Newsletter giuridica n. 4/2019 del 22 ottobre 2019
a cura del Centro Studi di Primavera Forense
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Corte di cassazione, Sezione II, sentenza 21 ottobre 2019, n. 26810 | Procedimento civile – Arbitrato – Arbitrato rituale – Finalità – Natura giurisdizionale |
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 24 ottobre 2019, n. 27326 | Procedimento civile – Spese giudiziali – Responsabilità aggravata – Art. 96, comma 3, c.p.c. – Presupposti |
Corte di cassazione, Sezione II, ordinanza 25 ottobre 2019, n. 27406 | Procedimento civile – Poteri del giudice – Principio “iura novit curia” ex art. 113 c.p.c. |
Corte di cassazione, Sezione II, ordinanza 28 ottobre 2019, n. 27471 | Procedimento civile – Mezzi di prova – Giuramento – Prescrizione – Prescrizioni presuntive – Fondamento |
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 28 ottobre 2019, n. 27555 | Contratti bancari – Contratto di conto corrente – Assistito da apertura di credito – Azione di ripetizione |
Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 29 ottobre 2019, n. 27592 | Responsabilità civile – Diffamazione con il mezzo della stampa – Esimente della verità putativa dei fatti narrati |
Corte di cassazione, Sezione L, ordinanza 29 ottobre 2019, n. 27722 | Procedimento civile – Impugnazioni – Termine per impugnare – Difformità di date – Relata di notifica |
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Procedimento civile – Arbitrato – Arbitrato rituale – Finalità – Natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario – Sussistenza – Devoluzione di una controversia ad arbitri o al giudice ordinario – Questione di competenza – Impugnazione – Regolamento necessario di competenza – Necessità – Declaratoria dell’incompetenza in grado di appello – Irrilevanza
A seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 40/2006, l’arbitrato rituale si delinea quale strumento di soluzione delle controversie sostitutivo della funzione del giudice ordinario, essendo volto ad un risultato di efficacia sostanzialmente analoga a quella del dictum del giudice statale. Stabilire se una controversia sia devoluta agli arbitri o al giudice ordinario integra una questione di competenza, impugnabile ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., senza che rilevi che il giudice – come nel caso di specie – si sia pronunciato anche sulla natura della clausola compromissoria inserita nel disciplinare e sull’inapplicabilità dell’art. 1341 cod. civ. poiché, per tali aspetti, la relativa indagine è strettamente funzionale alla pronuncia adottata, non essendosi in presenza di una decisione di merito sottoposta agli ordinari mezzi di impugnazione. Parimenti, è irrilevante che l’incompetenza sia stata dichiarata in appello in riforma della decisione di primo grado che aveva pronunciato anche nel merito, poiché l’art. 42 cod. proc. civ. non differenzia il regime di impugnazione in relazione al grado in cui sia stata adottata la pronuncia sulla competenza o in base alle argomentazioni che la sorreggano.
Corte di cassazione, Sezione II, sentenza 21 ottobre 2019, n. 26810 – Pres. D’Ascola, Rel. Fortunato
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 42
Cod. Proc. Civ. art. 819-ter
Riferimenti giurisprudenziali:
Conformi:
Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 18 giugno 2018, n. 15958
Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 10 luglio 2017, n. 17025
Cass. civ. Sez. VI, sentenza 12 novembre 2015, n. 23176
Cass. civ. Sez. I, sentenza 13 agosto 2014, n. 17908
Cass. civ. Sez. Un, ordinanza 15 ottobre 2013, n. 24153
Cass. civ. Sez. II, sentenza 12 aprile 2002, n. 5221
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Procedimento civile – Spese giudiziali – Responsabilità aggravata – Art. 96, comma 3, c.p.c. – Presupposti – Domanda di parte e prova del danno – Esclusione – Elemento soggettivo – Necessità – Colpa grave – Nozione – Riferimento all’esercizio dell’azione nel suo complesso – Necessità
La responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell’azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 24 ottobre 2019, n. 27326 – Pres. D’Ascola, Rel. Abete
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 96
Riferimenti giurisprudenziali:
Conformi:
Cass. civ. Sez. Un, sentenza 20 aprile 2018, n. 9912
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Procedimento civile – Poteri del giudice – Principio “iura novit curia” ex art. 113 c.p.c. – Riqualificazione della domanda – Fatti risultanti dai documenti prodotti ma non dedotti dalle parti – Violazione del principio ex art. 112 c.p.c. – Sussistenza
In virtù del principio “iura novit curia” di cui all’art. 113, comma 1, cod. proc. civ., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all’azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all’art. 112 cod. proc. civ., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all’esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti.
