Notiziario Giurisprudenziale n. 10 del 30 Ottobre 2024
Arbitrato
Procedimento civile – Arbitrato – Arbitri – Nomina – Ordinanza del Presidente del Tribunale ex art. 810 c.p.c. – Impugnazione con il regolamento di competenza – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento.
Non è ammissibile l’istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Presidente del Tribunale di nomina dell’arbitro ai sensi dell’art. 810 c.p.c. – dettato con riferimento all’arbitrato rituale, ma applicabile analogicamente all’arbitrato irrituale – trattandosi di provvedimento sostitutivo dell’attività negoziale non esercitata dalla parte, privo di carattere di decisorietà e definitività, estraneo alla materia a cui il compromesso si riferisce.
Corte di cassazione, Sezione I civile, Ordinanza 18 ottobre 2024, n. 27136
Pres. Giusti – Rel. Caiazzo – (Dichiara inammissibile, Trib. Modena, 21 novembre 2023, n. 9123)
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Mediazione civile e commerciale
Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria – Controversie in materia di contratti bancari e finanziari – Ambito applicativo – Fideiussione in favore di un cliente della banca – Esclusione – Fondamento.
In tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall’ambito applicativo dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l’esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) ed alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico.
Corte di cassazione, Sezione I civile, Ordinanza 16 ottobre 2024, n. 26821
Pres. Di Marzio – Rel. Dal Moro – (Cassa con rinvio, App. Genova, 30 settembre 2019, n. 1308)
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Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria – Controversie in materia di contratti bancari – Ambito applicativo – Assegno bancario – Azione risarcitoria nei confronti della banca trattaria – Mediazione obbligatoria – Necessità – Esclusione – Ragioni.
La controversia avente ad oggetto il pagamento di un assegno bancario a persona diversa dall’effettivo beneficiario, non è sottoposta alla mediazione obbligatoria, trattandosi di fattispecie che non rientra nell’ambito dei «contratti bancari», perché la convenzione di assegno, se può trovarsi inserita anche nel corpo dei detti contratti, conserva sempre la propria autonomia, rientrando l’assegno nel novero dei «servizi di pagamento», ai sensi dell’art. 2, lett. g), del d.lgs. n. 11 del 2010, che prescindono dalla natura «bancaria» del soggetto incaricato di prestare il relativo servizio.
Corte di cassazione, Sezione I civile, Ordinanza 16 ottobre 2024, n. 26821
Pres. Di Marzio – Rel. Dal Moro – (Cassa con rinvio, App. Genova, 30 settembre 2019, n. 1308)
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Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria – Opposizione a decreto ingiuntivo – Onere di esperire il procedimento di mediazione ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 in capo alla parte opposta – Conseguenze.
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo al giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, e non di quella opponente, con la conseguenza che, ove detta parte opposta non si attivi, l’improcedibilità di cui al citato comma 1-bis comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Corte di cassazione, Sezione I civile, Ordinanza 16 ottobre 2024, n. 26821
Pres. Di Marzio – Rel. Dal Moro – (Cassa con rinvio, App. Genova, 30 settembre 2019, n. 1308)
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Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria – Esperimento del tentativo di conciliazione in corso di causa – Termine – Condizione di procedibilità della domanda giudiziale – Avveramento – Condizioni e limiti.
In tema di mediazione obbligatoria, ove l’udienza di verifica sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 28/2010, senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione della istanza, quest’ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della procedura entro il termine di durata della procedura previsto per legge: ciò in quanto il mancato rispetto del termine di quindici giorni comunque non deve pregiudicare il tempestivo e corretto svolgimento della procedura, né provocare alcun allungamento dei tempi di definizione del giudizio, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di contratti bancari, il giudice adito, richiamati gli enunciati principi, ha accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto).
Tribunale di Roma, Sezione XVI civile, sentenza 18 settembre 2024, n. 14196
Giudice Manzi – (Accoglie opposizione e revoca decreto ingiuntivo opposto)
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Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria – Opposizione a decreto ingiuntivo – Onere di esperire il procedimento di mediazione ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 in capo alla parte opposta – Conseguenze.
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è posto a carico della parte opposta. Ne consegue che, ove quest’ultima non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.
Tribunale di Latina, Sezione II civile, sentenza 17 settembre 2024, n. 1770
Giudice Negro – (Dichiara incompetenza e revoca decreto ingiuntivo opposto)
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Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria – Parte istante – Promozione dell’azione giudiziaria nelle more della definizione della procedura di mediazione obbligatoria – Ammissibilità.
