Newsletter giuridica n. 04/2020 del 6 febbraio 2020
a cura del Centro Studi di Primavera Forense
Corte di cassazione, Sezione II, ordinanza 16 gennaio 2020, n. 779 Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Sentenza impugnata – Produzione incompleta |
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 17 gennaio 2020, n. 1004 Procedimento civile – Processo di esecuzione – Espropriazione forzata – Espropriazione presso terzi – Spese di registrazione |
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 17 gennaio 2020, n. 1004 Procedimento civile – Processo di esecuzione – Espropriazione forzata – Spese dell’esecuzione |
Corte di cassazione, Sezione II, ordinanza 20 gennaio 2020, n. 1079 Procedimento civile – Domanda giudiziale – Interpretazione e qualificazione giuridica – Contenuto sostanziale della pretesa |
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 20 gennaio 2020, n. 1141 Procedimento civile – Parti – Pluralità di parti – Litisconsorzio – Azione revocatoria – Di costituzione di fondo patrimoniale |
Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 21 gennaio 2020, n. 1149 Procedimento civile – Poteri del giudice – Eccezione di prescrizione – Accoglimento – Ragione giuridica diversa |
Corte di cassazione, Sezione III, Sentenza 21 gennaio 2020, n. 1160 Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Iscrizione a ruolo – Atto diverso – Nullità non sanabile |
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Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Sentenza impugnata – Produzione incompleta – Procedibilità dell’impugnazione – Condizioni
In tema di ricorso per cassazione, la produzione incompleta della sentenza impugnata non è causa di improcedibilità del ricorso laddove, per il principio di idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo sancito dall’art. 156, comma 3 cod. proc. civ., sia possibile comunque scrutinare l’impugnazione sulla base della pur incompleta copia prodotta per essere l’oggetto cui la prima si riferisce desumibile dalla parte di sentenza risultante dalla copia.
Corte di cassazione, Sezione II, ordinanza 16 gennaio 2020, n. 779 – Pres. Correnti, Rel. Casadonte
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 156
Cod. Proc. Civ. art. 369
Riferimenti giurisprudenziali:
Conformi:
Cass. civ. Sez. Un, sentenza 3 ottobre 2016, n. 19675
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Procedimento civile – Processo di esecuzione – Espropriazione forzata – Espropriazione presso terzi – Ordinanza di assegnazione – Spese di registrazione – Inclusione nelle spese di esecuzione – Conseguenze sul piano processuale
Laddove il giudice dell’esecuzione, all’esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, pronunci ordinanza di assegnazione contenente l’espresso addebito al debitore esecutato (oltre che dei crediti posti in esecuzione nonché delle spese di precetto ed esecuzione, e in aggiunta a queste ultime) delle spese di registrazione dell’ordinanza stessa, il relativo importo deve ritenersi ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell’art. 95 cod. proc. civ., onde esso può essere preteso dal creditore in sede di escussione del terzo (nei limiti della capienza del credito assegnato); di conseguenza, sussiste difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore per le indicate spese di registrazione, avendo egli già conseguito la piena soddisfazione nei confronti di quest’ultimo, direttamente in sede esecutiva.
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 17 gennaio 2020, n. 1004 – Pres. Frasca, Rel. Tatangelo
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 95
Cod. Proc. Civ. art. 553
D.P.R. 26/04/1986, n. 131, art. 13
D.P.R. 26/04/1986, n. 131, art. 37
Riferimenti giurisprudenziali:
Vedi:
Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 20 febbraio 2019, n. 4964
Cass. civ. Sez. III, sentenza 20 novembre 2018, n. 29855
Cass. civ. Sez. III, sentenza 5 ottobre 2018, n. 24571
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Procedimento civile – Processo di esecuzione – Espropriazione forzata – Spese dell’esecuzione – Provvedimento di liquidazione – forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo esecutivo – Esclusione – Conseguenze in caso di insoddisfazione – Ripetibilità da parte del creditore – Esclusione
Il provvedimento di liquidazione delle spese dell’esecuzione implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili dal creditore.
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 17 gennaio 2020, n. 1004 – Pres. Frasca, Rel. Tatangelo
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 95
Cod. Proc. Civ. art. 553
D.P.R. 26/04/1986, n. 131, art. 13
D.P.R. 26/04/1986, n. 131, art. 37
Riferimenti giurisprudenziali:
Vedi:
Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 20 febbraio 2019, n. 4964
Cass. civ. Sez. III, sentenza 20 novembre 2018, n. 29855
Cass. civ. Sez. III, sentenza 5 ottobre 2018, n. 24571
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Procedimento civile – Domanda giudiziale – Interpretazione e qualificazione giuridica della domanda giudiziale – Poteri del giudice di merito – Considerazione del contenuto sostanziale della domanda – Necessità
Il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale.
