Newsletter giuridica n. 7/2019 del 3 dicembre 2019
a cura del Centro Studi di Primavera Forense
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 18 novembre 2019, n. 29802 | Procedimento civile – Capacità processuale – Difetto di rappresentanza o di autorizzazione – Poteri officiosi del giudice |
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 18 novembre 2019, n. 29803 | Procedimento civile – Esercizio dell’azione – Principio del contradditorio – Rilievo della tardività dell’impugnazione |
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 18 novembre 2019, n. 29819 | Procedimento civile – Spese giudiziali – Spese sostenute per la consulenza tecnica di parte |
Corte di cassazione, Sezione II, ordinanza 20 novembre 2019, n. 30241 | Procedimento civile – Notificazioni atti processuali – Notificazione impugnazione – Domicilio dichiarato in primo grado |
Corte di cassazione, Sezione II, ordinanza 20 novembre 2019, n. 30247 | Successioni – Accettazione eredità – Beneficio d’inventario – Liquidazione eredità in caso di opposizione – Termine |
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 20 novembre 2019, n. 30299 | Procedimento civile – Parti e difensori – Avvocato – Pagamento spese di registrazione – Diritto al rimborso |
Corte di cassazione, Sezione III, ordinanza 22 novembre 2019, n. 30520 | Procedimento civile – Mediazione obbligatoria – Controversie – Contratti “bancari e finanziari” – Leasing immobiliare |
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Procedimento civile – Capacità processuale – Difetto di rappresentanza o di autorizzazione – Poteri officiosi del giudice – Sanatoria vizi afferenti alla procura alle liti – Verifica officiosa esistenza di altro mandato difensivo – Sussistenza – Fondamento
Ai sensi dell’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. – nella versione introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 – nell’ambito
dei poteri officiosi assegnati al giudice al fine di consentire la sanatoria dei vizi afferenti alla procura alle liti appositamente rilasciata per il giudizio in corso rientra anche quello di verificare d’ufficio se agli atti del processo risulti l’esistenza di un altro mandato difensivo conferito anche per il grado che si sta celebrando, così da rendere superflua la rinnovazione della procura viziata.
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 18 novembre 2019, n. 29802 – Pres. Frasca, Rel. D’Arrigo
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 182
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Procedimento civile – Esercizio dell’azione – Principio del contradditorio – Divieto del giudice di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti – Portata – Limiti – Rilievo della tardività dell’impugnazione o dell’intervenuta decadenza dall’opposizione – Esclusione – Fondamento
Non soggiace al divieto posto dall’art. 101 cod. proc. civ. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio e non
sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell’impugnazione o dell’intervenuta decadenza dall’opposizione. Ciò in quanto l’osservanza dei termini perentori entro cui devono di cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 cod. proc. civ.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 cod. proc. civ.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d’ufficio dell’eventuale violazione di siffatti termini.
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 18 novembre 2019, n. 29803 – Pres. Frasca, Rel. D’Arrigo
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 101
Riferimenti giurisprudenziali:
Vedi:
Cass. civ. Sez. III, sentenza 21 luglio 2016, n. 15019
Cass. civ. Sez. V, sentenza 23 maggio 2014, n. 11453
Cass. civ. Sez. V, sentenza 13 luglio 2012, n. 11928
Cass. civ. Sez. III, sentenza 27 aprile 2010, n. 10062
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Procedimento civile – Spese giudiziali – Spese sostenute per la consulenza tecnica di parte – Ripetibilità in favore della parte vittoriosa – Deroga – Condizioni – Diritto al rimborso – Prova del pagamento – Necessità – Esclusione
Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell’art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue. Tra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all’atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte, in applicazione degli enunciati principi, ha cassato con rinvio la decisione gravata
avendo il giudice del merito negato il rimborso delle spese della consulenza tecnica di parte in favore del ricorrente in assenza della prova del pagamento anziché esercitare il diverso sindacato sulla eccessività o superfluità delle spese stesse).
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 18 novembre 2019, n. 29819 – Pres. Lombardo, Rel. Tedesco
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 91
Cod. Proc. Civ. art. 92
Cod. Proc. Civ. art. 201
Riferimenti giurisprudenziali:
Conformi:
Cass. civ. Sez. III, sentenza 20 febbraio 2015, n. 3380
Cass. civ. Sez. II, sentenza 3 gennaio 2013, n. 84
Cass. civ. Sez. L, sentenza 22 marzo 1984, n. 1907
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Procedimento civile – Notificazioni atti processuali – Impugnazioni – Notificazione dell’impugnazione presso il domicilio dichiarato nel giudizio di primo grado – Esito negativo per l’avvenuto trasferimento dello studio – Efficacia – Esclusione – Parte impugnante – Riattivazione processo notificatorio – Efficacia – Condizioni e limiti
La notificazione dell’impugnazione presso il domicilio dichiarato nel giudizio di primo grado, che abbia avuto esito negativo per l’avvenuto trasferimento dello studio, non ha alcun effetto giuridico. La notifica va infatti effettuata al domicilio reale (quale risulta dall’albo professionale ovvero dagli atti processuali), poiché il dato di riferimento personale prevale su quello topografico. La parte impugnante ha, in tal caso, la facoltà e l’onere di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e la successiva notificazione avrà effetto dalla data di attivazione del procedimento, sempreché detta ripresa sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto – non superiore alla metà del termine per impugnare – tenuti presenti i tempi necessari per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni necessarie a provvedere alla rinnovazione. In tale ipotesi, la possibilità di superare eventuali decadenze è subordinata a due condizioni: l’errore sul domicilio del destinatario non deve essere imputabile al notificante e la nuova notifica deve essere eseguita entro un termine ragionevole (non superiore alla metà di quello stabilito a pena di decadenza).
