Notiziario Giurisprudenziale N.5 del 16 Luglio 2024
Mediazione civile e commerciale
Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria – Esperimento del tentativo di conciliazione – Primo incontro – Comunicazione della parte o delle parti al mediatore dell’indisponibilità proseguire nel procedimento – Avveramento condizione di procedibilità della domanda giudiziale – Sussistenza – Fondamento – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia locatizia.
In tema di mediazione obbligatoria, al fine di considerare espletato il procedimento, e dunque realizzata la condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma, 1-bis, del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, nella formulazione in vigore “ratione temporis”, è sufficiente che una od entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre. Infatti, sia l’argomento letterale, ovvero il testo dell’art. 8 del predetto del D.lgs. n. 28 del 2010, che l’argomento sistematico – e cioè la necessità di interpretare la presente ipotesi di giurisdizione condizionata in modo non estensivo, ovvero in modo da non rendere eccessivamente complesso o dilazionato l’accesso alla tutela giurisdizionale – depongono nel senso che l’onere della parte che intenda agire in giudizio (o che, avendo agito, si sia vista opporre il mancato preventivo esperimento della mediazione e sia stata rimessa davanti al mediatore dal giudice) di dar corso alla mediazione obbligatoria possa ritenersi adempiuto con l’avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all’esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione ed alle modalità di svolgimento della mediazione, può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare (rectius, proseguire) la procedura di mediazione (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia locatizia, la Suprema Corte ha ritenuto validamente esperito in tentativo di conciliazione in quanto, nella circostanza, il mediatore, preso atto della volontà delle parti e dell’impossibilità di addivenire ad un accordo tra le stesse, aveva dichiarato “chiuso” il procedimento di mediazione).
Corte di cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 8 luglio 2024, n. 18485
Pres. Frasca – Rel. Guizzi – (Rigetta, App. Salerno, 20 novembre 2020, n. 1144)
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Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria – Rappresentanza della parte – Ammissibilità – Procura speciale – Necessità.
Nel procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D.lgs. n. 28 del 2010, la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l’azione, ma identico discorso vale per la controparte), che, per sua scelta o per impossibilità, non possa partecipare personalmente, può farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche – ma non solo – dal suo difensore. Tuttavia, allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.
Corte di cassazione, Sezione I civile, Ordinanza 2 luglio 2024, n. 18106
Pres. Scotti – Rel. Valentino – (Dichiara inammissibile, App. Bologna, 28 marzo 2022, n. 712)
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Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria – Domanda di mediazione – Effetti – Interruzione prescrizione ed impedimento decadenza – Configurabilità – Portata – Atto di opposizione a decreto ingiuntivo – Applicabilità.
In tema di mediazione obbligatoria, l’art. 5, comma 6, del Dlgs. n. 28 del 2010, nel testo in vigore “ratione temporis”, laddove espressamente prevede che “…Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta …” è disposizione applicabile a tutti i termini, processuali e sostanziali, ed a tutte le ipotesi di mediazione, obbligatoria, facoltativa, negoziale, statutaria, che, altrimenti, non troverebbero alcuna disciplina in proposito, contenendo la stessa precetti per un verso specifici e per l’altro generali, come le conseguenze del termine decadenziale, compreso quello previsto per la proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Ne consegue che la comunicazione da parte dell’opponente all’opposto dell’istanza di mediazione nel termine previsto dalla legge è idonea ad impedire la decadenza dalla proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
Tribunale di Bologna, Sezione III civile, sentenza 17 maggio 2024, n. 1473
Giudice Gentili – (Accoglie parzialmente appello)
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Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria – Competenza per territorio degli organismi di mediazione – Derogabilità pattizia – Condizioni.
