Rassegna giurisprudenziale mediazione civile ed altro – n. 11

18 Novembre 2024

Notiziario Giurisprudenziale n. 11 del 18 novembre 2024

Arbitrato

Procedimento civile – Arbitrato – Art. 1, comma 18, legge n. 190/2012 – Divieto per i magistrati, gli avvocati, i procuratori dello Stato ed i componenti delle commissioni tributarie di partecipare a collegi arbitrali o di assumere l’incarico di arbitro unico – Portata applicativa – Introduzione di una causa di incompatibilità sopravvenuta – Sussistenza.

In tema di arbitrato, l’art. 1, comma 18, della legge n. 190 del 2012 a mente del quale «… Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie è vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l’assunzione di incarico di arbitro unico… » deve essere interpretato, in conformità al criterio sia letterale che teleologico, nel senso che il divieto ivi posto riguardi anche i collegi arbitrali la cui attività era in corso al momento della sua entrata in vigore, determinando, di conseguenza, per il componente magistrato una incompatibilità sopravvenuta. 

Corte di cassazione, Sezione II civile, Sentenza 11 novembre 2024, n. 28902

Pres. Di Virgilio – Rel. Bertuzzi – (Cassa con rinvio, App. Torino, 27 novembre 2018, n. 2037)

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Procedimento civile – Arbitrato – Clausola compromissoria – Rinunzia in una singola controversia – Implicita rinunzia in via generale per tutte le possibili successive controversie – Configurabilità –Esclusione – Fondamento.

In tema di arbitrato, la clausola compromissoria è riferibile a tutte le controversie civili o commerciali attinenti a diritti disponibili nascenti dal contratto cui essa accede, sicché la rinunzia ad avvalersene in occasione di una controversia insorta tra i contraenti non implica, di per sé, una definitiva e complessiva abdicazione alla stessa in relazione ad ogni altra controversia, a meno che le parti – con accordo la cui validità presuppone il rispetto delle condizioni di forma e di sostanza proprie di un patto risolutivo degli effetti del patto compromissorio – non abbiano rinunziato definitivamente alla clausola compromissoria nel suo complesso.

Corte di cassazione, Sezione II civile, Ordinanza 4 novembre 2024, n. 28303

Pres. Giusti – Rel. Besso Marcheis – (Rigetta, Trib. Milano, 20 novembre 2023, n. 9236)

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Mediazione civile e commerciale

Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria – Controversie – Occupazione senza titolo di un immobile – Domanda di accertamento e di condanna al rilascio – Assoggettamento a mediazione obbligatoria – Necessità – Esclusione – Spese del procedimento di mediazione – Diritto al rimborso verso il convenuto soccombente – Insussistenza.

La domanda di accertamento dell’occupazione senza titolo di un immobile e la conseguente condanna al rilascio a causa della sopravvenuta carenza del titolo che ne consentiva l’occupazione, configura una azione personale di restituzione che – diversamente dall’azione petitoria di rivendicazione ex art. 948 c.c. non è soggetta alla mediazione obbligatoria. Ne consegue che, trattandosi di mediazione facoltativa, le relative spese del procedimento, non sono rimborsabili in quanto non necessarie (Nel caso di specie, nell’accogliere la domanda di rilascio dell’immobile oggetto di causa, il giudice adito ha condannato il resistente convenuto alla refusione delle sole spese di giudizio).

Tribunale di Velletri, Sezione II civile, sentenza 12 novembre 2024, n. 2337

Giudice Buscema – (Accoglie domanda)

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Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria – Opposizione a decreto ingiuntivo – Onere di esperire il procedimento di mediazione ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 in capo alla parte opposta – Conseguenze – Fattispecie relativa a controversia insorta in tema di contratti bancari.

Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di contratti bancari, ritenuta l’applicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 5-bis del D.lgs. n. 28 del 2010, il quale ha codificato il suddetto principio già enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, il giudice adito, rilevato che l’opposta, benché espressamente onerata di presentare la domanda di mediazione, era rimasta nella circostanza del tutto inerte, omettendo di darvi corso oltre che di partecipare all’udienza di rinvio, ha dichiarato improcedibile la domanda monitoria revocando al contempo il decreto ingiuntivo opposto).