Dalla disciplina dettata in materia di mediazione (d.lgs. n. 28/2010) non emerge per l’istante alcun obbligo, preliminare all’introduzione del giudizio, di attesa dell’esito della procedura conciliativa prima di promuovere l’azione giudiziaria, caratterizzandosi l’attivazione della procedura di mediazione – esclusivamente – quale condizione di procedibilità della domanda, perfezionabile anche in corso di causa.
Tribunale di Roma, Sezione V civile, sentenza 17 settembre 2024, n. 14118
Giudice De Palo – (Dichiara cessata la materia del contendere)
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Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria – Opposizione a decreto ingiuntivo – Onere di esperire il procedimento di mediazione ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 in capo alla parte opposta – Conseguenze – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti finanziari.
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.
Tribunale di Tivoli, Sezione civile, sentenza 17 settembre 2024, n. 1052
Giudice Ciaralli – (Dichiara improcedibili domande e revoca decreto ingiuntivo opposto)
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Procedura Civile
Procedimento civile – Spese processuali – Giudizio di cassazione – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. – Definizione del giudizio in conformità alla proposta – Ipotesi normativa di abuso del processo – Configurabilità – Conseguenze – Condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. – Necessità.
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. – codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.
Corte di cassazione, Sezione II civile, Ordinanza 29 ottobre 2024, n. 27901
Pres. Manna – Rel. Criscuolo – (Rigetta, App. Genova, 24 maggio 2020, n. 593)
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Procedimento civile – Prova civile – Onere della prova – Credito di avvocato – Eccezione del cliente di avere corrisposto una somma maggiore per l’insieme delle prestazioni svolte dal legale nel suo interesse – Onere della prova dell’estinzione del debito – Modalità – Conseguenze.
Qualora un avvocato agisca per il soddisfacimento di un determinato credito riferito a specifiche prestazioni professionali ed il cliente eccepisca di avere corrisposto nel tempo una somma maggiore rispetto a quella richiesta, riferendola indistintamente a tutte le pratiche curate dal legale nel suo interesse, l’onere del debitore di dimostrare l’efficacia estintiva del versamento non può ritenersi assolto in base al rilievo che il difensore non abbia contestato la ricezione di tale somma, deducendo semplicemente l’incongruenza fra l’ammontare indicato nella domanda e quello oggetto dell’eccezione. Infatti, ove la relazione fra la pretesa e l’adempimento non emerga «ex se» dalla corrispondenza degli importi o da altre circostanze idonee, anche sul piano presuntivo, a circoscrivere l’efficacia estintiva del pagamento, il debitore non può limitarsi a sostenere genericamente la natura omnicomprensiva del pagamento stesso.
Corte di cassazione, Sezione II civile, Sentenza 24 ottobre 2024, n. 27597
Pres. Manna – Rel. Criscuolo – (Cassa con rinvio, Trib. Pistoia, 15 novembre 2019)
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Procedimento civile – Spese processuali – Soccombenza – Accoglimento parziale della domanda – Parte vittoriosa – Poteri del giudice – Limiti.
In caso di accoglimento parziale della domanda, il giudice può, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., ed in applicazione del cosiddetto principio di causalità, escludere la ripetizione di spese sostenute dalla parte vittoriosa ove le ritenga eccessive o superflue, ma non anche condannare la parte stessa vittoriosa ad un rimborso di spese sostenute dalla controparte, indipendentemente dalla soccombenza, poiché tale condanna è consentita dall’ordinamento solo per la ipotesi eccezionale, e la cui ricorrenza richiede specifica espressa motivazione, che tali spese siano state causate all’altra parte per via di trasgressione al dovere di cui all’art. 88 c.p.c.
Corte di cassazione, Sezione II civile, Ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27358
Pres. Manna – Rel. Mondini – (Cassa con rinvio, App. Torino, 13 settembre 2018, n. 1607)
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Procedimento civile – Spese processuali – Soccombenza – Nozione – Pronuncia d’improcedibilità del giudizio – Compensazione delle spese – Ammissibilità – Esclusione.
