Rassegna giurisprudenziale N. 8

3 Ottobre, 2024

Notiziario Giurisprudenziale N.8 del 3 Ottobre 2024

Arbitrato

Procedimento civile – Arbitrato – Libero o irrituale – Principio del contraddittorio – Violazione –  Deducibilità solo come errore ex art. 1429 c.c. –  Incidenza e contenuto del relativo onere probatorio.

 

Nell’arbitrato libero o irrituale, che si traduce in una regolamentazione contrattuale della contesa, la violazione del principio del contraddittorio non rileva come vizio del procedimento, ma come violazione del contratto di mandato, e può rilevare esclusivamente ai fini dell’impugnazione ex art. 1429 c.c., ossia come errore degli arbitri che abbia inficiato la volontà contrattuale dai medesimi espressa. Ne consegue che la parte che impugna il lodo deve dimostrare in concreto l’errore nell’apprezzamento della realtà nel quale gli arbitri sarebbero incorsi, mentre il solo fatto di non essere stata ascoltata, di non aver ricevuto copia della memoria prodotta dalla controparte o di non aver potuto produrre a sua volta una replica non implica di per sè un vizio della volontà degli arbitri.

Corte di cassazione, Sezione I civile, Ordinanza 18 settembre 2024, n. 25054

Pres. Valitutti – Rel. Garri – (Dichiara inammissibile, Cass. civ., 30, giugno 2023, n. 18601)

______________________________________________________________________________________

Procedimento civile – Arbitrato – Competenza – Ordinanza arbitrale resa sulla sola competenza – Ricorso per regolamento di competenza – Inammissibilità.

La statuizione di un collegio arbitrale, che pronunci sulla propria competenza a decidere la controversia sottopostagli, non è impugnabile con il regolamento di competenza, sia alla stregua della novella introdotta dal D.lgs. n. 40 del 2006, sia nel regime previgente, emergendo chiaramente dal tenore letterale dell’art. 819-ter c.p.c. che il legislatore, ne ha consentito l’utilizzo esclusivamente avverso la pronuncia del medesimo tenore resa da un giudice ordinario.

Corte di cassazione, Sezione I civile, Ordinanza 16 settembre 2024, n. 24873

Pres. Valitutti – Rel. Pazzi – (Dichiara inammissibile, Collegio Arbitrale, 23 ottobre 2023)

______________________________________________________________________________________

Procedimento civile – Arbitrato – Regole del procedimento – Derogabilità delle norme del codice di rito – Limiti – Rispetto del principio del contraddittorio – Necessità – Portata.

Nel giudizio arbitrale, qualora le parti non abbiano determinato nel compromesso o nella clausola compromissoria le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l’articolazione del procedimento nel modo che ritengano più opportuno e, quindi, anche di discostarsi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, con l’unico limite del rispetto dell’inderogabile principio del contraddittorio, posto dall’art. 101 c.p.c., il quale, tuttavia, opportunamente adattato al procedimento dinanzi agli arbitri, va inteso nel senso che deve essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un’adeguata attività difensiva per tutto il corso del procedimento medesimo, la possibilità di esaminare ed analizzare le prove e le risultanze del processo.

Corte di cassazione, Sezione II civile, Ordinanza 16 settembre 2024, n. 24777

Pres. Di Virgilio – Rel. Besso Marcheis – (Rigetta, App. Roma, 29 ottobre 2018, n. 6854)

______________________________________________________________________________________

Procedimento civile – Arbitrato – Lodo – Impugnazione – Per nullità – Inosservanza di regole di diritto «in iudicando» – Rilevanza – Limiti ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – Sussistenza.

La denuncia di nullità del lodo arbitrale, ai sensi dell’art. 829, comma 2, c.p.c., per inosservanza delle regole di diritto «in iudicando» è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.

Corte di cassazione, Sezione II civile, Ordinanza 16 settembre 2024, n. 24777

Pres. Di Virgilio – Rel. Besso Marcheis – (Rigetta, App. Roma, 29 ottobre 2018, n. 6854)

______________________________________________________________________________________

Procedimento civile – Arbitrato – Procedimento arbitrale – Libertà delle forme – Assenza di previsioni nella convenzione di arbitrato – Possibilità dell’arbitro di regolare lo svolgimento del giudizio – Modalità di esercizio – Condizioni e limiti.

