione del contraddittorio – Vizio formale – Esclusione – Concreta violazione del diritto di difesa – Necessità – Accertamento – Contenuto.
Nel procedimento arbitrale l’omessa osservanza del principio del contraddittorio (sancito dall’art. 816-bis, primo comma, c.p.c., già in precedenza ricondotto all’art. 816 c.p.c.) non è un vizio formale, ma di attività. Ne consegue che, ai fini della declaratoria di nullità, è necessario accertare la concreta menomazione del diritto di difesa, tenendo conto della modalità del confronto tra le parti (avuto riguardo alle rispettive pretese) e delle possibilità, per le stesse, di esercitare, nel rispetto della regola «audiatur et altera pars», su un piano di uguaglianza le facoltà processuali loro attribuite.
Corte di cassazione, Sezione I civile, Sentenza 7 ottobre 2024, n. 26107
Pres. e Rel. Scotti – (Cassa con rinvio, App. Roma, 1° aprile 2021, n. 2398)
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Mediazione civile e commerciale
Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria – Controversie – Materia dei contratti bancari e finanziari – Controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca – Assoggettamento a mediazione obbligatoria – Esclusione – Fondamento – Fattispecie relativa a controversia insorta in tema di contratto autonomo di garanzia atipico.
In tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall’ambito applicativo dell’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, nel testo in vigore «ratione temporis» poiché tale norma prevede l’esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (D.lgs. n. 385/1993) ed alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (D.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico (Nel caso di specie, ribaditi gli enunciati principi, la Suprema Corte ha escluso che il contratto autonomo di garanzia atipico, oggetto di causa, potesse ritenersi annoverabile tra i contratti soggetti all’obbligo di preventivo tentativo di mediazione).
Corte di cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 9 ottobre 2024, n. 26363
Pres. Scarano – Rel. Pellecchia – (Rigetta, App. Milano, 14 aprile 2020, n. 907)
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Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria – Esperimento in corso di giudizio – Termine di quindici giorni assegnato dal giudice – Inosservanza – Improcedibilità della domanda – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia locatizia.
In tema di mediazione obbligatoria, l’art. 5 del D.lgs. n. 28 del 2010, nel testo in vigore prima degli interventi di riforma operati dal D.lgs. n. 149 del 2022, prevede che il termine di quindici giorni assegnato dal giudice per esperire il tentativo di conciliazione abbia carattere perentorio, sicché il suo vano spirare determina la sanzione d’improcedibilità della domanda giudiziale (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione ad un procedimento d’intimazione di sfratto per morosità, relativo ad un immobile concesso in locazione ad uso commerciale, il giudice capitolino, rilevato che il locatore non aveva depositato l’istanza di mediazione nel termine assegnato né presentato alcuna istanza di proroga prima della scadenza naturale dello stesso, ha dichiarato improcedibile la domanda di risoluzione e condanna proposta, condannando quest’ultimo, in applicazione del principio di soccombenza, anche alla refusione delle spese di lite in favore della società conduttrice).
Tribunale di Roma, Sezione VI civile, sentenza 9 ottobre 2024, n. 15280
Giudice Febbraro – (Dichiara improcedibile domanda)
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Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria – Controversia assoggettata a mediazione obbligatoria – Azione giudiziaria promossa senza esperire il tentativo di conciliazione – Conseguenze sul regime applicabile alle spese di lite – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di diritti reali.
La mancata attivazione del procedimento obbligatorio di mediazione che, ove ritualmente esperito in ossequio a quanto prescritto dall’art. 5 del D.lgs. n. 28 del 2010, avrebbe certamente consentito di realizzare la pretesa attorea, evitando, di conseguenza, l’instaurazione del giudizio di merito, può costituire «grave ed eccezionale» ragione per disporre, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese di lite (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio incardinato al fine di ottenere la recisione di rami protesi nel fondo dell’attore, il giudice adito, chiamato a pronunciarsi sul regime delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale per intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo, nella circostanza, il convenuto ottemperato alla potatura richiesta subito dopo la notifica del ricorso, ne ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, valorizzando, ai predetti fini, il comportamento dell’attore medesimo, il quale aveva introdotto l’azione giudiziaria senza previamente espletare la procedura di mediazione pur obbligatoria o inoltrare comunque a controparte una missiva stragiudiziale in grado di ottenere lo spontaneo soddisfacimento della sua pretesa).