In tema di spese processuali, anche una pronuncia in rito configura una situazione di soccombenza, in quanto quest’ultima si profila in ogni ipotesi di accoglimento della domanda all’esito del giudizio, quale che ne siano le ragioni, se pertinenti a questioni di merito o di mero rito (Nel caso di specie, la S.C., accogliendo il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata in quanto, nella circostanza, la corte territoriale, nel dichiarare l’appello improcedibile, aveva disposto l’integrale delle spese di lite in ragione di evidenti motivi, erroneamente individuandoli tuttavia «nella natura in rito della presente decisione».
Corte di cassazione, Sezione L civile, Ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27292
Pres. Tria – Rel. Marotta – (Cassa senza rinvio, App. Napoli, 5 dicembre 2022, n. 4486)
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Procedimento civile – Difensori – Onorari professionali – Art. 4 d.m. n. 55/2014 – Definizione della lite mediante conciliazione giudiziale o transazione – Determinazione del compenso dell’avvocato – Aumento rispetto a quanto spettante per la fase decisoria – Interpretazione – Aumento fino a un quarto (o di un quarto, dopo il d.m. n. 147/2022) oltre l’intero importo spettante per la fase decisionale – Fondamento.
In tema di onorari professionali, l’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, laddove prevede di regola, in favore dell’avvocato che raggiunga la conciliazione giudiziale o la transazione della controversia, l’aumento fino a un quarto rispetto al compenso altrimenti liquidabile per la fase decisionale, si interpreta, alla luce del «favor» normativo verso la definizione conciliativa delle controversie, nel senso che all’avvocato deve essere riconosciuto un ulteriore compenso, rispetto a quello spettante per l’attività precedentemente svolta, pari al compenso liquidabile per la fase decisionale, di regola aumentato fino a un quarto, sicché va liquidato sia il compenso per la fase decisionale, non svoltasi, sia un aumento di esso fino ad un quarto (di un quarto «secco», dopo l’entrata in vigore del d.m. n. 147 del 2022, che ha modificato il d.m. n. 55 del 2014).
Corte di cassazione, Sezione II civile, Sentenza 18 ottobre 2024, n. 27037
Pres. Orilia – Rel. Picaro – (Cassa con rinvio, Trib. Savona, 24 ottobre 2019, n. 1629)
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Procedimento civile – Termini processuali – Art. 83, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 – Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Sospensione dei termini processuali – Termini a ritroso – Decorrenza differita al termine della sospensione – Differimento dell’udienza – Necessità – Fondamento – Ordine di rinnovazione della notifica – Nullità.
In tema di sospensione dei termini processuali civili disposta, per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, dall’art. 83, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, qualora il decorso di un termine processuale a ritroso, intercetti, pur in minima parte, il periodo di sospensione pandemica, detto termine deve decorrere, nella sua interezza, dal momento della cessazione della sospensione sino alla data della successiva udienza e, a tal fine, va emesso un provvedimento giudiziale di differimento della udienza e non un ordine di rinnovazione della notifica che, pertanto, se emanato, è affetto da nullità, non trattandosi di sanare inesistenti nullità della «vocatio in ius» quanto, piuttosto, di assicurare al convenuto la pienezza del termine a difesa.
Corte di cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 17 ottobre 2024, n. 27007
Pres. Travaglino – Rel. Valle – (Cassa con rinvio, App. Roma, 10 gennaio 2022, n. 60)
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Procedimento civile – Azione giudiziaria – Trattamento di dati personali – Ricorso al giudice ordinario e ricorso al Garante – Principio di alternatività – Portata – Conseguenze – Enuncia principio di diritto.
In materia di trattamento di dati personali, il principio dell’alternatività del ricorso all’Autorità giudiziaria rispetto al ricorso al Garante, previsto nell’ipotesi in cui entrambe le suddette iniziative abbiano il «medesimo oggetto », per essere compatibile con l’art. 24 Cost. deve essere inteso nel senso che può applicarsi solo quando le due domande siano tali che, in ipotesi di contestuale pendenza davanti a più giudici, potrebbero, in via generale, essere assoggettate al regime processuale della litispendenza o della continenza. Ne consegue che il provvedimento sanzionatorio emesso dal Garante per la violazione delle norme sulla riservatezza non può avere né un effetto preclusivo né un effetto vincolante nel giudizio civile promosso dall’interessato per il risarcimento dei danni, posto che i due giudizi si svolgono su piani diversi e che il danno civile deve essere sempre allegato e dimostrato.
