Rassegna Giurisprudenza Procedura Civile n. 10/2020

12 Marzo 2020


Newsletter giuridica n. 10/2020 del 17 marzo 2020
a cura del Centro Studi di Primavera Forense

 INDICE DELLE MASSIME

  1. Telecomunicazioni: il tentativo di conciliazione è prescritto a pena di improcedibilità e non di improponibilità 
    Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5464

  2. Appello, parte vittoriosa e liquidazione delle spese della parte contumace
    Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5465

  3.  Appello e riforma di pronuncia coattivamente eseguita: i diritti del debitore esecutato
    Corte di cassazione, Sezione II, ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5518

  4. Cassazione e liquidazione spese per il procedimento di sospensione della sentenza impugnata
    Corte di cassazione, Sezione II, ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5520

  5. Procedimento per la liquidazione dei compensi degli avvocati ed eccezione di incompetenza
    Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 4 marzo 2020, n. 5986

  6. Il giudicato non copre questioni non proponibili in mancanza del fatto giuridico da cui sorgono
    Corte di cassazione, Sezione II, sentenza 4 marzo 2020, n. 6091

  7. Opposizione a decreto ingiuntivo: riconvenzionale su titolo diverso da quello posto a fondamento dell’ingiunzione
    Corte di cassazione, Sezione II, sentenza 4 marzo 2020, n. 6091

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1. 

Procedimento civile – Conciliazione – Controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti – Regime introdotto dalla Delibera 182/02/CONS dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Tentativo di conciliazione – Mancanza – Improcedibilità – Sussistenza – Improponibilità – Esclusione

In tema di controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti, nel regime introdotto dalla Delibera 182/02/CONS dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 3 del relativo Allegato A deve intendersi prescritto a pena di improcedibilità, sicché, laddove non esperito, il giudice procedente, sia in primo grado che in appello, non deve dichiarare improponibile l’azione, ma deve dichiararne l’improcedibilità sino a quando non sia spirato il termine per darvi corso o non si sia preso atto del fallimento del tentativo medesimo; in questi casi, fatta comunque salva l’originaria introduzione dell’azione agli effetti sostanziali e processuali, il processo riprende con la rinnovazione del giudizio (Nel caso di specie, la Suprema Corte, in applicazione dell’enunciato principio, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale, riformando la sentenza di condanna pronunciata in primo grado, aveva dichiarato improponibile – per omesso previo esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi al Comitato regionale per le comunicazioni – la domanda di risarcimento danni per il mancato funzionamento dell’utenza telefonica avanzata dal ricorrente nei confronti dell’impresa di telecomunicazioni).

Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5464 – Pres. Frasca, Rel. De Stefano

Riferimenti normativi:

Legge, 31/07/1997, n. 249, art. 1 

Riferimenti giurisprudenziali:    

Vedi:

Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 21 febbraio 2012, n. 2536

Cass. civ. Sez. III, sentenza 27 giugno 2011, n. 14103

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2.

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Parte vittoriosa ma contumace nel primo grado di giudizio – Spese processuali – Liquidazione – Cassazione senza rinvio – Fondamento

La statuizione con la quale il giudice liquidi, in favore della parte vittoriosa in appello, le spese processuali del primo grado di giudizio, nel quale la stessa era rimasta contumace, va cassata senza rinvio, in applicazione dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., in quanto, pur essendo espressione di un potere officioso del giudice, la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa che non si sia difesa e non abbia, quindi, sopportato il corrispondente carico non può essere disposta ed è assimilabile ad una pronuncia resa in mancanza del suddetto potere. A tal fine, è irrilevante la circostanza che la contumacia in primo grado sia o possa essere stata involontaria: tanto non toglie che, volontariamente o meno, la parte contumace non abbia espletato attività difensiva di alcun tipo in primo grado, per la quale quindi non può essere remunerato.

Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5465 – Pres. Frasca, Rel. De Stefano

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 91

Cod. Proc. Civ. art. 382

Riferimenti giurisprudenziali:    

Vedi:

Cass. civ. Sez. III, sentenza 26 febbraio 2018, n. 16786

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2.

Procedimento civile – Processo di esecuzione – Riforma in grado di appello di sentenza già coattivamente eseguita – Conseguenze – Somme versate dall’esecutato a titolo di rifusione all’esecutante delle spese di esecuzione – Diritto al rimborso – Sussistenza – Stato soggettivo dell’esecutante – Rilevanza – Esclusione

Allorché venga riformata in appello una sentenza già posta in esecuzione forzata, il debitore esecutato ha diritto alla restituzione non solo del capitale pagato sulla base del titolo successivamente riformato, ma anche delle somme corrisposte a titolo di rifusione delle spese del giudizio di esecuzione sostenute dal creditore esecutante, e ciò a prescindere dallo stato soggettivo di buona o mala fede di quest’ultimo.

