Rassegna giurisprudenziale mediazione civile ed altro – n. 12

3 Dicembre 2024

Notiziario Giurisprudenziale n. 12 del 3 dicembre 2024

Mediazione civile e commerciale

Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria – Rappresentanza delle parti – Potere rappresentativo – Forma – Conferimento di una procura speciale sostanziale – Necessità – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari.

In tema di mediazione obbligatoria, allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte, deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto; quindi, il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di contratti bancari, la corte territoriale, rigettando l’appello, ha confermato la pronuncia d’improcedibilità del giudizio resa in primo grado, in quanto, nella circostanza, la procura conferita dall’odierno appellante ai propri avvocati, non menzionata peraltro nel verbale dell’incontro tenutosi davanti al mediatore, non era una procura speciale sostanziale, ma una semplice procura speciale con valenza processuale, autenticata dagli stessi difensori, contenente i poteri di transigere e conciliare la lite, e, in quanto tale, pertanto inidonea a consentire il trasferimento in capo al rappresentante del potere di partecipare validamente al procedimento di mediazione).

Corte di Appello di Roma, Sezione I civile, Sentenza 20 novembre 2024, n. 7304

Presidente Saracino – Relatore Genna (Rigetta appello)

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Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria – Controversie – Diritti reali – Condizione di procedibilità della domanda – Mancata produzione del verbale di esito negativo della procedura – Improcedibilità del giudizio.

Qualora in giudizio l’attore abbia solo dichiarato ma non dimostrato l’avvenuto espletamento della mediazione obbligatoria, la domanda giudiziale deve essere dichiarata improcedibile (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso al fine di accertare l’avvenuta usucapione di un immobile, rilevato che dagli atti depositati non figurava il verbale di mediazione redatto con esito negativo tra le parti, quale documento indispensabile, vertendosi in materia di controversia insorta in materia diritti reali, il giudice adito ha concluso per l’improcedibilità della domanda attorea).

Tribunale di Tivoli, Sezione civile, Sentenza 20 novembre 2024, n. 1322

Giudice Pagniello – (Dichiara improcedibile il giudizio)

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Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione demandata dal giudice – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Inottemperanza di parte opposta ad esperire la procedura conciliativa – Conseguenze – Improcedibilità del giudizio e revoca del decreto ingiuntivo opposto – Fattispecie in tema di contratto di trasporto.

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, al pari della mediazione obbligatoria, l’omesso assolvimento dell’onere di avvio della mediazione delegata ex art. 5-quater del D.lgs. n. 28 del 2010, posto a carico di parte opposta comporta automaticamente l’impossibilità per il giudice di esaminare il merito della questione portata alla sua attenzione, con chiusura del giudizio «in rito» mediante una pronuncia di improcedibilità, pacificamente ritenuta rilevabile d’ufficio, e di contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto).

Tribunale di Roma, Sezione XI civile, Sentenza 18 novembre 2024, n. 17610

Giudice Suppressa – (Dichiara improcedibile il giudizio)

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Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria – Domanda giudiziale proposta senza aver esperito il tentativo conciliativo – Eccezione d’improcedibilità del convenuto – Rinvio operato dal giudice per espletare la procedura – Conseguenze – Semplice differimento delle attività da svolgersi nel giudizio già pendente – Configurabilità – Decadenze già verificatesi – Permanenza – Fondamento.

La mediazione obbligatoria costituisce condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda e, in mancanza di essa, ex art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 28/2010, il giudice opera un semplice rinvio della successiva udienza. Di conseguenza, laddove la domanda giudiziale sia proposta in mancanza del previo esperimento del procedimento di mediazione ed il convenuto proponga la relativa eccezione, si determina un semplice differimento delle attività da svolgersi nel giudizio già pendente, ma non la nullità di quelle fino a quel momento svolte, restando parimenti ferme le decadenze già verificatesi (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia locatizia, nel dichiarare inammissibile una seconda «comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e querela di falso», per avere, nella circostanza, il convenuto consumato, con lo spirare del termine ex art. 416 c.p.c. e l’avvenuto deposito di una prima comparsa, i propri poteri processuali, il giudice adito, nel ribadire l’enunciato principio, ha disatteso la tesi di una sorta di «riedizione» del potere di depositare la comparsa di costituzione sostenuta dal convenuto medesimo sul presupposto che il giudizio sarebbe divenuto invero «procedibile» solo in un secondo momento, ovvero all’esito dell’invio delle parti in mediazione, con conseguente ritenuta non maturazione di alcuna preclusione).