Il principio per cui la libertà di forme, che in generale caratterizza il procedimento arbitrale, se tollera che l’arbitro – ove niente di diverso emerga dalla convenzione di arbitrato – possa assegnare alle parti termini o regole istruttorie a pena di decadenza, non tollera invece che ciò possa avvenire senza un’anteriore precisa informazione alle parti stesse in merito all’andamento del giudizio in tal modo impresso; e ciò vale per qualunque regola alla quale l’arbitro ritenga che vada conformata la condotta delle parti con conseguenze sul processo. Ne consegue che è precluso all’arbitro di dichiarare inammissibile un atto o un’istanza o una produzione documentale per inosservanza di un termine o di una regola di condotta, ove la corrispondente attività conformativa non si stata anteriormente prevista come necessaria a pena di inammissibilità ed in questa prospettiva resa nota alle parti (Nel caso di specie, riaffermati gli enunciati principi, la S.C. ha ritenuto fondato il motivo di censura concernente la tardività della produzione di una fattura quietanzata, in quanto effettuata oltre il termine fissato dal Collegio arbitrale per le memorie istruttorie).

Corte di cassazione, Sezione I civile, Ordinanza 11 settembre 2024, n. 24389

Pres. Acierno – Rel. Parise – (Cassa con rinvio, App. Firenze, 11 febbraio 2021, n. 357)

______________________________________________________________________________________

Mediazione civile e commerciale

Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria – Controversie in materia di contratti bancari e finanziari – Contratti di credito al consumo – Controversia relativa – Assoggettamento a mediazione obbligatoria – Necessità.

La materia del credito ai consumatori è soggetta a mediazione obbligatoria, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 28 del 2010, in quanto prevista e disciplinata dal Testo Unico Bancario di cui al D.lgs. n. 385 del 1993.

Tribunale di Milano, Sezione VI civile, sentenza 12 settembre 2024, n. 7982

Giudice Carbone – (Dichiara improcedibilità del giudizio)

______________________________________________________________________________________

Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria – Rappresentanza delle parti – Partecipazione, in rappresentanza dell’attore, del solo praticante privo di procura speciale sostanziale – Mancato esperimento del procedimento – Improcedibilità del giudizio.

In tema di mediazione obbligatoria, qualora, in rappresentanza dell’attore, quale parte onerata, abbia partecipato un praticante, privo di procura speciale sostanziale, in quanto conferita soltanto all’avvocato, il procedimento deve ritenersi non esperito, con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale.

Tribunale di Milano, Sezione VI civile, sentenza 12 settembre 2024, n. 7982

Giudice Carbone – (Dichiara improcedibilità del giudizio)

______________________________________________________________________________________

Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria – Opposizione a decreto ingiuntivo – Procedimento di mediazione esperito dall’opponente – Conseguenze – Condizione di procedibilità della domanda – Avveramento.

In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, soggetto a mediazione obbligatoria, l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso, con contestuale revoca del provvedimento monitorio opposto, conseguono, in applicazione dell’art. 5-bis del D.lgs. 28 del 2010, al mancato esperimento della procedura conciliativa, mentre alcuna conseguenza è stabilita dalla norma ove la stessa sia stata esperita dalla parte opponente (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta tra un cliente e la sua banca, il giudice del merito ha rigettato l’eccezione di improcedibilità del giudizio formulata dal primo, quale opponente, in ragione del mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria da parte della seconda in veste di opposta).

Tribunale di Civitavecchia, Sezione civile, sentenza 11 settembre 2024, n. 1192

Giudice Cerasoli – (Rigetta opposizione e conferma decreto ingiuntivo opposto)

______________________________________________________________________________________

Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria – Domanda di mediazione – Svolgimento della mediazione in modalità c.d. telematica – Principio di competenza territoriale degli organismi di mediazione – Osservanza – Necessità.

