Rassegna giurisprudenziale N. 4

2 Luglio 2024

Notiziario Giurisprudenziale N.4 del 2 Luglio 2024

Arbitrato

Procedimento civile – Arbitrato – Lodo – Impugnazione – Questioni relative alla natura rituale o irrituale dell’arbitrato – Prospettazione per la prima volta in sede di impugnazione – Inammissibilità.  

È inammissibile l’impugnazione di un lodo fondata su questioni relative alla natura rituale o irrituale dell’arbitrato qualora le questioni medesime risultino prospettate per la prima volta in sede di impugnazione, non essendo state mai sollevate in precedenza nel corso del giudizio arbitrale ex art. 817 c.p.c. 

Corte di cassazione, Sezione I civile, Ordinanza 13 giugno 2024, n. 16464 

Pres. Acierno – Rel. Meloni – (Rigetta, App. Salerno, 15 novembre 2022, n. 1502) 

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Procedimento civile – Arbitrato – Irrituale – Eccezione relativa – Rilevabilità officiosa – Esclusione. 

L’improponibilità della domanda a causa della previsione d’una clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile non già d’ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la pronuncia gravata che aveva giudicato tardiva l’eccezione di arbitrato irrituale in quanto non formulata con l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo). 

Corte di cassazione, Sezione I civile, Sentenza 11 giugno 2024, n. 16231 

Pres. De Chiara – Rel. Falabella – (Cassa con rinvio, App. Bari, 6 giugno 2018, n. 1007) 

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Mediazione civile e commerciale

Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria – Eccezione tempestiva di improcedibilità per mancato esperimento della procedura – Erronea pronuncia del giudice – Nullità della sentenza – Assegnazione in appello del termine per la domanda di mediazione – Necessità – Conseguenze. 

In tema di mediazione obbligatoria, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione ed il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello; in tal caso, il giudice d’appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l’improcedibilità della domanda giudiziale (Nel caso di specie, la corte territoriale, nel richiamare l’enunciato principio, accertato l’esito negativo della procedura di mediazione disposta con ordinanza ed espletata dalle parti in sede di gravame, ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e deciso la causa nel merito). 

Corte di Appello di Napoli, Sezione IX civile, sentenza 29 maggio 2024, n. 2348  

Presidente Forgillo – Relatore Cristiano (Accoglie appello) 

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Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria – Parti – Rappresentanza – Forma – Procura speciale sostanziale – Necessità – Fattispecie in materia di usucapione.  

Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.lgs. n. 28 del 2010, nel testo in vigore “ratione temporis”, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall’art. 5, comma 1-bis, del medesimo decreto, è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste, purché dotato di apposita procura speciale sostanziale, avente lo specifico oggetto della partecipazione alla procedura ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.  

Tribunale di Napoli Nord, Sezione I civile, sentenza 21 maggio 2024, n. 2527  

Giudice Mastro – (Dichiara improcedibile domanda) 

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Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Realizzazione – Presupposti – Avvio della procedura nel termine di quindici giorni assegnato dal giudice – Irrilevanza – Utile esperimento della procedura entro l’udienza di rinvio – Rilevanza. 

Qualora la mediazione obbligatoria sia stata ritualmente disposta in corso di causa, per ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, non rileva l’avvio della procedura nel termine di quindici giorni assegnato dal giudice ex art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, nella formulazione in vigore “ratione temporis”, bensì solo l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice medesimo, della procedura stessa, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia insorta in materia di contratti bancari, rilevato che parte opposta non aveva neppure indicato la causa non imputabile per provvedere all’introduzione della procedura di mediazione né, prima dell’udienza di rinvio, aveva comunque chiesto una proroga, il giudice adito ha concluso per la declaratoria di improcedibilità della domanda originariamente veicolata con il ricorso monitorio, revocando, di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto).  

