Rassegna Giurisprudenza Procedura Civile n. 08/2020

2 Marzo 2020


Newsletter giuridica n. 08/2020 del 3 marzo 2020
a cura del Centro Studi di Primavera Forense

 INDICE DELLE MASSIME

Procedimento civile – Mediazione obbligatoria – Mediazione demandata dal giudice – Invito del giudice – Contenuto 

Procedimento civile – Processo per l’equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo – Fallimento 

Procedimento civile – Patrocinio a spese dello Stato – Giudizio di cassazione – Revoca del provvedimento di ammissione

Procedimento civile – Patrocinio a spese dello Stato – Versamento del c.d. “raddoppio del contributo unificato” 

Procedimento civile – Mezzi di prova – Consulenza tecnica – Scelta del consulente tecnico d’ufficio 

Procedimento civile – Procedimento di ingiunzione – Giudizio di opposizione – Opposizione tardiva – Caso fortuito

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Sentenza di riforma – Obblighi restitutori  – Condizioni

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Procedimento civile – Mediazione obbligatoria – Mediazione demandata dal giudice – Invito del giudice di appello ad attivare la procedura di mediazione – Contenuto del provvedimento – Omessa indicazione del termine di quindici giorni e della relativa disposizione di legge che lo prevede – Conseguenze – Vizio di mera irregolarità formale – Sussistenza – Fattispecie inerente a credito vantato da un avvocato per prestazioni di assistenza e consulenza rese nei confronti di una s.p.a. ammessa al regime di amministrazione straordinaria

L’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, prevede il termine fisso di quindici giorni per l’avvio del procedimento di mediazione, onde la sua omessa indicazione nel provvedimento di invito non è idonea a creare alcuna incertezza in capo alle parti e costituisce, al massimo, una mera irregolarità formale.
Identico ragionamento vale per la mancata indicazione della norma in esame nell’invito formulato dal giudice d’appello poiché risulta comunque chiara l’intenzione di quest’ultimo di avviare le parti alla speciale procedura di conciliazione prevista dal suddetto decreto (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale, a fronte di un provvedimento di invito ad attivare la procedura di mediazione non contenente l’espressa assegnazione alle parti del termine di 15 giorni per l’avvio della stessa previsto dall’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 28 del 2010, lo specifico richiamo a tale norma e l’avviso alle parti circa le conseguenze della mancata ottemperanza, aveva dichiarato improcedibile il gravame per mancata ottemperanza all’invito medesimo rivolto alle parti all’udienza di prima comparizione e reiterato anche alla successiva udienza).

Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 6 febbraio 2020, n. 2775 – Pres. Lombardo, Rel. Oliva

Riferimenti normativi:

D.lgs. 04/03/2010, n. 28 art. 5

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Procedimento civile – Processi e procedimenti esclusivi – Processo per l’equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo – Procedure fallimentari – Durata – Computo – Procedure di media complessità – Cinque anni – Procedure notevolmente complesse – Sette anni – Condizioni

In tema di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, ex art. 2, comma 2, della legge n. 89 del 2001, la durata delle procedure fallimentari, secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, è di cinque anni nel caso di media complessità e, in ogni caso, per quelle notevolmente complesse – a causa del numero dei creditori, della particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.), della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti – non può superare la durata complessiva di sette anni (Nel caso di specie, in applicazione dell’enunciato principio, la Suprema Corte ha cassato con rinvio il decreto con cui la corte territoriale aveva determinato la durata ragionevole della procedura fallimentare che ha coinvolto i ricorrenti nel più lungo lasso temporale di tredici anni, non potendo trovare ingresso, a fronte del predetto limite massimo di sette anni, le circostanze addotte dalla medesima corte e correlate alla mancanza delle scritture contabili, al vano esperimento dei tentativi di vendita ed alla durata di giudizi incidentali).

Corte di cassazione, Sezione II, ordinanza 18 febbraio 2020, n. 4017 – Pres. Petitti, Rel. Abete

Riferimenti normativi:

Legge 24/03/2001, n. 89, art. 2

Regio Decreto, 16 marzo 1942 n. 267, art. 1

Riferimenti giurisprudenziali:    

Conformi:

Cass. civ. Sez. II, ordinanza 31 marzo 2014, n. 7469

Cass. civ. Sez. VI, sentenza 28 maggio 2012, n. 8468

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Procedimento civile – Parti e difensori – Spese giudiziali – Patrocinio a spese dello Stato – Processo civile – Revoca del provvedimento di ammissione al detto patrocinio – Competenza – Giudizio di cassazione – Enunciazione principi di diritto a composizione di contrasto giurisprudenziale

In tema di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione al detto patrocinio spetta, per il giudizio di cassazione, al giudice di rinvio ovvero – nel caso di mancato rinvio – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Salvo il caso in cui la causa sia stata rimessa al giudice di rinvio, il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 388 cod. proc. civ., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 136 T.U.S.G. per la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato cui una delle parti sia stata ammessa.

Corte di cassazione, Sezioni Un, sentenza 20 febbraio 2020, n. 4315 – Pres. Bisogni, Rel. Lombardo

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 388

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 

Riferimenti giurisprudenziali:    

Conformi:

Cass. civ. Sez. II, ordinanza interlocutoria 22 gennaio 2019, n. 1664

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Procedimento civile – Parti e difensori – Spese giudiziali – Patrocinio a spese dello Stato – Ammissione – Impugnazioni – Versamento del c.d. “raddoppio del contributo unificato” – Enunciazione principi di diritto a composizione di contrasto giurisprudenziale

L’ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario; pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario.
La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a “due presupposti”, il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall’aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell’obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell’iscrizione della causa a ruolo. L’attestazione del giudice dell’impugnazione, ai sensi all’art. 13, comma 1-quater, secondo periodo, T.U.S.G., riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all’amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo.
Il giudice dell’impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione), dovendo invece rendere l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono. 
Poiché l’obbligo di versare un importo “ulteriore” del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell’obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell’impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell’obbligo di versare il contributo unificato iniziale. Il giudice dell’impugnazione, ogni volta che pronunci l’integrale rigetto o l’inammissibilità o la improcedibilità dell’impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest’ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo.