Il principio di competenza territoriale degli organismi di mediazione sancito dall’art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28 del 2010, il quale, nel disciplinare l’accesso alla mediazione, prescrive che la relativa domanda sia depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, trova applicazione anche nel caso in cui la mediazione obbligatoria si svolga in modalità c.d. telematica.

Tribunale di Napoli, Sezione IV civile, sentenza 10 settembre 2024, n. 7753

Giudice Pastore Alinante – (Dichiara improcedibilità del giudizio)

______________________________________________________________________________________

Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria – Azione promossa da un condomino, nei confronti del Condominio, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni derivanti dalle parti comuni – Mediazione obbligatoria – Esclusione – Negoziazione assistita obbligatoria – Configurabilità – Presupposto – Esperimento del procedimento di mediazione – Condizione di procedibilità della domanda – Avveramento – Ragioni.

L’azione promossa da un condomino, nei confronti del Condominio, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni derivanti dalle parti comuni dello stabile condominiale, non rientra tra le «controversie in materia di condominio», soggette, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 71-quater disp. att. c.c., e 5 del D.lgs. n. 28 del 2010, al preventivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, rientrando, invece, se inferiore alla soglia legale dei «cinquantamila euro», prevista dall’art. 3 del D.L. n. 132 del 2014, tra le controversie assoggettate a negoziazione assistita obbligatoria. Posto ciò, ove in luogo di quest’ultima procedura conciliativa, sia stato comunque esperito il procedimento di mediazione, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale deve ritenersi realizzata, fornendo quest’ultima maggiori garanzie di imparzialità e tutela del contraddittorio tra le parti.

Corte di Appello di Ancona, Sezione II civile, sentenza 14 agosto 2024, n. 1222

Presidente Federico – Relatore Mureddu (Rigetta appello)

Procedura Civile

Procedimento civile – Equa riparazione – Presunzione legale relativa di insussistenza del danno in caso di irrisorietà della pretesa – Nozione di irrisorietà della pretesa o del valore della causa – Elemento oggettivo e soggettivo – Rilevanza – Fattispecie in materia fallimentare.

In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ai fini della presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), della legge n. 89 del 2001, l’irrisorietà della pretesa deve essere valutata alla stregua di due elementi: uno obiettivo, correlato al valore del bene che è oggetto della lite ed uno soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni della parte (Nel caso di specie, relativo ad un ricorso proposto dalla società ricorrente in relazione ad una procedura fallimentare, la S.C., richiamato l’enunciato principio, ha cassato con rinvio il decreto impugnato, in quanto la corte d’appello, nel ritenere insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo per la irrisorietà della posta in gioco, aveva valutato la pretesa soltanto in rapporto alla situazione economico finanziaria della società ricorrente medesima, stimata alla luce del capitale, del fatturato e del patrimonio netto della stessa, senza dare il giusto rilievo all’elemento obiettivo, correlato al valore non bagatellare del bene oggetto della lite, pari, nella circostanza, ad un credito di 9.567,63 euro).

Corte di cassazione, Sezione II civile, Ordinanza 27 settembre 2024, n. 25838

Pres. Bertuzzi – Rel. Grasso – (Cassa con rinvio, App. Napoli, 24 marzo 2023, n. 2701)

______________________________________________________________________________________

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Definizione convenzionale della controversia – Venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata – Applicabilità degli artt. 382, 383 e 384 c.p.c. – Esclusione – Fondamento.

Nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, un’inammissibilità sopravvenuta dello stesso (Nel caso di specie, nel riaffermare l’enunciato principio, la S.C., preso atto che le parti avevano definito la loro controversia mediante un accordo convenzionale, ha dichiarato cessata la materia del contendere e disposto la compensazione delle spese processuali come da concorde richiesta delle stesse).