Tribunale di Catanzaro, Sezione II civile, sentenza 17 maggio 2024, n. 1047 

Giudice Rinaldi – (Dichiara improcedibile domanda monitoria e revoca decreto ingiuntivo) 

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Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione volontaria – Domanda relativa – Comunicazione alla controparte – Interruzione della prescrizione ed impedimento della decadenza – Idoneità – Sussistenza – Fondamento.  

Al pari della mediazione obbligatoria, anche la domanda di mediazione facoltativa è idonea ad interrompere la prescrizione del diritto controverso. Non c’è infatti ragione alcuna per escludere, per tale forma di mediazione, l’applicazione dell’art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 28 del 2010, che, nella formulazione in vigore “ratione temporis”, dispone che “…Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo…”. Tale norma, invero, incoraggia la deflazione del contenzioso giudiziario attraverso il ricorso a forme extragiudiziali di risoluzione delle liti, obiettivo in buona parte irraggiungibile ove le parti sapessero sin dall’inizio che la mediazione facoltativa non è idonea a sospendere i termini di decadenza o di prescrizione. 

Corte di Appello di Milano, Sezione II civile, sentenza 15 maggio 2024, n. 1400  

Presidente Maddaloni – Relatore Andretta (Rigetta appello) 

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Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria – Fondamento – Giudizio di merito – Introduzione del procedimento e successiva mancata partecipazione di parte istante – Condizione di procedibilità della domanda giudiziale – Avveramento – Esclusione.  

Il successo dell’attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti ed il mediatore professionale, il quale può, grazie all’interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi nonché a trovare una soluzione che, al di là delle questioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l’acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo, al contempo, la prosecuzione dei rapporti commerciali. Da ciò l’imprescindibilità della partecipazione personale delle parti o di un loro rappresentante munito di idonea procura, di cui il mediatore necessita proprio al fine di verificare la fattibilità dell’inizio della procedura di mediazione vera e propria. Ne consegue che, in pendenza di giudizio, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale non può ritenersi soddisfatta qualora parte istante onerata, dopo aver introdotto il procedimento, non vi prenda parte né personalmente né mediante un proprio rappresentante, impedendo in tal modo la stessa apertura della mediazione ed il rituale espletamento delle preliminari attività informative da parte del mediatore. Infatti, l’eventuale rifiuto della parte di procedere oltre nel tentativo di mediazione può assumere rilevanza solo nel caso in cui il procedimento di mediazione sia stato aperto, alla presenza di entrambe le parti, ed il mediatore abbia proceduto ad informarle circa la funzione e le modalità di svolgimento. 

Corte di Appello di Firenze, Sezione III civile, sentenza 15 maggio 2024, n. 844  

Presidente Breggia – Relatore Piccardi (Accoglie appello) 

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Procedura civile

Procedimento civile – Difensori – Onorari – Azione revocatoria – Liquidazione a carico del cliente – Determinazione del valore – Valore manifestamente diverso da quello presunto – Riferimento al valore effettivo della controversia – Necessità. 

In tema liquidazione degli onorari a carico del cliente ed in favore dell’avvocato per l’opera prestata in un giudizio relativo ad azione revocatoria, il valore della causa – laddove risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile – si determina non già sulla base del credito a tutela del quale si è agito in via revocatoria, bensì del valore effettivo della controversia. 

Corte di cassazione, Sezione I civile, Ordinanza 1° luglio 2024, n. 17996 

Pres. Cristiano – Rel. Dongiacomo – (Cassa con rinvio, Trib. Latina, 17 ottobre 2020) 

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Procedimento civile – Spese processuali – Compensazione – Presupposti – “Particolarità della controversia e oscillazioni della giurisprudenza di merito sulla questione esaminata” – Ammissibilità – Esclusione. 

 

In base all’art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso di soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione gravata per avere la corte del merito disposto la compensazione delle spese del grado per la “particolarità della controversia e le oscillazioni della giurisprudenza di merito sulla questione esaminata”). 