Corte di cassazione, Sezione II, ordinanza 20 novembre 2019, n. 30241 – Pres. Oricchio, Rel. Fortunato
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 137
Cod. Proc. Civ. art. 153
Cod. Proc. Civ. art. 325
Riferimenti giurisprudenziali:
Vedi:
Cass. civ. Sez. Un, sentenza 15 luglio 2016, n. 14594
Cass. civ. Sez. Un, sentenza 4 luglio 2014, n. 15295
Cass. civ. Sez. Un, sentenza 24 luglio 2009, n. 17352
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Successioni “mortis causa” – Accettazione dell’eredità – Beneficio d’inventario – Liquidazione dell’eredità in caso di opposizione – Invito rivolto dall’erede beneficiato a creditori e legatari a presentare le dichiarazioni di credito – Termine relativo – Carattere perentorio
Il termine previsto dall’art. 498, secondo comma, cod. civ., entro
il quale l’erede beneficiato è tenuto ad invitare i creditori ed i
legatari a presentare le dichiarazioni di credito, è perentorio.
Corte di cassazione, Sezione II, ordinanza 20 novembre 2019, n. 30247 – Pres. Carrato, Rel. Picaroni
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 498
Riferimenti giurisprudenziali:
Vedi:
Cass. civ. Sez. II, sentenza 13 agosto 2018, n. 20713
Cass. civ. Sez. II, sentenza 19 ottobre 1994, n. 8527
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Procedimento civile – Parti e difensori – Avvocato – Pagamento spese di registrazione in luogo delle parti costituite – Diritto al parziale rimborso nei confronti della controparte – Sussistenza – Fondamento
L’avvocato che abbia pagato le spese di registrazione di pronunce in luogo delle parti costituite ha diritto di ottenere dalla controparte il rimborso di un terzo delle somme indebitamente versate. Infatti, vale il principio secondo cui colui che, senza esservi tenuto, adempie un’obbligazione solidale nell’interesse di uno dei coobbligati, acquista, per effetto del pagamento, il diritto di regresso che sarebbe spettato alla persona, nel cui interesse è eseguito il pagamento, nei confronti degli altri condebitori (Nel caso di specie, la Suprema Corte, in applicazione dell’enunciato principio, accogliendo di ricorso di un avvocato, ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata con la quale la corte del merito, sul presupposto che il ricorrente non fosse il procuratore distrattario parte dei giudizi relativi alle sentenze registrate, aveva negato diritto al rimborso ritenendolo privo della legittimazione attiva e dell’interesse ad agire).
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 20 novembre 2019, n. 30299 – Pres. Frasca, Rel. Scoditti
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1203
Cod. Civ. art. 1298
Cod. Civ. art. 1299
Cod. Civ. art. 2036
Cod. Proc. Civ. art. 100
Cod. Proc. Civ. art. 112
Cod. Proc. Civ. art. 115
DPR 26/04/1986 n. 131 art. 37
DPR 26/04/1986 n. 131 art. 57
Riferimenti giurisprudenziali:
Conforme:
Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 19 settembre 2017, n. 21686
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Procedimento civile – Mediazione obbligatoria – Controversie soggette – Materie – Contratti “bancari e finanziari” – Controversia relativa a leasing immobiliare – Assoggettabilità al previso tentativo obbligatorio di conciliazione a pena di improcedibilità della domanda – Necessità – Esclusione – Fondamento
In tema di condizione di procedibilità relativa all’esperimento della mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010, il riferimento della norma ai contratti “bancari e finanziari” contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (D.lgs. n. 385 del 1993), nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al T.U.F. (D.lgs. n. 58 del 1998), sicché non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all’acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto.
Corte di cassazione, Sezione III, ordinanza 22 novembre 2019, n. 30520 – Pres. Amendola, Rel. Cricenti
Riferimenti normativi:
D.lgs. 04/03/2010, n. 28 art. 5
Riferimenti giurisprudenziali:
Conforme:
Cass. civ. Sez. III, ordinanza 12 giugno 2018, n. 15200
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