Tribunale di Roma, Sezione VI civile, Sentenza 15 novembre 2024, n. 17402

Giudice Nardone – (Accoglie domanda)

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Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria – Controversie – Condominio negli edifici – Giudizio di impugnazione di delibera assembleare – Termine di decadenza dall’azione giudiziaria – Impedimento mediante domanda di mediazione – Idoneità – Presupposti – Presentazione – Sufficienza – Esclusione – Comunicazione alla controparte – Necessità.

Nel giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare condominiale, non è dal momento della presentazione della domanda di mediazione, ma soltanto dal momento della relativa comunicazione all’altra o alle altre parti, che si verifica l’effetto, collegato dalla legge alla proposizione della relativa procedura deflativa, di impedire la decadenza prevista per la proposizione dell’azione giudiziale (Nel caso di specie, richiamato l’enunciato principio, il giudice adito ha ritenuto fondata l’eccezione di tardività dell’impugnazione sollevata dal Condominio convenuto, limitatamente alla posizione di uno degli attori, risultato presente alla riunione assembleare in virtù della delega conferita ad un legale, con precipuo riferimento ai dedotti di vizi di annullabilità, in ragione della tardiva comunicazione della presentazione della domanda di mediazione).

Tribunale di Velletri, Sezione I civile, Sentenza 15 novembre 2024, n. 2356

Giudice Baffa – (Dichiara inammissibile e rigetta domanda)

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Procedura Civile

Procedimento civile – Termini – Istituto della rimessione in termini – Applicabilità – Condizioni – Individuazione – Fattispecie in materia giuslavoristica.

La concreta applicazione dell’istituto della rimessione in termini passa attraverso l’espletamento di due necessarie verifiche: la prima, attiene alla presenza, in fattispecie, di un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte – che l’applicazione della rimessione chiede – e che dalla stessa non risulti governabile, neppure con «difficoltà», tanto che neanche la malattia del procuratore rileva di per sé come legittimo impedimento; l’altra condizione, attiene invece alla c.d. «immediatezza della reazione», da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del «fatto ostativo» in sé rilevante: nella prontezza dell’attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare (Nel caso di specie, riaffermati gli enunciati principi, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione così come statuito in sede di proposta di definizione anticipata, per tardività dello stesso, non essendo meritevole di accoglimento l’istanza di rimessione in termini avanzata in sede di legittimità).

Corte di cassazione, Sezione L civile, Ordinanza 29 novembre 2024, n. 30720

Pres. Doronzo – Rel. Cinque – (Rigetta, App. Venezia, 16 novembre 2021, n. 653)

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Procedimento civile – Competenza – Per territorio – Accordo delle parti – Contestazioni in ordine alla sottoscrizione del contratto recante deroga pattizia alla competenza – Rilevanza ai fini della decisione sull’eccezione di incompetenza – Esclusione – Fondamento.

Ai fini della decisione sull’eccezione di competenza per territorio fondata su una clausola contrattuale di deroga alla competenza, non rileva la circostanza che una delle parti abbia negato che il contratto contenente quella clausola fosse valido ed efficace, dovendo la questione di competenza essere risolta, ai sensi dell’art. 38, comma 4, c.p.c. sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che la competenza territoriale fosse stata correttamente determinata dal tribunale adito «allo stato degli atti», sulla base della produzione in giudizio del contratto sottoscritto dal ricorrente, dovendosi ritenere incompatibile l’eventuale procedimento di verificazione promosso dallo stesso con il disposto di cui all’art. 38, ultimo comma c.p.c., il quale ammette solo un’istruzione sommaria).

Corte di cassazione, Sezione II civile, Ordinanza 28 novembre 2024, n. 30619

Pres. Bertuzzi – Rel. Besso Marcheis – (Rigetta, Trib. Foggia, 7 dicembre 2023, n. 15034)

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Procedimento civile – Spese processuali – Domanda articolata in un unico capo  – Accoglimento in misura ridotta – Reciproca soccombenza – Configurabilità – Esclusione – Riflessi sul regime delle spese di giudizio.

In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c.

Corte di cassazione, Sezione L civile, Ordinanza 27 novembre 2024, n. 30552

Pres. Berrino – Rel. Solaini – (Cassa con rinvio, Trib. Tivoli, 30 marzo 2021, n. 271)

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Procedimento civile – Esecuzione forzata – Espropriazione di crediti presso terzi – Competenza per territorio – Determinazione – Ipotesi di procedura promossa in danno di pubbliche amministrazioni – Art. 26-bis c.p.c. – Interpretazione – Enuncia principi di diritto.

Nella espropriazione di crediti presso terzi, il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede costituisce la regola generale di determinazione della competenza territoriale.