Corte di cassazione, Sezione L civile, Ordinanza 1° luglio 2024, n. 17966 

Pres. Esposito – Rel. Ponterio – (Cassa e decide nel merito, App. Napoli, 7 aprile 2023, n. 1499) 

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Procedimento civile – Spese processuali – Responsabilità aggravata – Giudizio di cassazione – Abuso del diritto di impugnazione – Dolo o colpa grave – Contenuto. 

 

In tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave – e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione – la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta. 

Corte di cassazione, Sezione L civile, Ordinanza 24 giugno 2024, n. 17290 

Pres. Esposito – Rel. Ponterio – (Dichiara inammissibile, App. L’Aquila, 24 aprile 2023, n. 133) 

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Procedimento civile – Spese processuali – Rigetto del gravame di merito – Riforma della sentenza di primo grado sulle spese – Mancanza di specifico motivo di gravame – Divieto – Sussistenza – Riforma totale o parziale della sentenza impugnata – Dovere del giudice di appello di disciplinare nuovamente le spese – Sussistenza – Fondamento – Riferimento all’esito finale della lite – Necessità. 

 

In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d’appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese. 

Corte di cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 21 giugno 2024, n. 17222 

Pres. De Stefano – Rel. Guizzi – (Cassa con rinvio, Trib. Roma, 23 marzo 2022, n. 4576) 

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Procedimento civile – Spese processuali – Liquidazione delle spese processuali dopo il d.m. n. 55 del 2014 – Entro i parametri minimi e massimi – Controllo di legittimità – Esclusione – Liquidazione in aumento o in diminuzione – Esigenza di motivazione – Sussiste. 

 

In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso. 

Corte di cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 21 giugno 2024, n. 17222 

Pres. De Stefano – Rel. Guizzi – (Cassa con rinvio, Trib. Roma, 23 marzo 2022, n. 4576) 

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Procedimento civile – Spese processuali – Compensazione – Per la “controvertibilità delle questioni esaminate” – Ammissibilità – Esclusione – Ragioni. 

 

In tema di spese di lite, una volta esclusa la condizione di reciproca soccombenza, la statuizione di compensazione adottata per la “controvertibilità delle questioni esaminate”, si pone in contrasto con il dettato dell’art. 92 c.p.c. Infatti, controvertibile equivale ad opinabile, da intendere come questione su cui non vi è certezza assoluta, ma differenti opinioni, o meglio differenti interpretazioni giuridiche, il che è la regola nelle controversie giudiziali, mentre affatto diverse sono le ipotesi contemplate dal citato art. 92 c.p.c., caratterizzate da elementi di novità idonei ad alterare o, comunque, ad interferire sulla originaria prospettazione difensiva. 

Corte di cassazione, Sezione L civile, Ordinanza 20 giugno 2024, n. 17083 

Pres. Esposito – Rel. Ponterio – (Cassa con rinvio, App. Venezia, 12 dicembre 2022, n. 570) 

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Procedimento civile – Difensori – Onorari – Domanda di valore determinato e non presunto – Determinazione dell’onorario in favore dell’avvocato – Criteri di computo – Individuazione – Transazione in corso di causa – Irrilevanza. 

 

Ai fini della liquidazione degli onorari professionali dovuti dal cliente in favore dell’avvocato, nel caso di transazione di una causa introdotta con domanda di valore determinato e, pertanto, non presunto in base ai criteri fissati dal codice di procedura civile, il valore della causa si determina avendo riguardo soltanto a quanto specificato nella domanda, considerata al momento iniziale della lite, restando irrilevante la somma realizzata dal cliente a seguito della transazione. 

Corte di cassazione, Sezione II civile, Sentenza 13 giugno 2024, n. 16465 

Pres. Manna – Rel. Falaschi – (Cassa con rinvio, Trib. Catanzaro, 18 aprile 2018) 

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Procedimento civile – Competenza – Per valore – Determinazione – Momento rilevante – Atto introduttivo del giudizio – Successive eventuali “mutationes” o emendationes” – Irrilevanza.  