In tema di mediazione obbligatoria, la derogabilità della competenza per territorio dell’organismo si verifica: (i) in caso di accordo tra le parti e presentazione di domanda congiunta dinnanzi ad un organismo anche non territorialmente competente; (ii) in caso di clausola contrattuale tra le parti che disciplini la competenza territoriale in caso di mediazione; (iii) in caso di mancata contestazione della parte invitata, da cui deriva l’implicito accordo di deroga (Nella specie, il giudice adito ha ritenuto che la partecipazione alla procedura di mediazione della parte chiamata senza sollevare alcuna contestazione d’incompetenza in tale sede, dovesse interpretarsi quale implicito consenso prestato dalla stessa alla deroga della suddetta competenza).
Tribunale di Palmi, Sezione civile, sentenza 30 gennaio 2024, n. 77
Giudice Romeo – (Dichiara improcedibile domanda)
Procedura civile
Procedimento civile – Competenza – Per territorio – Accordo delle parti – Carattere di esclusività attribuito al foro prescelto – Condizioni – Pattuizione espressa – Necessità – Contestazione della competenza in relazione a foro convenzionale esclusivo – Onere della parte di contestare tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni – Necessità – Esclusione –– Fattispecie in tema di agenzia.
La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo presuppone una pattuizione espressa, che non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso essere inequivoca e non lasciar adito ad alcun dubbio circa l’intenzione delle parti di escludere la competenza degli altri fori contemplati dalla legge; in tal caso, la parte che eccepisca l’incompetenza del giudice adito non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti (Nel caso di specie, a fronte di una clausola contenuta in una contratto di agenzia a mente della quale “…Per ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione ed interruzione, per qualsivoglia motivo, del presente contratto, sarà competente il Foro di Napoli…”, la S.C, ritenuto che la stessa non avesse carattere esclusivo della competenza ivi fissata, limitandosi ad indicare un foro meramente alternativo, che si aggiungeva ai fori “ordinari”, ha dichiarato la competenza del Tribunale di Livorno che aveva invece declinato, in favore del foro partenopeo, la propria competenza territoriale).
Corte di cassazione, Sezione II civile, Ordinanza 12 luglio 2024, n. 19225
Pres. Di Virgilio – Rel. Grasso – (Dichiara competenza, Trib. Livorno, 7 dicembre 2023, n. 1451)
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Procedimento civile – Competenza – Avvocati – Onorari professionali per i giudizi di primo e secondo grado ex D.lgs. n. 150 del 2011 – Foro del consumatore – Prevalenza.
Nelle controversie in cui l’avvocato chieda la condanna del cliente al pagamento degli onorari professionali per i giudizi di primo e secondo grado, la competenza è dell’ufficio giudiziario individuato in base al criterio del foro del consumatore, che è criterio inderogabile e prevalente su ogni altro, incluso l’ulteriore foro speciale individuato ex art. 14 d.lgs. 150 del 2011.
Corte di cassazione, Sezione II civile, Ordinanza 11 luglio 2024, n. 19057
Pres. Di Virgilio – Rel. Grasso – (Dichiara competenza, App. Salerno, 8 marzo 2024, n. 545)
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Procedimento civile – Procedimento d’ingiunzione – Decreto ingiuntivo – Opposizione – Sentenza dichiarativa dell’incompetenza del giudice emittente – Contenuto – Caducazione implicita del decreto ingiuntivo – Sussistenza – Conseguenze – “Translatio iudicii” ex art. 50 c.p.c. – Operatività – Oggetto.
La dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata in sede di opposizione allo stesso, contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto medesimo, sicché la tempestiva riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, appartenente alla competenza funzionale ed inderogabile del giudice che ha emesso l’ingiunzione e da questo definita con la sentenza dichiarativa di incompetenza, ma la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore, quale causa soggetta alla decisione secondo le regole della cognizione ordinaria piena; ne consegue che, in seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adìto in sede monitoria, caducato il decreto ingiuntivo, non viene meno la prospettiva della prosecuzione, dinanzi al giudice indicato come competente, ai sensi dell’art. 50 c.p.c., del giudizio di merito, che è destinato a proseguire nelle forme del procedimento ordinario.