Corte di cassazione, Sezione II, ordinanza 20 gennaio 2020, n. 1079 – Pres. Sangiorgio, Rel. Falaschi
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 99
Cod. Proc. Civ. art. 112
Riferimenti giurisprudenziali:
Vedi:
Cass. civ. Sez. III, sentenza 12 dicembre 2014, n. 26159
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Procedimento civile – Parti – Pluralità di parti – Litisconsorzio – Azione revocatoria – Di costituzione di fondo patrimoniale – Stipula da parte di entrambi i coniugi – Coniuge non debitore e non proprietario dei beni – Litisconsorzio necessario – Sussistenza – Fondamento
In tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all’accoglimento della domanda revocatoria.
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 20 gennaio 2020, n. 1141 – Pres. Frasca, Rel. Porreca
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 168
Cod. Civ. art. 2901
Cod. Proc. Civ. art. 102
Riferimenti giurisprudenziali:
Conformi:
Cass. civ. Sez. III, ordinanza 24 settembre 2019, n. 23638
Cass. civ. Sez. III, sentenza 3 agosto 2017, n. 19330
Cass. civ. Sez. III, sentenza 18 ottobre 2011, n. 21494
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Procedimento civile – Poteri del giudice – Regime della prescrizione – Eccezione di prescrizione ordinaria del diritto azionato – Accoglimento da parte del giudice in forza di una ragione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte – Principio dispositivo e di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato – Violazione – Configurabilità – Esclusione – Fondamento
Non viola il principio dispositivo di cui all’art. 2938 cod. civ., né quello di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ., la decisione del giudice di merito che accolga l’eccezione di prescrizione ordinaria del diritto azionato sulla base di una ragione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte che ha formulato l’eccezione (ad esempio, ritenendo che un determinato atto sia privo di efficacia interruttiva). Infatti, in base al principio iura novit curia, spetta al giudice individuare gli effetti giuridici dei singoli atti indicati dalle parti, attribuendo o negando a ciascuno di essi efficacia interruttiva o sospensiva della prescrizione, mentre la tutela del contraddittorio è assicurata ponendo la parte contro la quale è formulata l’eccezione nelle condizioni di difendersi deducendo l’esistenza di eventuali atti rilevanti ex artt. 2941, 2942, 2943 e 2944 cod. civ. per tutto l’arco temporale preso in considerazione dal giudice.
Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 21 gennaio 2020, n. 1149 – Pres. Vivaldi, Rel. D’Arrigo
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2938
Cod. Civ. art. 2941
Cod. Civ. art. 2942
Cod. Civ. art. 2943
Cod. Civ. art. 2944
Cod. Proc. Civ. art. 112
Riferimenti giurisprudenziali:
Conformi:
Cass. civ. Sez. I, sentenza 27 luglio 2016, n. 15631
Cass. civ. Sez. I, sentenza 22 maggio 2007, n. 11843
Cass. civ. Sez. Un, sentenza 25 luglio 2002, n. 10955
Cass. civ. Sez. L, sentenza 26 luglio 2000, n. 9825
Vedi:
Cass. civ. Sez. L, sentenza 11 dicembre 1999, n. 13898
Difformi:
Cass. civ. Sez. L, sentenza 15 maggio 2000, n. 6261
Cass. civ. Sez. L, sentenza 8 aprile 2000, n. 4456
Cass. civ. Sez. Un, sentenza 3 aprile 1989, n. 1607
Cass. civ. Sez. L, sentenza 7 dicembre 1996, n. 10904
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Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Iscrizione a ruolo – Atto diverso da quello che si sarebbe dovuto iscrivere – Improcedibilità dell’impugnazione – Insussistenza – Nullità non sanabile – Sussistenza – Fondamento
L’iscrizione a ruolo di un atto diverso da quello che si sarebbe dovuto iscrivere, pur non determinando l’improcedibilità dell’impugnazione, dà luogo ad una nullità non sanabile, in quanto radicalmente inidonea al raggiungimento dello scopo. In particolare, non può accordarsi efficacia sanata alla successiva “sostituzione” dell’atto sbagliato con quello esatto. Infatti, pur volendosi ammettere che, in linea di massima, sia possibile sostituire, nel rispetto dei relativi termini di decadenza, un atto processuale contenente un errore o un refuso con una versione emendata del medesimo atto, una simile sostituzione deve ritenersi esclusa con riferimento all’atto introduttivo del giudizio. Ciò in quanto l’atto introduttivo contiene gli elementi identificativi della lite, con riferimento non solo alla descrizione del petitum e della causa petendi, ma anche delle generalità delle parti in causa e della data della vocatio in ius. Tali elementi, essendo essenziali per l’esercizio del diritto di difesa della controparte, comporta che la successiva alterazione degli stessi (attuata mediante la sostituzione all’atto originario di un nuovo atto modificato in uno o più di questi punti) non determina il raggiungimento dello scopo, bensì una inammissibile lesione dei diritti processuali dell’avversario.
Corte di cassazione, Sezione III, Sentenza 21 gennaio 2020, n. 1160 – Pres. Vivaldi, Rel. D’Arrigo
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 156
Cod. Proc. Civ. art. 342
Cod. Proc. Civ. art. 347
Cod. Proc. Civ. art. 348
Riferimenti giurisprudenziali:
Vedi:
Cass. civ. Sez. III, sentenza 8 maggio 2012, n. 6012
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