Tribunale di Latina, Sezione I civile, sentenza 17 settembre 2024, n. 1769
Giudice Vendemiale – (Dichiara cessazione della materia del contendere)
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Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria – Condomino – Domanda di risarcimento danni derivanti da infiltrazioni idriche – Assoggettamento a mediazione obbligatoria – Esclusione – Ragioni.
La domanda proposta da un condomino, nei confronti del Condominio e di altri condomini, al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti da infiltrazioni idriche provenienti sia dalle parti comuni che da quelle esclusive del fabbricato condominiale, avendo natura risarcitoria, non rientra tra le controversie indicate dall’art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 28 del 2010 per le quali è prevista la procedura di mediazione quale condizione di procedibilità.
Tribunale di Roma, Sezione VII civile, sentenza 9 settembre 2024, n. 13787
Giudice Cinque – (Accoglie domanda)
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Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria – Mancato esperimento del tentativo di conciliazione – Eccezione di parte o rilievo officioso d’improcedibilità della domanda giudiziale – Prima udienza del giudizio di primo grado – Necessità.
In tema di mediazione obbligatoria, nel caso di mancato espletamento della procedura nelle materie in cui la stessa è prevista come obbligatoria, l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza, sicché, in difetto, alcun onere può poi ricadere sull’attore gravato – nel caso di specie, Condominio – in ordine all’effettuazione del tentativo di conciliazione che, in tale circostanza, diviene solo facoltativamente azionabile dallo stesso interessato.
Tribunale di Tivoli, Sezione civile, sentenza 4 settembre 2024, n. 1017
Giudice Piovano – (Accoglie domanda)
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Procedura Civile
Procedimento civile – Equa riparazione – Presunzione legale relativa di insussistenza del danno in caso di irrisorietà della pretesa – Nozione di irrisorietà della pretesa o del valore della causa – Elemento oggettivo e soggettivo – Rilevanza – Fattispecie in materia fallimentare.
In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ai fini della presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), della legge n. 89 del 2001, l’irrisorietà della pretesa deve essere valutata alla stregua di due elementi: uno obiettivo, correlato al valore del bene che è oggetto della lite ed uno soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni della parte (Nel caso di specie, relativo ad un ricorso proposto dalla società ricorrente in relazione ad una procedura fallimentare, la S.C., richiamato l’enunciato principio, ha cassato con rinvio il decreto impugnato, in quanto la corte d’appello, nel ritenere insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo per la irrisorietà della posta in gioco, aveva valutato la pretesa soltanto in rapporto alla situazione economico finanziaria della società ricorrente medesima, stimata alla luce del capitale, del fatturato e del patrimonio netto della stessa, senza dare il giusto rilievo all’elemento obiettivo, correlato al valore non bagatellare del bene oggetto della lite, pari, nella circostanza, ad un credito di 9.567,63 euro).
Corte di cassazione, Sezione II civile, Ordinanza 27 settembre 2024, n. 25838
Pres. Bertuzzi – Rel. Grasso – (Cassa con rinvio, App. Napoli, 24 marzo 2023, n. 2701)
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Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Definizione convenzionale della controversia – Venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata – Applicabilità degli artt. 382, 383 e 384 c.p.c. – Esclusione – Fondamento.
Nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, un’inammissibilità sopravvenuta dello stesso (Nel caso di specie, nel riaffermare l’enunciato principio, la S.C., preso atto che le parti avevano definito la loro controversia mediante un accordo convenzionale, ha dichiarato cessata la materia del contendere e disposto la compensazione delle spese processuali come da concorde richiesta delle stesse).