Corte di cassazione, Sezione II civile, Ordinanza 11 luglio 2024, n. 19019
Pres. Di Virgilio – Rel. Carrato – ( Rigetta ricorso e dichiara competenza, Trib. Verona, 13 ottobre 2023, n. 1950)
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Procedimento civile – Spese processuali – Omessa attribuzione – Rimedio esperibile – Procedura di correzione dell’errore materiale – Fondamento.
L’omessa attribuzione delle spese giudiziali è vizio emendabile con la procedura di correzione dell’errore materiale, perché trattasi di mera omissione che non si traduce in un errore di giudizio. Tale rimedio, invero, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.
Corte di cassazione, Sezione L civile, Ordinanza 11 luglio 2024, n. 18996
Pres. Doronzo – Rel. Panariello – (Dispone correzione dispositivo, Cass. 11 gennaio 2023, n. 550)
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Procedimento civile – Spese processuali – Condanna alla spese – Soccombenza – Pluralità di parti – Condanna in solido – Condizioni – Domande di valore notevolmente diverso ma accomunate da una convergenza di questioni di fatto e di diritto – Ammissibilità.
In materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata, non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria. Ne consegue che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domande (o siano destinatarie di domande) di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall’interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto (Nel caso di specie, la S.C., rilevato che l’interesse che avvinceva gli atti di opposizione ai decreti ingiuntivi emessi era comune ai ricorrenti, prendendo lo stesso le mosse da una vicenda fattuale unitaria, rispetto alla quale il tenore delle difese articolate seguiva la stessa linea strategica, ha confermato che la mera eterogeneità degli importi pretesi, rispettivamente di euro 102.000,00 e di euro 31.500,00, non fosse condizione sufficiente a giustificare una condanna separata dei ricorrenti medesimi in veste di soccombenti).
Corte di cassazione, Sezione II civile, Sentenza 10 luglio 2024, n. 18958
Pres. Di Virgilio – Rel. Trapuzzano – (Rigetta, App. Milano 23 agosto 2018, n. 3951)
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Procedimento civile – Spese processuali – Condanna alla spese – Soccombenza – Rimborso delle spese a carico del soccombente – Determinazione del valore della controversia – Criteri – Riferimento a quanto domandato con l’atto introduttivo del giudizio ovvero a quanto richiesto in sede di impugnazione – Condizioni e limiti – Giudizio di secondo grado limitato alla decisione sulla condanna di una parte alle spese di primo grado – Criterio del “disputatum” – Somma liquidata dal primo giudice – Fondamento.
Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell’opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall’interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali – sulla base del criterio del “disputatum”, ossia di quanto richiesto nell’atto introduttivo del giudizio ovvero nell’atto di impugnazione parziale della sentenza. Ne consegue che, ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall’importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il “disputatum” posto all’esame del giudice di appello (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per avere nella circostanza la corte territoriale liquidato a titolo di spese (euro 4.758) una somma palesemente eccessiva e non corrispondente al reale valore del giudizio di appello nel quale era in discussione la sola questione della liquidazione delle spese di lite, sicché il valore da assumere come parametro per l’ulteriore liquidazione era pari ad euro 2.802, e non certo all’intera somma oggetto della domanda originaria, pari ad euro 248.784).
Corte di cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 5 luglio 2024, n. 18465
Pres. Frasca – Rel. Cirillo – (Cassa senza rinvio, App. Bari, 6 dicembre 2022, n. 1756)
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Procedimento civile – Spese processuali – Compensazione – Poteri del giudice – Obbligo di motivazione in ordine alla mancata compensazione – Esclusione – Censurabilità in cassazione – Esclusione.
In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione.
Corte di cassazione, Sezione I civile, Ordinanza 3 luglio 2024, n. 18240
Pres. Scotti – Rel. Dal Moro – (Dichiara inammissibile, App. Cagliari, 31 marzo 2020, n. 209)
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Procedimento civile – Spese processuali – Condanna alla spese – Soccombenza – Domanda articolata in più capi – Accoglimento parziale – Compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c. – Ammissibilità – Condanna dell’attore alle spese – Esclusione.
In caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l’esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall’ordinamento solo per l’ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata in quanto, nella circostanza, parte ricorrente, in quanto parzialmente vittoriosa sia in primo che in secondo grado, non poteva essere condannata, neppure parzialmente, a rifondere le spese della controparte, così come invece erroneamente statuito dalla corte territoriale).
Corte di cassazione, Sezione L civile, Ordinanza 3 luglio 2024, n. 18207
Pres. Doronzo – Rel. Amendola – (Cassa senza rinvio, App. Catania, 4 maggio 2023, n. 452)
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Procedimento civile – Competenza – Per territorio – Accordo delle parti – Carattere di esclusività attribuito al foro prescelto – Condizioni – Pattuizione espressa – Necessità – Fattispecie in tema di compravendita immobiliare.
La designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un’enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, attraverso un’interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza gravata che, a fronte di una clausola contenuta in un contratto di compravendita immobiliare a mente della quale “… Per eventuali controversie giudiziali, le parti, di comune accordo, convengono e stabiliscono la competenza esclusiva del foro di Roma, salva la speciale giurisdizione di cui all’articolo 26 cod. proc. civ…”, aveva ritenuto che le espressioni “di comune accordo” e “in via esclusiva” fossero idonee a considerare il foro capitolino come l’unico foro applicabile).
Corte di cassazione, Sezione II civile, Ordinanza 2 luglio 2024, n. 18170
Pres. Orilia – Rel. Amato – (Rigetta, App. Roma, 15 settembre 2021, n. 5989)
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Procedimento civile – Notificazioni – Pluralità di parti – Persona fisica partecipante al giudizio in nome proprio e come rappresentante legale – Notifica di atti processuali in unica copia – Sufficienza – Fondamento.
L’obbligo di notificare gli atti processuali in numero di copie corrispondente al numero dei destinatari non sussiste qualora una persona fisica stia in giudizio in nome proprio e, nel contempo, in veste di legale rappresentante di altro soggetto (eventualmente, come nella specie, una società a responsabilità limitata), essendo in tale ipotesi sufficiente la notificazione dell’atto in una sola copia, attesa l’unicità, sul piano processuale, della persona che agisce contemporaneamente in proprio e nella veste di legale rappresentante di altro soggetto.
Corte di cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 2 luglio 2024, n. 18140
Pres. Travaglino – Rel. Spaziani – (Rigetta, App. Venezia, 16 marzo 2021, n. 632)
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Locazione
Locazione – Immobile adibito ad uso commerciale – Vincolo artistico e culturale sull’immobile e su arredi, decorazioni, cimeli storici e relativa licenza di esercizio – Portata – Divieto per il locatore di intimare al conduttore la licenza per finita locazione – Esclusione – Obbligo del locatore di garantire la continuità della destinazione del bene – Necessità – Enuncia principio di diritto.
Qualora un bene immobile, per il quale sia stato stipulato un contratto di locazione ad uso commerciale, risulti classificato, in base ad un provvedimento amministrativo emesso ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, quale bene di interesse particolarmente importante, determinandosi in tal modo un vincolo artistico e culturale non soltanto sull’immobile, ma anche sugli arredi, le decorazioni, i cimeli storici e la relativa licenza di esercizio, la sussistenza di tale vincolo non si traduce, per il proprietario, nel divieto di intimare al conduttore la licenza per finita locazione, ma soltanto nell’obbligo di garantire la continuità della destinazione del bene nei termini indicati dal provvedimento istitutivo di quel vincolo.
Corte di cassazione, Sezione III civile, Sentenza 15 luglio 2024, n. 19350
Pres. Frasca – Rel. Cirillo – (Rigetta, App. Roma, 6 aprile 2021, n. 2522)
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