Nell’espropriazione di crediti presso terzi, il criterio di competenza per territorio sancito dall’art. 26-bis, primo comma, c.p.c. (ovvero il luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede), derogatorio rispetto al principio generale posto dal secondo comma del medesimo articolo, trova applicazione soltanto quando il debitore esecutato sia una pubblica amministrazione che si avvalga per legge del patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato.

Nella espropriazione di crediti presso terzi, l’inciso «salvo quanto disposto da leggi speciali» – che giustifica la deroga ad ambedue criteri di competenza sanciti dall’art. 26-bis c.p.c. – si riferisce alle norme che dettino regole processuali sulla competenza, individuando un ufficio giudiziario cui devolvere le procedure di espropriazione di crediti in danno delle pubbliche amministrazioni sulla base di elementi di collegamento diversi da quelli previsti dall’art. 26-bis c.p.c., norme tra le quali non è compreso l’art. 1-bis della legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del servizio di tesoreria unica.

Corte di cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 26 novembre 2024, n. 30434

Pres. De Stefano – Rel. Rossi – (Cassa senza rinvio e dichiara competenza, Trib. Salerno, 14 febbraio 2024, n. 927)

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Procedimento civile – Impugnazioni – C.d. raddoppio del contributo unificato – Patrocinio a spese dello Stato – Attualità dell’ammissione – Rilevanza – Esclusione – Fondamento.

L’attualità dell’ammissione o meno al patrocinio a spese dello Stato non rileva direttamente ai fini della pronuncia sui presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato, atteso che tale pronuncia lascia impregiudicata la questione della debenza originaria del contributo in esame, con la conseguenza che il suo raddoppio non sarà consentito qualora venga accertato, nelle sedi competenti, che fin dall’inizio ne era escluso anche il pagamento.

Corte di cassazione, Sezione I civile, Ordinanza 25 novembre 2024, n. 30389

Pres. Marulli – Rel. Dal Moro – (Rigetta, App. Palermo, 18 giugno 2021, n. 998)

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Procedimento civile – Difensori – Onorario – Liquidazione – Art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 150 del 2011 – Competenza – Determinazione – Ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera – Valore della causa – Rilevanza – Esclusione.

In tema di liquidazione del compenso spettante all’avvocato, la disposizione di cui all’art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 150 del 2011, laddove prevede, la competenza dell’«ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera» stabilisce una competenza funzionale che, in quanto tale, è sganciata dal limite di cui all’art. 7 c.p.c. (Nella specie, accogliendo il ricorso, la S.C. ha cassato l’ordinanza impugnata e dichiarato la competenza del tribunale adito che si era invece dichiarato incompetente in favore del locale giudice di pace per ragioni di valore ai sensi «degli artt. 10 e 7 c.p.c.»).

Corte di cassazione, Sezione II civile, Ordinanza 21 novembre 2024, n. 30062

Pres. Manna – Rel. Mondini – (Dichiara competenza, Trib. Salerno, 12 gennaio 2024, n. 8962)

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Procedimento civile – Competenza – Regolamento di competenza – Procedimenti cautelari – Inammissibilità – Fondamento.

È inammissibile il regolamento di competenza nell’ambito di procedimenti cautelari, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza – inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata – sia perché l’eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall’art. 47 c.p.c., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi.

Corte di cassazione, Sezione L civile, Ordinanza 21 novembre 2024, n. 30054

Pres. Di Paolantonio – Rel. Fedele – (Dichiara inammissibile, App. Torino, 13 dicembre 2023, n. 630)

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Procedimento civile – Difensori – Onorario – Liquidazione – Valore della causa – Ricorso al giudice amministrativo per l’annullamento di un atto illegittimo della P.A. – Determinazione degli onorari di avvocato – Scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile – Applicabilità – Effetti patrimoniali della vicenda – Irrilevanza – Fondamento.

In tema di determinazione degli onorari di avvocato, ai sensi dell’art. 6 della tariffa forense approvata con decreto ministeriale n. 585 del 1994 (applicabile «ratione temporis»), va considerata di valore indeterminabile la controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l’annullamento di un atto, poiché la «causa petendi» della domanda è l’illegittimità dell’atto stesso, mentre il «petitum» è la sua eliminazione, senza che rilevino gli eventuali e ulteriori risvolti patrimoniali della vicenda. Anche per i ricorsi dinanzi al Giudice amministrativo, infatti, vige il principio per cui, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, il valore della causa va desunto dalla domanda e cioè dall’entità obbiettiva della pretesa fatta valere, a prescindere dall’importanza economica che soggettivamente possa essere attribuita alla controversia dagli interessati.