Corte di cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 25 settembre 2024, n. 25634
Pres. Scrima – Rel. Graziosi – (Dichiara cessazione materia del contendere, App. Palermo, 8 marzo 2022, n. 364)
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Procedimento civile – Competenza – Per valore – Immobili – Cause in tema di servitù – Esercizio della servitù su di una porzione dell’immobile – Determinazione competenza «ratione valoris» – Criterio – Accordo di deroga tra le parti – Legittimità – Limiti.
La servitù, come «qualitas fundi» vantaggiosa per il fondo dominante e svantaggiosa per quello servente, investe ogni singola parte dell’uno e dell’altro, sicché, anche quando essa si eserciti su una determinata porzione dell’immobile, questo deve considerarsi gravato nella sua interezza; pertanto, al fine di determinare la competenza «ratione valoris» ex art. 15 c.p.c., in cause in tema di servitù, occorre aver riguardo al valore dell’intero fondo servente e non a quello del peso destinato ad incidere sul bene per effetto della servitù e neppure a quello della singola porzione di esso direttamente interessata dal peso, a meno che non si tratti di una porzione autonomamente identificabile e distinta rispetto alle parti rimanenti. Pertanto, è all’intero fondo servente, ancorché catastalmente frazionato in varie parti alcune delle quali senza reddito dominicale, che occorre far riferimento, costituendo esso un’unitaria unità immobiliare, e moltiplicare il reddito dominicale delle particelle per le quali esso risulta indicato per i coefficienti di cui al citato art. 15 c.p.c., operando la presunzione del valore indeterminabile solo quando l’immobile oggetto della domanda non sia accatastato ed agli atti non risultino elementi per la stima. Tanto premesso, nessuna norma imperativa preclude tuttavia alle parti di accordarsi in merito al valore della causa ai fini della determinazione del compenso, siccome rientrante nella loro disponibilità al pari della domanda, tranne che per il contributo unificato, il quale, avendo natura di entrata tributaria, risponde ad esigenze di pubblico interesse (Nel caso di specie, nel ritenere inammissibile la censura, la S.C., ribaditi gli enunciati principi, ha ritenuto incensurabile la valutazione operata sul punto dai giudici di merito, i quali avevano liquidato le spese di giudizio facendo riferimento al valore concordemente dichiarato dalle parti nei rispettivi atti depositati nella fase introduttiva della causa).
Corte di cassazione, Sezione II civile, Ordinanza 25 settembre 2024, n. 25611
Pres. Mocci – Rel. Pirari – (Dichiara inammissibile, App. Bari, 17 gennaio 2023, n. 91)
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Procedimento civile – Difensori – Procura alle liti – Giudizio di appello – Conferimento in forma generica – Potere di proporre appello incidentale – Ricomprensione.
La procura alle liti per il grado d’appello espressa in termini generici con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi dell’art. 83, comma 2, c.p.c., contenuta nella comparsa di costituzione in appello, comprende il potere di proporre appello incidentale (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che il mandato rilasciato in calce alla comparsa di risposta predisposta nell’interesse degli appellati, con previsione di nomina e costituzione del difensore a rappresentare e difendere quest’ultimi, «… con ogni più ampia facoltà di legge….», nel giudizio di gravame promosso dall’odierno ricorrente, dovesse interpretarsi come comprensivo del potere di impugnare la sentenza in via incidentale).
Corte di cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 23 settembre 2024, n. 25409
Pres. Frasca – Rel. Guizzi – (Rigetta, App. Ancona, 11 febbraio 2021, n. 152)
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Procedimento civile – Notificazioni – Notificazione di atti processuali – Mancato perfezionamento non imputabile al notificante – Conservazione degli effetti – Rinnovazione immediata e completamento tempestivo – Necessità – Limite temporale.