Corte di cassazione, Sezione II, ordinanza 25 ottobre 2019, n. 27406 – Pres. Campanile, Rel. Varrone
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 112
Cod. Proc. Civ. art. 113
Riferimenti giurisprudenziali:
Conformi:
Cass. civ. Sez. III, ordinanza 27 novembre 2018, n. 30607
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Procedimento civile – Mezzi di prova – Giuramento – Prescrizione – Prescrizioni presuntive – Fondamento – Presunzione di adempimento – Conseguenze – Riconoscimento dell’esistenza del credito – Mezzi idonei a paralizzare la suddetta presunzione – Quanto al debitore – Ammissione di non aver estinto l’obbligazione – Quanto al creditore – Deferimento al debitore del giuramento decisorio – Formulazione – Condizioni – Tesi difensiva sostenuta dal debitore – Inclusione
La prescrizione presuntiva è fondata sulla presunzione di adempimento dell’obbligazione ed implica il riconoscimento dell’esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore. Al fine di superare tale presunzione gli unici mezzi idonei sono, quanto alla posizione del debitore opponente, l’ammissione di non avere estinto l’obbligazione, e, quanto a quella del creditore, il deferimento al debitore del giuramento decisorio.
Quest’ultimo deve essere formulato in modo chiaro e specifico – art.
233, comma secondo, cod. proc. civ. – e deve includere la tesi difensiva sostenuta dal debitore, in modo che, a seguito della prestazione del giuramento, il giudice possa limitarsi a verificare l’”an iuratum sit”, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. La valutazione – positiva o negativa – della decisorietà della formula adottata è rimessa all’apprezzamento del giudice del merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di vizi logici o giuridici della motivazione. Ne consegue che se il debitore si sia limitato ad eccepire in via generica l’estinzione, senza circostanziare le modalità del pagamento, la formula deve essere, a sua volta generica, mentre solo se sia stato precisamente indicato il modo in cui l’estinzione è avvenuta, detta formula deve aver riguardo alle circostanze del pagamento a pena di inammissibilità del giuramento.
Corte di cassazione, Sezione II, ordinanza 28 ottobre 2019, n. 27471 – Pres. Campanile, Rel. Fortunato
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2959
Cod. Civ. art. 2960
Cod. Proc. Civ. art. 233
Riferimenti giurisprudenziali:
Conformi:
Cass. civ. Sez. I, sentenza 7 maggio 2014, n. 9831
Cass. civ. Sez. III, sentenza 15 maggio 2007, n. 11195
Cass. civ. Sez. III, sentenza 13 novembre 2009, n. 24025
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Il programma fedeltà che fa accumulare un punto per ogni euro speso in Primavera Forense.
Contratti bancari – Contratto di conto corrente – Assistito da apertura di credito – Azione di ripetizione dell’indebito del correntista – Eccezione di prescrizione estintiva della banca – Contenuto – Necessità di indicare le specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte – Esclusione
In tema di prescrizione estintiva, l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse.
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 28 ottobre 2019, n. 27555 – Pres. Scaldaferri, Rel. Falabella
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1843
Cod. Civ. art. 1852
Cod. Civ. art. 2033
Cod. Civ. art. 2697
Cod. Civ. art. 2934
Cod. Civ. art. 2935
Cod. Civ. art. 2938
Cod. Proc. Civ. art. 112
Cod. Proc. Civ. art. 115
Cod. Proc. Civ. art. 164
Cod. Proc. Civ. art. 167
Riferimenti giurisprudenziali:
Conformi:
Cass. civ. Sez. Un, sentenza 13 giugno 2019, n. 15895
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Responsabilità civile – Diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità – Autore d’uno scritto offensivo dell’altrui reputazione – Esimente della verità putativa dei fatti narrati – Operatività – Presupposti
L’esimente della verità putativa dei fatti narrati, idonea ad escludere la responsabilità dell’autore d’uno scritto offensivo dell’altrui reputazione, sussiste solo a condizione che: a) l’autore abbia compiuto ogni diligente accertamento per verificare la verosimiglianza dei fatti riferiti; b) l’autore abbia dato conto con chiarezza e trasparenza della fonte da cui ha tratto le sue informazione, e del contesto in cui, in quella fonte, esse erano inserite; c) l’autore non ha sottaciuto fatti collaterali idonei a privare di senso o modificare il senso dei fatti narrati; d) l’autore, nel riferire fatti pur veri, non abbia usato toni allusivi,
insinuanti, decettivi.
Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 29 ottobre 2019, n. 27592 – Pres. Spirito, Rel. Rossetti
Riferimenti normativi:
Cost. art. 21
Cod. Pen. Art. 51
Cod. Pen. Art. 595
Cod. Civ. art. 1176
Cod. Civ. art. 2043
Cod. Civ. art. 2059
Riferimenti giurisprudenziali:
Vedi:
Cass. civ. Sez. III, ordinanza 9 aprile 2019, n. 9799
Cass. civ. Sez. I, sentenza 31 ottobre 2016, n. 22042
Cass. civ. Sez. III, sentenza 4 settembre 2012, n. 14822
Cass. civ. Sez. III, sentenza 20 luglio 2010, n. 16917
Cass. civ. Sez. III, sentenza 20 ottobre 2009, n. 22190
Cass. civ. Sez. III, sentenza 16 maggio 2007, n. 11259
Cass. civ. Sez. III, sentenza 8 febbraio 2007, n. 2751
Cass. civ. Sez. III, sentenza 15 dicembre 2004, n. 23366
Cass. civ. Sez. III, sentenza 13 febbraio 2002, n. 2066
Cass. civ. Sez. III, sentenza 11 giugno 1992, n. 7154
Cass. civ. Sez. III, sentenza 4 febbraio 1992, n. 1147
Cass. civ. Sez. I, sentenza 18 ottobre 1984, n. 5259
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Il programma fedeltà che fa accumulare un punto per ogni euro speso in Primavera Forense.
Procedimento civile – Impugnazioni – Termine per impugnare – Difformità di date tra la relata di notifica in possesso della parte notificante e quella consegnata al destinatario della notifica – Prevalenza di quest’ultima – Fondamento – Dedotta falsità dei dati riportati nella relata del documento consegnato al destinatario – Rimedio esperibile – Querela di falso – Necessità – Mancata proposizione – Effetti
Ai fini della individuazione del “dies a quo” per la decorrenza del termine breve per l’impugnazione, quando emerga una difformità di date tra la relata di notifica della sentenza in possesso del notificante e quella consegnata al destinatario, la tempestività della impugnazione deve essere valutata con riguardo alla data risultante dalla relata di notifica redatta sull’atto consegnato a quest’ultimo, il quale non è tenuto a provare l’esattezza delle risultanze dell’atto ricevuto, su cui solo poteva fare affidamento per computare il termine utile per l’impugnazione, mentre spetta al notificante, secondo gli ordinari criteri di distribuzione dell’onere probatorio, provare mediante querela di falso – trattandosi di contrasto tra due atti pubblici – la corrispondenza della relata stilata sull’atto in suo possesso all’effettivo svolgimento “quoad tempus” delle formalità di notifica. Ne consegue che, ove la querela di falso non venga proposta il conflitto va risolto in senso sfavorevole, non già al destinatario della notificazione, il quale, al fine di far valere la data risultante dalla copia notificategli, non è tenuto a provarne l’esattezza, bensì a colui che eccepisce la decadenza della controparte dal potere d’impugnazione e che è tenuto ad assolvere al relativo onere probatorio.
Corte di cassazione, Sezione L, ordinanza 29 ottobre 2019, n. 27722 – Pres. Patti, Rel. Marchese
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 148
Cod. Proc. Civ. art. 221
Cod. Proc. Civ. art. 325
Cod. Proc. Civ. art. 326
Cod. Civ. art. 2699
Cod. Civ. art. 2700
Riferimenti giurisprudenziali:
Conformi:
Cass. civ. Sez. II, sentenza 14 giugno 2017, n. 14781
Cass. civ. Sez. III, sentenza 11 settembre 2014, n. 19156
Cass. civ. Sez. I, sentenza 25 giugno 2007, n. 14686
Cass. civ. Sez. III, sentenza 20 dicembre 2005, n. 28230
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