Newsletter giuridica n. 8/2019 dell’11 dicembre 2019
a cura del Centro Studi di Primavera Forense
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Corte di cassazione, Sezione III, ordinanza 22 novembre 2019, n. 30519 | Procedimento civile – Spese giudiziali – Chiamata del terzo in garanzia |
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 26 novembre 2019, n. 30745 | Procedimento civile – Istruzione della causa – Prima udienza di trattazione |
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 26 novembre 2019, n. 30745 | Procedimento civile – Decisione della causa – Deliberazione – Ordine di trattazione delle questioni |
Corte di cassazione, Sezione II, sentenza 26 novembre 2019, n. 30850 | Procedimento civile – Procedimento sommario di cognizione – Decisione ed impugnazione |
Corte di cassazione, Sezione L, sentenza 27 novembre 2019, n. 30995 | Procedimento civile – Mezzi di prova – Prova testimoniale – Incapacità a testimoniare |
Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 28 novembre 2019, n. 31071 | Contratti – Assicurazione – Responsabilità civile – Assicuratore – Prescrizione |
Corte di cassazione, Sezione II, ordinanza 28 novembre 2019, n. 31188 | Procedimento civile – Sentenza – Contenuto – Sentenza emessa ex art. 281-sexies c.p.c. |
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Procedimento civile – Spese giudiziali – Chiamata del terzo in garanzia – Incidenza delle spese del chiamato – Spettanza a carico della parte rimasta soccombente – Fondamento
In tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l’attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo.
Corte di cassazione, Sezione III, ordinanza 22 novembre 2019, n. 30519 – Pres. Amendola, Rel. Cricenti
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 91
Cod. Proc. Civ. art. 92
Cod. Proc. Civ. art. 106
Cod. Proc. Civ. art. 269
Riferimenti giurisprudenziali:
Conforme:
Cass. civ. Sez. VI, sentenza 8 febbraio 2016, n. 2492
Cass. civ. Sez. II, sentenza 10 novembre 2011, n. 23552
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Procedimento civile – Istruzione della causa – Prima udienza di trattazione – Art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. – Ambito di operatività – Deposito memorie – Oggetto – Limiti – Facoltà dell’attore – Proposizione domande ed eccezioni conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto – Insussistenza – Fondamento
La memoria di cui all’art. 183, comma sesto, n. 1, cod. proc. civ., consente all’attore di precisare e modificare le domande “già proposte”, ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno invece proposte a pena di decadenza entro la prima udienza di trattazione.
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 26 novembre 2019, n. 30745 – Pres. Frasca, Rel. Rossetti
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 183
Riferimenti giurisprudenziali:
Conforme:
Cass. civ. Sez. I, sentenza 13 maggio 2016, n. 9880
Cass. civ. Sez. III, sentenza 12 novembre 2013, n. 25409
Cass. civ. Sez. Un, sentenza 14 febbraio 2011, n. 3567
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Procedimento civile – Decisione della causa – Deliberazione – Ordine di trattazione delle questioni – Questioni pregiudiziali di rito – Esame preliminare – Necessità – Inosservanza – Nullità del procedimento – Sanatoria – Condizioni
L’ordine di trattazione delle questioni, imposto dall’art. 276, comma secondo, cod. proc. civ., mentre lascia libero il giudice di trascegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene “più liquida”, gli impone per contro di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito. La violazione di
tale regola costituisce una causa di nullità del procedimento, che resta tuttavia sanata se non venga fatta valere con l’impugnazione o, nel caso in cui la parte che ne risulti svantaggiata sia quella vittoriosa in primo grado ed appellata, con l’appello incidentale.
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 26 novembre 2019, n. 30745 – Pres. Frasca, Rel. Rossetti
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 276
Riferimenti giurisprudenziali:
Vedi:
Cass. civ. Sez. Un, sentenza 12 maggio 2017, n. 11799
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Procedimento civile – Procedimento sommario di cognizione – Decisione ed impugnazione – Accoglimento della domanda – Provvedimento conclusivo di merito – Errato “nomen juris” – Regime di impugnazione – Individuazione
L’errato “nomen juris” di sentenza attribuito al provvedimento conclusivo di merito con cui viene accolta una domanda proposta ai sensi degli artt. 702-bis e ss. cod. proc. civ., all’esito di giudizio interamente svoltosi secondo le regole del procedimento sommario di cognizione, senza che risulti una consapevole scelta del giudice di qualificare diversamente l’azione o di convertire il rito in ordinario, non comporta l’applicazione del termine d’impugnazione di sei mesi, previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., restando comunque l’appello soggetto al regime suo proprio di cui all’art.702-quater cod. proc. civ.