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Nel caso di specie, la S.C., richiamato l’enunciato principio, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’odierna ricorrente per inosservanza del termine d’impugnazione, stante l’esito negativo della prima notifica del gravame e la tardività nella riattivazione del procedimento notificatorio).
Corte di cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 20 settembre 2024, n. 25303
Pres. De Stefano – Rel. Valle – (Rigetta, App. Palermo, 4 giugno 2021, n. 915)
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Procedimento civile – Notificazioni – Atto spedito in busta raccomandata – Consegna del plico al domicilio del destinatario – Contestazione contenuto – Onere probatorio del destinatario – Sussistenza – Limiti – Pluralità di atti – Esclusione – Fattispecie relativa ad invio di questionario fiscale da parte dell’amministrazione finanziaria.
In tema di notificazioni, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c. ed in conformità al principio di c.d. vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario medesimo, il quale, ove deduca che la busta non recava al suo interno alcun atto o ne conteneva uno diverso da quello che si assume spedito dal mittente, è onerato della relativa prova. Tuttavia, la surriferita «regula iuris» non può trovare applicazione ove l’involucro della raccomandata sia destinato a contenere plurimi atti ed il destinatario riconosca di averne ricevuto soltanto uno o alcuni, giacché, in tal caso, torna a carico del mittente l’onere di provare l’intervenuta notifica, e quindi il fatto che tutti gli atti fossero effettivamente contenuti nella busta spedita per posta.
Corte di cassazione, Sezione T civile, Sentenza 19 settembre 2024, n. 25160
Pres. Napolitano – Rel. Chieca – (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Lombardia, 6 marzo 2018, n. 959)
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Procedimento civile – Competenza – Per territorio – Cause in materia di locazione – Foro del giudice dove si trova l’immobile – Natura cogente ed inderogabile – Conseguenze – Clausola contrattuale di deroga alla competenza – Nullità – Rilievo officioso in sede di regolamento di competenza – Sussistenza – Adesione prestata da controparte all’eccezione d’incompetenza territoriale – Irrilevanza.
In tema di locazioni, il criterio di radicamento della competenza territoriale del giudice al «locus rei sitae» sancito dall’art. 21 c.p.c. ha natura cogente ed inderogabile, con la conseguente invalidità, rilevabile anche «ex officio» in sede di regolamento di competenza, di una eventuale clausola difforme inserita nel regolamento negoziale, restando a tal fine poi irrilevante l’adesione di parte all’eccezione di incompetenza territoriale «ex adverso» sollevata, potendo incidere gli accordi tra le parti unicamente sui criteri di competenza per territorio derogabile.
Corte di cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 19 settembre 2024, n. 25138
Pres. Frasca – Rel. Rossi – (Regola competenza, Trib. Roma, 6 aprile 2023)
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Procedimento civile – Spese processuali – Chiamata del terzo in garanzia impropria – Statuizione sulle spese – Rigetto della domanda principale – A carico dell’attore – Manifesta infondatezza o arbitrarietà della chiamata – A carico del chiamante – Ragioni – Fattispecie in tema di giudizio di responsabilità professionale.
In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell’attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale.
Corte di cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 18 settembre 2024, n. 25040
Pres. Travaglino – Rel. Vincenti – (Rigetta, App. Genova, 1° marzo 2022, n. 193)
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Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Tardiva proposizione, da parte dell’avvocato, di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento – Obbligo risarcitorio nei confronti del cliente – Configurabilità – Esclusione – Enuncia principio di diritto.
Non costituisce un interesse giuridicamente tutelabile quello a proporre una impugnazione infondata; ne consegue che la tardiva proposizione, da parte dell’avvocato, di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile, e non fa sorgere per l’avvocato un obbligo risarcitorio, nemmeno sotto il profilo della perdita della chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione.
Corte di cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 17 settembre 2024, n. 25023
Pres. Travaglino – Rel. Vincenti – (Cassa con rinvio, App. Venezia, 10 febbraio 2022, n. 292)
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