Corte di cassazione, Sezione II civile, Ordinanza 21 novembre 2024, n. 30024

Pres. Falaschi – Rel. Papa – (Rigetta, App. Venezia, 24 aprile 2018, n. 978)

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Procedimento civile – Equa riparazione – Presunzione legale relativa di insussistenza del danno in caso di irrisorietà della pretesa – Nozione di irrisorietà della pretesa o del valore della causa – Valutazione – Elemento oggettivo e soggettivo – Individuazione.

In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ai fini della presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), della legge n. 89 del 2001, l’irrisorietà della pretesa deve essere valutata alla stregua di due elementi: uno obiettivo, correlato al valore del bene che è oggetto della lite e uno soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni della parte (Nella specie, rigettando il ricorso proposto dal Ministero della Giustizia, la S.C. ha ritenuto incensurabile la decisione della corte territoriale che, nell’ambito dell’apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito aveva ritenuto sussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo per la non irrisorietà obiettiva della pretesa (un credito pari ad euro 23.955,21), così escludendo – in linea con la giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell’uomo – l’esistenza delle condizioni di operatività della presunzione «iuris tantum» di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lettera g), della citata legge).

Corte di cassazione, Sezione II civile, Ordinanza 20 novembre 2024, n. 29991

Pres. Falaschi – Rel. Grasso – (Rigetta, App. Napoli, 24 ottobre 2022, n. 367)

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Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Perdita della capacità processuale del ricorrente dopo il conferimento della procura speciale ma prima della notifica del ricorso alla controparte – Inammissibilità del ricorso – Esclusione – Fondamento – Enuncia principio di diritto.

In tema di ricorso per cassazione, la perdita della capacità processuale della parte ricorrente, tanto che si tratti di persona fisica quanto che si tratti di persona giuridica, avvenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non ne determina l’inammissibilità, alla luce del principio di ultrattività del mandato.

Corte di cassazione, Sezioni Un civili, Sentenza 19 novembre 2024, n. 29812

Pres. D’Ascola – Rel. Scotti – (Dichiara ammissibile ricorso, App. Torino, 31 luglio 2017, n. 1764)

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Procedimento civile – Procedimenti cautelari – Istruzione preventiva – Ricorso per accertamento tecnico preventivo – Prescrizione – Efficacia interruttiva – Configurabilità – Permanenza – Limiti

L’accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell’art. 2943 c.c., l’interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato. Qualora il procedimento si prolunghi oltre tale termine con autorizzazione al successivo deposito di una relazione integrativa, esso si trasforma in un procedimento atipico, con la conseguenza che la permanenza dell’effetto interruttivo della prescrizione non è più applicabile.

Corte di cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 18 novembre 2024, n. 29643

Pres. Frasca – Rel. Simone – (Cassa con rinvio, App. Perugia, 23 giugno 2020, n. 303)

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Procedimento civile – Competenza – Per territorio – Cause ereditarie – Luogo di apertura della successione – Domicilio del «de cuius» – Individuazione – Criteri.

La determinazione della competenza per territorio nelle cause ereditarie va stabilita ai sensi degli artt. 22 c.p.c. e 456 c.c., con riferimento al luogo in cui il «de cuius» aveva al momento della morte l’ultimo domicilio, intendendosi con tale locuzione il luogo ove la persona concentra la generalità dei suoi interessi sia materiali ed economici, sia morali, sociali e familiari, prescindendosi dalla dimora o dalla presenza effettiva del medesimo in detto luogo (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, ai fini dell’individuazione dell’ultimo domicilio rilevante ex art. 456 c.c., il centro degli interessi della «de cuius», quale beneficiaria dell’amministrazione di sostegno  doveva intendersi «spostato» in Novi Ligure, cioè nel luogo, divenuto pure sua dimora abituale, in cui ella aveva la possibilità di interloquire con il Giudice tutelare che doveva tener conto, nella maniera più efficace e diretta, dei suoi bisogni e richieste, anche successivamente alla nomina dell’amministratore).

Corte di cassazione, Sezione II civile, Ordinanza 18 novembre 2024, n. 29622

Pres. Falaschi – Rel. Papa – (Dichiara competenza, Trib. Genova, 20 settembre 2022, n. 2149)

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Procedimento civile – Procedimenti cautelari – Istruzione preventiva – Efficacia – Giudizio di merito – Provvedimento formale di acquisizione – Necessità – Esclusione.

L’acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l’accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che quel giudice l’abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualità dell’acquisizione e l’impossibilità di esame delle risultanze dell’indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse. 

Corte di cassazione, Sezione II civile, Sentenza 18 novembre 2024, n. 29579

Pres. Manna – Rel. Mondini – (Rigetta, App. Roma, 11 dicembre 2019, n. 7688)

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