Corte di cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 25 settembre 2024, n. 25634

Pres. Scrima – Rel. Graziosi – (Dichiara cessazione materia del contendere, App. Palermo, 8 marzo 2022, n. 364)

______________________________________________________________________________________

Procedimento civile – Competenza – Per valore – Immobili – Cause in tema di servitù – Esercizio della servitù su di una porzione dell’immobile – Determinazione competenza «ratione valoris» – Criterio – Accordo di deroga tra le parti – Legittimità – Limiti.

La servitù, come «qualitas fundi» vantaggiosa per il fondo dominante e svantaggiosa per quello servente, investe ogni singola parte dell’uno e dell’altro, sicché, anche quando essa si eserciti su una determinata porzione dell’immobile, questo deve considerarsi gravato nella sua interezza; pertanto, al fine di determinare la competenza «ratione valoris» ex art. 15 c.p.c., in cause in tema di servitù, occorre aver riguardo al valore dell’intero fondo servente e non a quello del peso destinato ad incidere sul bene per effetto della servitù e neppure a quello della singola porzione di esso direttamente interessata dal peso, a meno che non si tratti di una porzione autonomamente identificabile e distinta rispetto alle parti rimanenti. Pertanto, è all’intero fondo servente, ancorché catastalmente frazionato in varie parti alcune delle quali senza reddito dominicale, che occorre far riferimento, costituendo esso un’unitaria unità immobiliare, e moltiplicare il reddito dominicale delle particelle per le quali esso risulta indicato per i coefficienti di cui al citato art. 15 c.p.c., operando la presunzione del valore indeterminabile solo quando l’immobile oggetto della domanda non sia accatastato ed agli atti non risultino elementi per la stima. Tanto premesso, nessuna norma imperativa preclude tuttavia alle parti di accordarsi in merito al valore della causa ai fini della determinazione del compenso, siccome rientrante nella loro disponibilità al pari della domanda, tranne che per il contributo unificato, il quale, avendo natura di entrata tributaria, risponde ad esigenze di pubblico interesse (Nel caso di specie, nel ritenere inammissibile la censura, la S.C., ribaditi gli enunciati principi, ha ritenuto incensurabile la valutazione operata sul punto dai giudici di merito, i quali avevano liquidato le spese di giudizio facendo riferimento al valore concordemente dichiarato dalle parti nei rispettivi atti depositati nella fase introduttiva della causa).

Corte di cassazione, Sezione II civile, Ordinanza 25 settembre 2024, n. 25611

Pres. Mocci – Rel. Pirari – (Dichiara inammissibile, App. Bari, 17 gennaio 2023, n. 91)

______________________________________________________________________________________

Procedimento civile – Difensori – Procura alle liti – Giudizio di appello – Conferimento in forma generica – Potere di proporre appello incidentale – Ricomprensione.

La procura alle liti per il grado d’appello espressa in termini generici con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi dell’art. 83, comma 2, c.p.c., contenuta nella comparsa di costituzione in appello, comprende il potere di proporre appello incidentale (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che il mandato rilasciato in calce alla comparsa di risposta predisposta nell’interesse degli appellati, con previsione di nomina e costituzione del difensore a rappresentare e difendere quest’ultimi, «… con ogni più ampia facoltà di legge….», nel giudizio di gravame promosso dall’odierno ricorrente, dovesse interpretarsi come comprensivo del potere di impugnare la sentenza in via incidentale).

Corte di cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 23 settembre 2024, n. 25409

Pres. Frasca – Rel. Guizzi – (Rigetta, App. Ancona, 11 febbraio 2021, n. 152)

______________________________________________________________________________________

Procedimento civile – Notificazioni – Notificazione di atti processuali – Mancato perfezionamento non imputabile al notificante – Conservazione degli effetti – Rinnovazione immediata e completamento tempestivo – Necessità – Limite temporale.

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Nel caso di specie, la S.C., richiamato l’enunciato principio, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’odierna ricorrente per inosservanza del termine d’impugnazione, stante l’esito negativo della prima notifica del gravame e la tardività nella riattivazione del procedimento notificatorio).