Corte di cassazione, Sezione II, sentenza 26 novembre 2019, n. 30850 – Pres. Petitti, Rel. Scarpa
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 327
Cod. Proc. Civ. art. 702-bis
Cod. Proc. Civ. art. 702-quater
Riferimenti giurisprudenziali:
Vedi:
Cass. civ. Sez. III, ordinanza 27 giugno 2018, n. 16893
Cass. civ. Sez. II, sentenza 6 giugno 2018, n. 14478
Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 9 maggio 2017, n. 11331
Cass. civ. Sez. I, sentenza 15 gennaio 2016, n. 623
Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 9 ottobre 2015, n. 20385
Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 8 marzo 2012, n. 3672
Cass. civ. Sez. Un, sentenza 11 gennaio 2011, n. 390
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Procedimento civile – Mezzi di prova – Prova testimoniale – Incapacità a testimoniare – Testimonianza resa da persona incapace – Conseguenze – Nullità relativa – Configurabilità – Eccezione da proporsi subito dopo l’assunzione della prova e da riproporsi in sede di precisazione delle conclusioni e di gravame – Necessità – Difetto della relativa eccezione – Sanatoria per acquiescenza rilevabile d’ufficio – Sussistenza
La nullità della testimonianza resa da persona che si pretende incapace (in quanto portatrice di un interesse che avrebbe potuto legittimare il suo intervento in giudizio) deve essere eccepita subito dopo l’espletamento della prova, ai sensi dell’art. 157, comma 2, cod. proc. civ. (salvo che il difensore della parte interessata non sia stato presente all’assunzione del mezzo istruttorio, nel qual caso la nullità può essere eccepita nell’udienza successiva), sicché, in mancanza di tempestiva eccezione, deve intendersi sanata, senza che la preventiva eccezione di incapacità a testimoniare, proposta a norma dell’art. 246 cod. proc. civ., possa ritenersi comprensiva dell’eccezione di nullità della testimonianza comunque ammessa ed assunta nonostante la previa opposizione. Ove, poi, l’eccezione di nullità della testimonianza resa dall’incapace venga respinta, la parte interessata ha l’onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi la medesima, in caso contrario, ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza, rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.
Corte di cassazione, Sezione L, sentenza 27 novembre 2019, n. 30995 – Pres. Napoletano, Rel. Torrice
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 157
Cod. Proc. Civ. art. 246
Riferimenti giurisprudenziali:
Vedi:
Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 10 aprile 2019, n. 10120
Cass. civ. Sez. Un, sentenza 23 aprile 2013, n. 21670
Cass. civ. Sez. III, sentenza 30 ottobre 2009, n. 23054
Cass. civ. Sez. I, sentenza 3 aprile 2007, n. 8358
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Contratti – Assicurazione – Responsabilità civile – Assicuratore – Chiamata in giudizio da parte dell’assicurato – Legittimazione ad eccepire la prescrizione diritto vantato dal terzo danneggiato nei confronti dell’assicurato – Sussistenza – Formulazione tardiva dell’eccezione di prescrizione da parte dell’assicurato – Irrilevanza
L’assicuratore della responsabilità civile (non obbligatoria) dell’autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall’assicurato, è legittimato a sollevare l’eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato nei confronti dell’assicurato. Tale eccezione, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell’assicurato, quand’anche quest’ultimo l’abbia sollevata tardivamente.
Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 28 novembre 2019, n. 31071 – Pres. Sestini, Rel. Rossetti
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2939
Cod. Civ. art. 2952
Riferimenti giurisprudenziali:
Vedi:
Cass. civ. Sez. III, sentenza 9 luglio 2019, n. 18325
Cass. civ. Sez. III, sentenza 28 giugno 2019, n. 17420
Cass. civ. Sez. III, sentenza 13 giugno 2019, n. 15869
Cass. civ. Sez. III, sentenza 22 marzo 2007, n. 6934
Contra:
Cass. civ. Sez. III, sentenza 9 aprile 2001, n. 5262
Cass. civ. Sez. Un, sentenza 24 luglio 1981, n. 4779
Cass. civ. Sez. III, sentenza 20 febbraio 1976, n. 567
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Procedimento civile – Sentenza – Contenuto – Sentenza emessa ex art. 281 sexies cod. proc. civ. – Lettura del dispositivo in udienza senza contestuale deposito della motivazione – Nullità – Conversione in sentenza ordinaria – Esclusione – Fondamento
La sentenza pronunciata a norma dell’art. 281 sexies cod. proc. civ., con la lettura del dispositivo in udienza ma senza il contestuale deposito della motivazione, è nulla in quanto non conforme al modello previsto dalla norma, dovendosi altresì escludere la sua conversione in una valida sentenza ordinaria poiché la pubblicazione del dispositivo consuma il potere decisorio del giudice, sicché la successiva motivazione è irrilevante in quanto estranea alla struttura dell’atto processuale ormai compiuto.
Corte di cassazione, Sezione II, ordinanza 28 novembre 2019, n. 31188 – Pres. Gorjan, Rel. Giannaccari
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 281-sexies
Riferimenti giurisprudenziali:
Conforme:
Cass. civ. Sez. III, sentenza 30 marzo 2015, n. 6394
Cass. civ. Sez. I, sentenza 14 maggio 2014, n. 10453
Cass. civ. Sez. II, sentenza 11 gennaio 2006, n. 216
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