Corte di cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 17 ottobre 2024, n. 26992
Pres. Travaglino – Rel. Cirillo – (Cassa con rinvio, Trib. Brindisi, 22 settembre 2022, n. 1310)
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Procedimento civile – Spese processuali – Distrazione delle spese – Impugnazione – Qualità di parte del difensore – Condizioni – Impugnazione relativa alla inadeguatezza della liquidazione – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento.
Il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione, solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull’istanza di distrazione o l’abbia respinta, ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicché, ove il gravame riguardi solo l’adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata. Invero, l’erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d’opera professionale, bensì quelli della parte vittoriosa, che, a sua volta, è tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore e che è legittimata, pertanto, ad impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, pur in presenza di un provvedimento di distrazione, in caso di loro insufficiente quantificazione, avendo interesse a che la liquidazione giudiziale sia il più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista.
Corte di cassazione, Sezione I civile, Ordinanza 17 ottobre 2024, n. 26945
Pres. Di Marzio – Rel. Dal Moro – (Dichiara inammissibile, App. L’Aquila, 14 luglio 2022, n. 1060)
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Procedimento civile – Controversie agrarie – Conciliazione – Opposizione a precetto per il rilascio di fondo rustico – Preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione – Necessità – Ambito applicativo – Limiti.
In tema di controversie agrarie, alla luce dell’art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2011, che riproduce la formulazione letterale del precedente art. 46, comma 1, della legge n. 203 del 1982, l’opposizione al precetto intimato per il rilascio di fondo rustico dev’essere preceduta dall’esperimento del tentativo di conciliazione, precisandosi tuttavia al riguardo che detto tentativo di conciliazione – la cui legittimità è stata riconosciuta anche dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 73 del 14 gennaio 1988, a seguito della collocazione della disciplina originariamente contenuta nell’art. 46 della legge n. 203/1982 all’interno dell’art. 11 del d.lgs. n. 150/2011 – opera, con specifico riguardo all’opposizione all’esecuzione, e data la sua struttura necessariamente bifasica, limitatamente alla sola fase di merito e, dunque, non per la fase sommaria del procedimento di opposizione al rilascio che si svolge davanti al giudice dell’esecuzione, riservata alla sua competenza funzionale, ma per quella successivamente instaurata davanti al giudice competente per il merito, che introduce un processo di cognizione vero e proprio, come tale caratterizzato dall’applicazione delle ordinarie regole di competenza.
Corte di cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 16 ottobre 2024, n. 26921
Pres. Frasca – Rel. Tassone – (Rigetta, App. Catanzaro, 2 febbraio 2023, n. 87)
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Procedimento civile – Equa riparazione – Procedimento per irragionevole durata del processo – Decreto di condanna – Decorrenza del termine di trenta giorni dalla notifica di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 89 del 2001 – Comunicazione del decreto – Necessità – Fondamento.
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il termine di trenta giorni per la notifica del decreto di accoglimento della domanda decorre, sebbene l’art. 5, comma 2, della legge n. 89 del 2001, faccia riferimento al deposito, dalla data di comunicazione dello stesso alla parte istante, atteso che il comma 4 della medesima norma ne prevede la comunicazione «altresì» al Procuratore Generale della Corte dei conti ed ai titolari dell’azione disciplinare e tenuto conto del disposto dell’art. 5 nella formulazione originaria, nonché della circostanza che, a differenza di quanto avviene nell’ipotesi di inefficacia ex art. 644 c.p.c., nel caso di tardività della notifica la domanda non è riproponibile ex art. 5, comma 2, della stessa legge n. 89 del 2001.
Corte di cassazione, Sezione II civile, Ordinanza 16 ottobre 2024, n. 26815
Pres. Bertuzzi – Rel. Papa – (Cassa con rinvio, App. Catania, 22 settembre 2022, n. 3433)
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Procedimento civile – Competenza – Giudice di pace – Statuizione sulla competenza – Impugnazione – Regolamento di competenza – Inammissibilità – Fondamento.
La statuizione sulla competenza resa dal giudice di pace non può essere impugnata con regolamento di competenza che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile, stante il disposto dell’art. 46 c.p.c., secondo cui le disposizioni degli artt. 42 e 43 c.p.c. non si applicano nei giudizi davanti a quel giudice.
Corte di cassazione, Sezione I civile, Ordinanza 15 ottobre 2024, n. 26714
Pres. Acierno – Rel. Garri – (Dichiara inammissibile, Giudice pace di Pescopagano, 25 aprile 2023, n. 4)
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