Corte di cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 20 settembre 2024, n. 25303

Pres. De Stefano – Rel. Valle – (Rigetta, App. Palermo, 4 giugno 2021, n. 915)

______________________________________________________________________________________

Procedimento civile – Notificazioni – Atto spedito in busta raccomandata – Consegna del plico al domicilio del destinatario – Contestazione contenuto – Onere probatorio del destinatario – Sussistenza – Limiti – Pluralità di atti – Esclusione – Fattispecie relativa ad invio di questionario fiscale da parte dell’amministrazione finanziaria.

In tema di notificazioni, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c. ed in conformità al principio di c.d. vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario medesimo, il quale, ove deduca che la busta non recava al suo interno alcun atto o ne conteneva uno diverso da quello che si assume spedito dal mittente, è onerato della relativa prova. Tuttavia, la surriferita «regula iuris» non può trovare applicazione ove l’involucro della raccomandata sia destinato a contenere plurimi atti ed il destinatario riconosca di averne ricevuto soltanto uno o alcuni, giacché, in tal caso, torna a carico del mittente l’onere di provare l’intervenuta notifica, e quindi il fatto che tutti gli atti fossero effettivamente contenuti nella busta spedita per posta.

Corte di cassazione, Sezione T civile, Sentenza 19 settembre 2024, n. 25160

Pres. Napolitano – Rel. Chieca – (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Lombardia, 6 marzo 2018, n. 959)

______________________________________________________________________________________

Procedimento civile – Competenza – Per territorio – Cause in materia di locazione – Foro del giudice dove si trova l’immobile – Natura cogente ed inderogabile – Conseguenze – Clausola contrattuale di deroga alla competenza – Nullità – Rilievo officioso in sede di regolamento di competenza – Sussistenza – Adesione prestata da controparte all’eccezione d’incompetenza territoriale – Irrilevanza.

In tema di locazioni, il criterio di radicamento della competenza territoriale del giudice al «locus rei sitae» sancito dall’art. 21 c.p.c. ha natura cogente ed inderogabile, con la conseguente invalidità, rilevabile anche «ex officio» in sede di regolamento di competenza, di una eventuale clausola difforme inserita nel regolamento negoziale, restando a tal fine poi irrilevante l’adesione di parte all’eccezione di incompetenza territoriale «ex adverso» sollevata, potendo incidere gli accordi tra le parti unicamente sui criteri di competenza per territorio derogabile.

Corte di cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 19 settembre 2024, n. 25138

Pres. Frasca – Rel. Rossi – (Regola competenza, Trib. Roma, 6 aprile 2023)

______________________________________________________________________________________

Procedimento civile – Spese processuali – Chiamata del terzo in garanzia impropria – Statuizione sulle spese – Rigetto della domanda principale – A carico dell’attore – Manifesta infondatezza o arbitrarietà della chiamata – A carico del chiamante – Ragioni – Fattispecie in tema di giudizio di responsabilità professionale.

In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell’attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale.

Corte di cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 18 settembre 2024, n. 25040

Pres. Travaglino – Rel. Vincenti – (Rigetta, App. Genova, 1° marzo 2022, n. 193)

______________________________________________________________________________________

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Tardiva proposizione, da parte dell’avvocato, di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento – Obbligo risarcitorio nei confronti del cliente – Configurabilità – Esclusione – Enuncia principio di diritto.

Non costituisce un interesse giuridicamente tutelabile quello a proporre una impugnazione infondata; ne consegue che la tardiva proposizione, da parte dell’avvocato, di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile, e non fa sorgere per l’avvocato un obbligo risarcitorio, nemmeno sotto il profilo della perdita della chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione.

Corte di cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 17 settembre 2024, n. 25023

Pres. Travaglino – Rel. Vincenti – (Cassa con rinvio, App. Venezia, 10 febbraio 2022, n. 292)

______________________________________________________________________________________

 

Condividi questo articolo su:

Form

Mettiti in contatto con noi

Contatti

Via Santamaura, 46 00192 – Roma

Tel. 06.47.41.96.7

segreteria@primaveraforense.it

×

Ciao!

Clicca sul contatto riportato qui sotto per chattare su WhatsApp o invia una mail a amministrazione@primaveraforense.it

× Come ti posso aiutare?