Corte di cassazione, Sezione II, ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5518 – Pres. San Giorgio, Rel. Bellini

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 91

Cod. Proc. Civ. art. 95

Riferimenti giurisprudenziali:    

Vedi:

Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 3 febbraio 2016, n. 2135

Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 18 ottobre 2011, n. 21561

Cass. civ. Sez. III, sentenza 14 ottobre 2008, n. 25143

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3.

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Spese giudiziali – Procedimento per la sospensione della sentenza impugnata – Liquidazione – Ammissibilità – Condizioni

Tra le spese del giudizio di Cassazione vanno liquidate, ove richieste dall’interessato con specifica e documentata istanza, che deve comprendere gli atti relativi, i quali debbono prodursi nel rispetto dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2, anche quelle inerenti al procedimento per la sospensione della sentenza impugnata, di cui all’art. 373 cod. proc. civ. Ciò, salvo il caso di accoglimento del ricorso e rimessione da parte della Corte al giudice di rinvio della statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale eventualità anche le spese del detto procedimento si intendono rimesse al giudice di rinvio.

Corte di cassazione, Sezione II, ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5520 – Pres. San Giorgio, Rel. Bellini

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 91

Cod. Proc. Civ. art. 92

Cod. Proc. Civ. art. 372

Cod. Proc. Civ. art. 373

Riferimenti giurisprudenziali:    

Vedi:

Cass. civ. Sez. III, ordinanza 11 febbraio 2009, n. 3341

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4.

Procedimento civile – Procedimenti speciali – Procedimento per la liquidazione dei compensi degli avvocati – Disciplina applicabile – Rito sommario di cognizione – Eccezione di incompetenza – Formulazione tempestiva – Necessità

Nei procedimenti per la liquidazione dei compensi degli avvocati, cui è applicabile l’art. 14, del D.lgs. n. 150 del 2011, la competenza del giudice adito per il processo fissata dal secondo comma della citata disposizione, non ha carattere né funzionale, né inderogabile, non essendo prevista come tale da una espressa disposizione di legge e non essendo connessa alla funzione del giudice dinanzi al quale è svolto il patrocinio, subendo inoltre gli effetti della connessione. In particolare, ai sensi degli artt. 14 e 3, del citato D.lgs. al procedimento di liquidazione dei compensi del difensore si applica il rito sommario di cognizione, con esclusione delle sole disposizioni di cui all’art. 702-ter, comma secondo e terzo, per cui, ai sensi dell’art. 702-bis, comma quarto, il convenuto è tenuto a costituirsi in cancelleria, nel termine stabilito con il decreto di fissazione della prima udienza, proponendo a pena di decadenza le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, inclusa l’eccezione di incompetenza – salvo che nei casi di cui all’art. 28 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la S.C. ha cassato con rinvio l’ordinanza impugnata con la quale il tribunale adito aveva erroneamente preso in esame e ritenuto fondata la questione di competenza sollevata solo nella memoria depositata dal resistente senza rilevare la tardività dell’eccezione e della natura derogabile della stessa ex art. 14, comma 2, del citato D.lgs. n. 150 del 2011). 

Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 4 marzo 2020, n. 5986 – Pres. D’Ascola, Rel. Fortunato

Riferimenti normativi:

D.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, art. 14

Cod. Proc. Civ. art. 28

Cod. Proc. Civ. art. 702-bis

Cod. Proc. Civ. art. 702-ter

Riferimenti giurisprudenziali:    

Vedi:

Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 5 giugno 2019, n. 15300

Cass. civ. Sez. Un, sentenza 23 febbraio 2018, n. 4485

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5.

Procedimento civile – Cosa giudicata civile – Giudicato – Oggetto – questioni non proponibili in mancanza del fatto giuridico da cui scaturiscono – Esclusione

Il giudicato copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, ma non può spiegare i suoi effetti in ordine alle questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono.

Corte di cassazione, Sezione II, sentenza 4 marzo 2020, n. 6091 – Pres. San Giorgio, Rel. Varrone

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 2909

Cod. Proc. Civ. art. 324

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6.

Procedimento civile – Procedimento di ingiunzione – Giudizio di opposizione – Natura ed oggetto – Opponente – Formulazione domanda riconvenzionale – Titolo diverso rispetto a quello posto a fondamento della ingiunzione – Ammissibilità – Limiti e condizioni

L’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall’opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l’opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l’onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l’esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, potendo quest’ultimo proporre domanda riconvenzionale a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra titolo fatto valere con l’ingiunzione e domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuno la celebrazione del “simultaneus processus”.

Corte di cassazione, Sezione II, sentenza 4 marzo 2020, n. 6091 – Pres. San Giorgio, Rel. Varrone

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 633

Cod. Proc. Civ. art. 645

Riferimenti giurisprudenziali:    

Vedi:

Cass. civ. Sez. II, sentenza 25 febbraio 2019, n. 5415

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