Tribunale di Viterbo, Sezione civile, sentenza 4 novembre 2024, n. 1040

Giudice Bonofiglio – (Dichiara improcedibile domanda e revoca decreto ingiuntivo opposto)

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Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria – Art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 – Controversie in materia di contratti bancari e finanziari – Ambito applicativo – Fideiussione in favore di un cliente della banca – Esclusione – Fondamento.

In tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall’ambito applicativo dell’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l’esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico.

Tribunale di Civitavecchia, Sezione civile, sentenza 31 ottobre 2024, n. 1456

Giudice Palmaccio – (Rigetta opposizione e conferma decreto ingiuntivo opposto)

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Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità ex art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 – Mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione – Rilevabilità ed eccepibilità a pena di decadenza non oltre la prima udienza – Obbligatorietà della mediazione in appello – Esclusione – Fondamento.

In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d’appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d’appello l’esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell’art. 5, comma 2.

Corte di Appello di Roma, Sezione VII civile, sentenza 29 ottobre 2024, n. 6783

Presidente Rizzo – Relatore Ferrara (Accoglie appello)

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Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria – Art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 – Controversie in materia di contratti bancari e finanziari – Ambito applicativo – Fideiussione in favore di un cliente della banca – Esclusione – Fondamento.

In tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall’ambito applicativo dell’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l’esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico.

Corte di Appello di Roma, Sezione VII civile, sentenza 29 ottobre 2024, n. 6783

Presidente Rizzo – Relatore Ferrara (Accoglie appello)

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Procedura Civile

Procedimento civile – Spese processuali – Procedimento di correzione degli errori materiali – Statuizione sulle spese – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento – Enuncia principio di diritto.

Nel procedimento di correzione degli errori materiali, ex artt. 287–288 e 391-bis c.p.c., in quanto di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile in alcun caso una situazione di soccombenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 91 c.p.c., neppure nella ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, opponga resistenza all’istanza.

Corte di cassazione, Sezioni Un civili, Sentenza 14 novembre 2024, n. 29432

Pres. Cassano – Rel. Iannello – (Cassa con rinvio, Trib. Foggia, 28 aprile 2022, n. 1043)

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Procedimento civile – Esecuzione forzata – Espropriazione presso terzi – Pignoramento di crediti eseguito con un unico atto presso più terzi – Concorso di plurimi pignoramenti unitariamente trattati ma ad effetti autonomi ed indipendenti – Sussistenza – Obblighi del terzo pignorato e poteri del debitore esecutato – Individuazione – Enuncia principio di diritto.

Il pignoramento di crediti eseguito con un unico atto presso più terzi realizza un concorso di plurimi pignoramenti, unitariamente trattati ma ad effetti autonomi ed indipendenti, sicché ciascun terzo pignorato è obbligato alla custodia delle somme da lui dovute al debitore nei limiti dell’importo precettato aumentato della metà, salva la eventuale adozione, ad opera del giudice dell’esecuzione e su istanza del debitore, dei provvedimenti di cui all’articolo 546, secondo comma, c.p.c.

Corte di cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 14 novembre 2024, n. 29422

Pres. De Stefano – Rel. Rossi – (Rigetta, Trib. Milano, 12 luglio 2022, n. 6114)

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Procedimento civile – Spese processuali – Giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare – Prova del credito fornita a seguito dell’espletamento di deposizione testimoniale – Compensazione delle spese di lite – Ammissibilità – Esclusione.

In tema di spese processuali, in caso di ammissione della domanda all’esito del giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, è illegittima la statuizione di compensazione giustificata sul rilievo che la prova del credito non era stata fornita in sede di verifica, ma solo a seguito dell’espletamento della prova testimoniale dedotta con il ricorso in opposizione.