Corte di cassazione, Sezioni Un, sentenza 20 febbraio 2020, n. 4315 – Pres. Bisogni, Rel. Lombardo

Riferimenti normativi:

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13

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Procedimento civile – Mezzi di prova – Consulenza tecnica – Scelta del consulente tecnico d’ufficio – Materia di competenza di consulenti di uno specifico albo professionale – Consulente d’ufficio appartenente ad un altro albo – Insindacabilità della scelta

Le norme relative alla scelta del consulente tecnico d’ufficio hanno natura e finalità esclusivamente direttive, essendo la scelta riservata, anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza del consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste, all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Ne consegue che la decisione di affidare l’incarico ad un professionista (nella specie, geometra) iscritto ad un altro diverso da quello competente per la materia al quale si riferisce la consulenza (nella specie, ingegneri), ovvero non iscritto in alcun albo professionale, non è censurabile in sede di legittimità e non richiede specifica motivazione.

Corte di cassazione, Sezione II, sentenza 20 febbraio 2020, n. 4439 – Pres. Manna, Rel. De Marzo

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 61 

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 13

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 22

Regio Decr. 11/02/1929 n. 274 art. 16

Regio Decr. 11/02/1929 n. 274 art. 17

Regio Decr. 11/02/1929 n. 274 art. 18

Riferimenti giurisprudenziali:    

Conformi:

Cass. civ. Sez. I, sentenza 28 settembre 2015, n. 19173

Cass. civ. Sez. III, sentenza 12 marzo 2010, n. 6050

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Procedimento civile – Procedimento di ingiunzione – Giudizio di opposizione – Opposizione tardiva – Evento oggettivo e non prevedibile – Caso fortuito – Mancata conoscenza da parte dell’ingiunto senza sua colpa dei documenti contenuti nel fascicolo monitorio – Ammissibilità dell’opposizione tardiva – Sussistenza – Fondamento

Deve ritenersi ammissibile l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo di cui all’art. 650 cod. proc. civ., allorquando – per causa riconducibile ad un evento oggettivo e non prevedibile, successivo all’emissione del decreto monitorio, integrante un caso fortuito (nella fattispecie l’invio, per un mero disguido della cancelleria, del fascicolo monitorio ad un altro ufficio prima della scadenza del termine previsto dall’art. 641, comma 1, cod. proc. civ., con la sua successiva restituzione oltre detto termine), secondo la portata assunta dalla citata norma a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 1976 – l’ingiunto non abbia potuto avere conoscenza, senza sua colpa, entro il citato termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo dei documenti contenuti nel fascicolo monitorio (posti a fondamento del ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. e da restare depositati in cancelleria, unitamente all’originale del ricorso e dell’emesso decreto), così rimanendo impedita l’esercitabilità del suo pieno ed effettivo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, ai fini della proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo.

Corte di cassazione, Sezione II, sentenza 20 febbraio 2020, n. 4448 – Pres. Manna, Rel. Carrato

Riferimenti normativi:

Cost. art. 24

Cod. Proc. Civ. art. 633

Cod. Proc. Civ. art. 641

Cod. Proc. Civ. art. 650

Riferimenti giurisprudenziali:    

Vedi:

Corte Cost. sentenza 20 maggio 1976, n. 120

Cass. civ. Sez. I, sentenza 28 dicembre 1995, n. 13132

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Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Sentenza di riforma di quella di primo grado – Conseguenti obblighi restitutori – Espressa statuizione di condanna alla restituzione – Necessità – Formulazione di tale domanda in appello – Ammissibilità – Forme e modalità – Precisazione delle conclusioni – Idoneità – Violazione – Effetti

La sentenza d’appello che, in riforma quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un’espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all’uopo che il “solvens” attivi un autonomo giudizio, ovvero che formuli in sede di gravame – per evidenti ragioni di economia processuale ed analogamente a quanto disposto dagli artt. 96, comma 2 e 402, comma 1, cod. proc. civ. – un’apposita domanda in tal senso. Sotto tale profilo, la restituzione di quanto pagato in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva può chiedersi, per la prima volta, con lo stesso atto di appello avverso quest’ultima, anche in sede di precisazione delle conclusioni, non potendo tale domanda considerarsi nuova e, quindi, preclusa, sicché il giudice del gravame che ometta di pronunciarsi sulla stessa incorre nella violazione di cui all’art. 112 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata in applicazione degli enunciati principi, avendo parte ricorrente adeguatamente allegato, nel rispetto degli oneri allo stesso imposti dall’art. 366 n. 6, cod. proc. civ. la circostanza dell’avvenuta proposizione in appello della domanda avente ad oggetto la condanna della controparte alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado successivamente riformata, e non avendo il giudice a quo, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., adottato alcuna statuizione al riguardo).

Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 25 febbraio 2020, n. 4928 – Pres. Frasca, Rel. Dell’Utri

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 96

Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 336

Cod. Proc. Civ. art. 345

Cod. Proc. Civ. art. 402

Riferimenti giurisprudenziali:    

Conforme:

Cass. civ. Sez. III, sentenza 16 giugno 2016, n. 12387

Cass. civ. Sez. III, sentenza 31 marzo 2015, n. 6457

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