Newsletter giuridica n. 11/2020 del 24 marzo 2020
a cura del Centro Studi di Primavera Forense
INDICE DELLE MASSIME
Consulenza tecnica preventiva, liquidazione spese e rimedi impugnatori
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5463
Notificazioni: mancato perfezionamento non imputabile al notificante e conservazione degli effetti
Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 5 marzo 2020, n. 6168
Espropriazione presso terzi: credito oggetto del pignoramento e regime della prescrizione
Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 5 marzo 2020, n. 6170
Procedimento sommario di cognizione, appello proposto con ricorso e tempestività del gravame
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 5 marzo 2020, n. 6318
Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo determina la nullità della pronuncia
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 6 marzo 2020, n. 6402
Arbitrato: la sanzione di nullità prevista per il lodo che “contiene disposizioni contraddittorie”
Corte di cassazione, Sezione I, ordinanza 10 marzo 2020, n. 6732 –
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1.
Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite – Liquidazione spese giudiziali – Ricorribilità in cassazione – Esclusione – Opposizione all’esecuzione – Ammissibilità – Sindacabilità nel relativo giudizio di merito – Ammissibilità
In tema di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, per effetto del combinato disposto degli artt. 669 septies, comma 2, e 669 quaterdecies cod. proc. civ., il provvedimento con cui il giudice malamente liquidi le spese non è comunque impugnabile ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto privo dei caratteri della definitività e della decisorietà, essendo, peraltro, sindacabile nel caso in cui venga iniziato il relativo giudizio di merito nonché, se azionato come titolo esecutivo e data la sua natura sommaria, opponibile ex art. 615 cod. proc. civ., come se fosse un titolo esecutivo stragiudiziale, assumendo l’opposizione il valore della “querela nullitatis”.
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5463 – Pres. Frasca, Rel. De Stefano
Riferimenti normativi:
Cost. art. 111
Cod. Proc. Civ. art. 615
Cod. Proc. Civ. art. 696-bis
Cod. Proc. Civ. art. 669-septies
Cod. Proc. Civ. art. 669-quaterdecies
Riferimenti giurisprudenziali:
Vedi:
Cass. civ. Sez. III, sentenza 26 settembre 2019, n. 23976
Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 26 maggio 2019, n. 14739
Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 22 ottobre 2018, n. 26573
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2.
Procedimento civile – Notificazione di atti processuali – Mancato perfezionamento non imputabile al notificante – Conservazione degli effetti – Rinnovazione immediata e completamento tempestivo – Limite temporale
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.
Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 5 marzo 2020, n. 6168 – Pres. De Stefano, Rel. Tatangelo
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 137
Cod. Proc. Civ. art. 140
Cod. Proc. Civ. art. 153
Cod. Proc. Civ. art. 325
Riferimenti giurisprudenziali:
Vedi:
Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 9 agosto 2018, n. 20700
Cass. civ. Sez. V, ordinanza 11 maggio 2018, n. 11485
Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 31 luglio 2017, n. 19059
Cass. civ. Sez. Un, sentenza 15 luglio 2016, n. 14594
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3.
Procedimento civile – Processo di esecuzione – Espropriazione forzata – Espropriazione presso terzi – Atto di pignoramento presso terzi – Credito pignorato – Regime della prescrizione
L’atto di pignoramento presso terzi ha carattere interruttivo e, se del caso, sospensivo della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943, commi 1, 2 e 3, e 2945, commi 2 e 3, cod. civ., esclusivamente in relazione al diritto fatto valere dal creditore procedente contro il debitore, non in relazione al credito pignorato;
con riguardo al credito oggetto del pignoramento, i singoli atti del procedimento esecutivo portati a conoscenza del terzo o da lui compiuti sono comunque idonei a determinare, sul piano sostanziale, un effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi delle altre disposizioni di cui agli artt. 2943 e ss. cod. civ.;
di conseguenza, la prescrizione del credito pignorato è interrotta, con effetto esclusivamente istantaneo, dalla notificazione al terzo dell’atto di pignoramento e comunque dalla dichiarazione di quantità positiva del terzo, ai sensi dell’art. 2944 cod. civ. (o dall’accertamento giudiziale del suo obbligo), ma non dalla conseguente successiva assegnazione del credito;
nel periodo che intercorre tra il pignoramento e la dichiarazione di quantità positiva del terzo (o l’accertamento giudiziale del suo obbligo), e tra quest’ultimo evento e l’assegnazione, peraltro, la prescrizione non decorre ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., in quanto il diritto non può essere fatto valere né dal creditore procedente né dal debitore esecutato; essa ricomincia a decorrere dal momento in cui il credito assegnato può essere fatto valere dal creditore assegnatario, cioè, di regola, dal momento della pronuncia dell’ordinanza di assegnazione, se resa in udienza, ovvero dal momento del suo deposito, se resa fuori udienza.
Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 5 marzo 2020, n. 6170 – Pres. De Stefano, Rel. Tatangelo
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2935
Cod. Civ. art. 2943
Cod. Civ. art. 2944
Cod. Civ. art. 2945
Cod. Civ. art. 2953
Cod. Proc. Civ. art. 543
Cod. Proc. Civ. art. 549
Cod. Proc. Civ. art. 615
Cod. Proc. Civ. art. 617
Cod. Proc. Civ. art. 552
Riferimenti giurisprudenziali:
Vedi:
Cass. civ. Sez. III, sentenza 9 maggio 2019, n. 12239
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4.
Procedimento civile – Procedimento sommario di cognizione – Appello – Forma – Ricorso – Tempestività del gravame – Notificazione atto – Rilevanza
In tema di procedimento sommario di cognizione, nel caso in cui l’appello ex art. 702-quater cod. proc. civ. avverso l’ordinanza conclusiva del giudizio sommario ai sensi dell’art. 702-ter cod. proc. civ., anziché con citazione, venga proposto con ricorso, ai fini della tempestività del gravame, deve aversi riguardo non già alla data del deposito dell’atto, bensì a quella della notificazione dello stesso alla controparte.
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 5 marzo 2020, n. 6318 – Pres. Frasca, Rel. Scrima
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 702-ter
Cod. Proc. Civ. art. 702-quater
Riferimenti giurisprudenziali:
Vedi:
Cass. civ. Sez. Un, sentenza 8 novembre 2018, n. 28575
Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 15 dicembre 2014, n. 26326
Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 26 giugno 2014, n. 14502
Cass. civ. Sez. Un, sentenza 23 settembre 2013, n. 21675
Cass. civ. Sez. Un, sentenza 8 ottobre 2013, n. 22848
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5.
Procedimento civile – Sentenza – Contenuto – Contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza – Conseguenze – Procedura di correzione degli errori materiali – Ammissibilità – Esclusione – Nullità della sentenza – Sussistenza – Fondamento
Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza, poiché non consente di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, non può essere eliminato con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando, invece, la nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 156, comma 2, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte, rilevato nella sentenza impugnata un insanabile contrasto, ha cassato la stessa avendo la corte di merito, nel regolare le spese di giudizio, da un lato dichiarato in motivazione di doverle compensare per la particolarità della questione e per l’abnormità del provvedimento impugnato, e dall’altro condannato in dispositivo parte appellante al pagamento delle spese del grado).
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 6 marzo 2020, n. 6402 – Pres. Scoditti, Rel. Cirillo
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 156
Cod. Proc. Civ. art. 287
Cod. Proc. Civ. art. 288
Riferimenti giurisprudenziali:
Vedi:
Cass. civ. Sez. II, sentenza 12 marzo 2018, n. 5939
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6.
Procedimento civile – Arbitrato – Lodo – Casi di nullità – Lodo contenente «disposizioni contraddittorie» – Oggetto – Contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione – Rilevanza quale vizio del lodo – Ammissibilità – Condizioni
In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista per il lodo che “contiene disposizioni contraddittorie” – l’odierno n. 11 dell’art. 829, comma 1, cod. proc. civ. – dev’essere riferita alle diverse componenti del dispositivo, ovvero alla contraddizione tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza quale vizio del lodo soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione, per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale: ovvero, alla stregua dell’odierno art. 829, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Corte di cassazione, Sezione I, ordinanza 10 marzo 2020, n. 6732 – Pres. Giancola, Rel. Nazzicone
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 829
Riferimenti giurisprudenziali:
Vedi:
Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 4 luglio 2018, n. 17462
Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 5 giugno 2018, n. 14314
Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 28 maggio 2018, n. 13249
Cass. civ. Sez. I, ordinanza 14 febbraio 2018, n. 3654
Cass. civ. Sez. I, ordinanza 13 luglio 2017, n. 17379
Cass. civ. Sez. I, sentenza 28 maggio 2014, n. 11895
Cass. civ. Sez. I, sentenza 21 febbraio 2006, n. 3768
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