Corte di cassazione, Sezione I civile, Ordinanza 14 novembre 2024, n. 29376

Pres. Cristiano – Rel. Amatore – (Cassa senza rinvio, Trib. Patti, 16 aprile 2020)

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Procedimento civile – Competenza – Per valore – Azioni aventi ad oggetto la consegna di documenti – Determinazione – Assimilazioni alle azioni relative a somme di danaro – Conseguenze.

Agli effetti della competenza per valore, come stabilito dall’art. 14, comma 1°, c.p.c., le azioni aventi ad oggetto beni mobili, come i documenti, al pari di quelle relative ad un obbligo di «facere» (non disciplinate autonomamente dal codice di rito), come la consegna degli stessi, vanno assimilate a quelle relative a somme di danaro, con la conseguenza che, ove non ne sia indicato un valore determinato – come nel caso in esame – e siano proposte dinanzi al giudice di pace, tali domande non vanno considerate di valore indeterminabile e come tali appartenenti alla competenza del tribunale, dovendosi, piuttosto, presumere la loro appartenenza alla competenza del giudice adito (Nella specie, in cui il ricorrente aveva agito in via monitoria per ottenere la condanna di una banca alla consegna di un contratto di un finanziamento, della polizza assicurativa e dell’estratto delle rate pagate, oltre ad accessori e spese, la S.C., richiamato anche l’enunciato principio, ha affermato nella circostanza la competenza del tribunale adito, ritenendo corretta la valutazione originariamente effettuata dal ricorrente medesimo circa l’indeterminabilità del valore della domanda, in considerazione del fatto che l’oggetto della stessa doveva intendersi riferito al diritto di ottenere la consegna documentale, anche a fini di acquisizione della prova).

Corte di cassazione, Sezione I civile, Ordinanza 13 novembre 2024, n. 29272

Pres. Tricomi – Rel. Iofrida – (Accoglie ricorso, Trib. Torino, 2 gennaio 2024, n. 127)

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Procedimento civile – Procedimenti speciali – Procedimenti sommari – Procedimento di convalida di sfratto per morosità – Ambito di applicazione – Modifiche introdotte dal D.lgs. n. 149 del 2022 – Affitto di azienda o di ramo d’azienda con uno o più beni immobili – Applicabilità – Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – Enuncia principio di diritto.

A seguito delle modifiche introdotte nell’art. 657 c.p.c. dal D.lgs. n. 149 del 2022, il procedimento speciale di intimazione di sfratto per morosità di cui all’art. 658 c.p.c. è applicabile anche al contratto di affitto di azienda (o di ramo di azienda) che comprenda uno o più beni immobili.

Corte di cassazione, Sezione III civile, Sentenza 13 novembre 2024, n. 29253

Pres. Frasca – Rel. Iannello – (Pronuncia su rinvio pregiudiziale, Trib. Napoli, 20 dicembre 2023)

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Procedimento civile – Spese processuali – Liquidazione in base al D.M. n. 55 del 2014 – Effettuazione di singoli atti istruttori in occasione di fasi processuali diverse da quella istruttoria e/o di trattazione – Equivalenza agli atti compiuti durante tale ultima fase – Esclusione – Giudizio di appello – Riconoscimento della voce di tariffa prevista per la fase istruttoria e/o di trattazione – Presupposti – Limiti.

In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l’effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall’art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un’udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all’atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali.

Corte di cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 11 novembre 2024, n. 29077

Pres. Condello – Rel. Rossello – (Cassa senza rinvio, App. Roma, 18 settembre 2020, n. 4400)

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Procedimento civile – Patrocinio a spese dello Stato – Decreto di liquidazione del compenso – Revocabilità – Esclusione – Fondamento.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, il decreto di liquidazione del compenso al difensore per l’opera prestata nell’espletamento dell’incarico non è revocabile, né modificabile d’ufficio, poiché l’autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell’azione amministrativa, restando l’operatività degli effetti della eventuale revoca del provvedimento di ammissione disciplinati dall’art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Corte di cassazione, Sezione II civile, Ordinanza 11 novembre 2024, n. 29002

Pres. Orilia – Rel. Fortunato – (Cassa con rinvio, Trib. Trani, 1° ottobre 2020, n. 4980)

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Procedimento civile – Notificazioni – Atti processuali – Regime antecedente alla novella recata dal D.lgs. n. 149 del 2022 – Notificazione a mezzo P.E.C. eseguita dall’avvocato – Perfezionamento del procedimento notificatorio – Generazione avviso di mancata consegna anche per causa imputabile al destinatario – Esclusione –  Ricevuta di avvenuta consegna – Idoneità – Termine decadenziale – Osservanza – Oneri del notificante – Individuazione – Enuncia principio di diritto.