 

La determinazione del valore della causa, ai fini della individuazione del giudice competente, deve avvenire con riferimento al momento in cui la domanda viene proposta, per cui, una volta fissata la competenza del giudice in base alle pretese fatte valere nell’atto introduttivo del giudizio ed alle eventuali contestazioni e richieste svolte dal convenuto nella prima difesa, sono prive di rilevanza le successive modifiche. 

Corte di cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 12 giugno 2024, n. 16404 

Pres. Frasca – Rel. Spaziani – (Dichiara inammissibile, Trib. Torre Annunziata, 30 aprile 2020, n. 712) 

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Contratti bancari e finanziari

Banche – Operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici – Pagamento da eseguirsi tramite bonifico – Beneficiario sprovvisto di conto di accredito presso la banca intermediaria – Responsabilità della banca – Disciplina applicabile – Enuncia principio di diritto. 

 

In tema di responsabilità di una banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, allorquando il beneficiario, nominativamente indicato, di un pagamento da eseguirsi tramite bonifico sia sprovvisto di conto di accredito presso la banca intermediaria, sicché nemmeno è utilizzabile la specifica disciplina ex art. 24 del D.lgs. n. 11 del 2010, si applicano le regole di diritto comune, per cui grava sull’intermediaria stessa, responsabile, secondo la teoria del “contatto sociale qualificato”, nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto a causa dell’indicazione, rivelatasi inesatta, del proprio IBAN, l’onere di dimostrare di aver compiuto l’operazione di pagamento, richiestagli dal “solvens”, adottando tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un’erronea individuazione di detto beneficiario, o quanto meno, di essersi adoperata per consentirgli la individuazione del soggetto concretamente gratificato del pagamento destinato, invece, al primo, anche comunicandogli, ove necessario, i relativi dati anagrafici o societari. 

Corte di cassazione, Sezione I civile, Ordinanza 25 giugno 2024, n. 17415 

Pres. Marulli – Rel. Campese – (Rigetta, App. Brescia, 20 marzo 2020, n. 320) 

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Intermediazione finanziaria – Servizi di investimento – Contratti stipulati fuori sede – Diritto di recesso dell’investitore – Ambito di applicazione – Investimento inserito in una più complessa operazione economica – Esclusione – Enuncia principio di diritto. 

In tema di intermediazione finanziaria, il diritto di recesso di cui all’art. 30, comma 6, del D. lgs. n. 58 del 1998, non trova applicazione qualora l’investimento sia inserito in una più complessa operazione economica, tale che possa presumersi una pianificazione complessiva dell’intera operazione, sì da escludere l’effetto di “sorpresa” che il legislatore ha inteso neutralizzare mediante la previsione dello “ius poenitendi”.  

Corte di cassazione, Sezione I civile, Ordinanza 10 giugno 2024, n. 16097 

Pres. De Chiara – Rel. Fraulini – (Cassa con rinvio, App. Torino, 30 aprile 2019, n. 1445) 

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Diritti reali

Proprietà – Limitazioni legali della proprietà – Rapporti di vicinato – Distanze legali – Violazione – Risarcimento del danno – Prova presuntiva – Ammissibilità – Enuncia principio di diritto. 

In caso di violazione delle distanze, l’esistenza del danno può essere provata attraverso il ragionamento presuntivo, tenendo conto di una serie di elementi – che concorrono anche alla valutazione equitativa del danno – dai quali possa evincersi una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che devono essere allegati e provati dall’attore. 

Corte di cassazione, Sezione II civile, Ordinanza 27 giugno 2024, n. 17758 

Pres. Orilia – Rel. Giannaccari – (Cassa con rinvio, App. Salerno, 12 maggio 2022, n. 555) 

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