Nel regime antecedente alla novella recata dal D.lgs. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo P.E.C. eseguita dall’avvocato ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell’ipotesi di saturazione della casella di P.E.C. con messaggio di errore dalla dicitura «casella piena»), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. «RdAC»). Ne consegue che il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo P.E.C.

Corte di cassazione, Sezioni Un civili, Sentenza 5 novembre 2024, n. 28452

Pres. D’Ascola – Rel. Vincenti – (Dichiara ammissibile, App. Roma, 28 ottobre 2021, n. 7091)

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Procedimento civile – Competenza – Eccezione di incompetenza – Proposizione in via gradata rispetto al merito – Effetti – Inesistenza della formulazione dell’eccezione – Fondamento.

L’eccezione di incompetenza – nella specie, per valore – non può essere sollevata in via solo gradata rispetto alla richiesta di accoglimento o di rigetto delle domande di merito proposte dalle parti nel giudizio, tenuto conto dell’indefettibile carattere preliminare dell’eccezione stessa e della manifesta incompatibilità, sul piano logico e giuridico, tra la richiesta di una pronunzia sul merito, in via principale – che implica il riconoscimento dell’esistenza in concreto della «potestas judicandi» del giudice adito – e la proposizione di un’eccezione di incompetenza dello stesso giudice, da esaminarsi solo nell’ipotesi di pronuncia sfavorevole alla parte che l’ha sollevata; ne consegue che deve intendersi come non proposta l’eccezione di incompetenza formulata in via di appello incidentale e condizionata all’accoglimento dell’appello principale (Nella specie, ritenuta non conforme a diritto la statuizione di incompetenza per valore, in quanto resa in accoglimento di un’eccezione non ritualmente sollevata e oramai definitivamente preclusa, la S.C., richiamato l’enunciato principio, ha accolto il regolamento di competenza, cassato la sentenza impugnata e dichiarato la competenza del tribunale adito).

Corte di cassazione, Sezione II civile, Ordinanza 5 novembre 2024, n. 28443

Pres. Bertuzzi – Rel. Guida – (Accoglie regolamento di competenza, Trib. Massa, 12 febbraio 2024, n. 117)

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Procedimento civile – Ausiliari del giudice – Liquidazione del compenso – Decreto ex art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002 – Liquidazione delle spettanze – Funzione esclusiva – Indicazione del soggetto tenuto al pagamento – Provvisorietà della relativa statuizione – Conseguenze – Ricorso per cassazione contro l’ordinanza sull’opposizione al decreto – Per motivi inerenti all’individuazione del soggetto tenuto al pagamento – Ammissibilità – Esclusione.

In tema di spese di giustizia, il decreto del magistrato che procede, ai sensi dell’art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002, ha l’unica funzione di determinare le spettanze all’ausiliario e l’indennità di custodia, non anche quella di stabilire il soggetto tenuto al relativo pagamento. Avendo la statuizione contenuta nel medesimo decreto, che pone il pagamento a carico di una o più parti, carattere interinale e provvisorio, in quanto destinata a venir meno con la sentenza emessa all’esito del giudizio, è inammissibile il ricorso per cassazione contro l’ordinanza sull’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 cit., qualora i motivi d’impugnazione attengano all’individuazione della parte tenuta al pagamento della somma liquidata dal giudice.

Corte di cassazione, Sezione II civile, Ordinanza 30 ottobre 2024, n. 28070

Pres. Manna – Rel. Criscuolo – (Rigetta, Trib. Cagliari, 4 ottobre 2020)

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