Newsletter giuridica n. 01/2020 del 21 gennaio 2020
a cura del Centro Studi di Primavera Forense
Corte di cassazione, Sezione L, ordinanza 13 gennaio 2020, n. 404 Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Spese di giustizia – Contributo unificato – Raddoppio |
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 13 gennaio 2020, n. 411 Procedimento civile – Processo di esecuzione – Espropriazione forzata – Conversione del pignoramento |
Corte di cassazione, Sezione II, sentenza 14 gennaio 2020, n. 450 Procedimento civile – Interruzione del processo – Riassunzione – Termine ex art. 305 c.p.c. – Applicabilità |
Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 15 gennaio 2020, n. 529 Procedimento civile – Spese giudiziali – Liquidazione – Statuizione sul rimborso del contributo unificato |
Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 15 gennaio 2020, n. 544 Procedimento di ingiunzione – Giudizio di opposizione – Vizi attinenti alla “vocatio in ius” |
Corte di cassazione, Sezione L, sentenza 15 gennaio 2020, n. 711 Procedimento di ingiunzione – Giudizio di opposizione – Decisione sulla provvisoria esecuzione |
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Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Spese di giustizia – Contributo unificato – Meccanismo sanzionatorio del raddoppio – Applicabilità – Esclusione – Fondamento – Prognosi in ordine all’integrale conferma della sentenza impugnata – Rilevanza – Esclusione
In tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere, determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Corte di cassazione, Sezione L, ordinanza 13 gennaio 2020, n. 404 – Pres. Napoletano, Rel. Bellè
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 360
D.P.R. 30/05/2002 n. 115 art. 13
Legge 24/12/2012 n. 228 art. 1
Riferimenti giurisprudenziali:
Conformi:
Cass. civ. Sez. III, sentenza 10 febbraio 2017, n. 3542
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Procedimento civile – Processo di esecuzione – Espropriazione forzata – Conversione del pignoramento – Determinazione somme dovute – Criteri – Creditori intervenuti successivamente all’istanza fino all’udienza in cui il giudice provvede o si riserva di provvedere – Rilevanza – Fondamento
In tema di espropriazione forzata, in sede di determinazione delle somme dovute per la conversione del pignoramento, si deve tenere conto anche dei creditori intervenuti successivamente all’istanza, fino all’udienza in cui il giudice provvede (ovvero si riserva di provvedere) sulla stessa con l’ordinanza di cui dell’art. 495, terzo comma, cod. proc. civ. Tale conclusione è dettata in omaggio al principio della par condicio creditorum, a mente della quale tutti i creditori hanno pari diritto a soddisfarsi sui beni del comune debitore in proporzione ai rispettivi crediti (art. 2741 cod. civ.); principio, che, inverando la regola della concorsualità, esprime un atteggiamento di favore del legislatore verso gli interventi tempestivi nel processo esecutivo, quali strumenti volti a favorire la contemporanea soddisfazione di tutti i creditori. Ne consegue che l’ordinamento non ritiene affatto di favorire il debitore nella possibilità di liberare i propri beni dal vincolo del pignoramento pagando solo parte dei creditori intervenuti nel processo esecutivo. La conversione del pignoramento, infatti, quale strumento integralmente satisfattivo delle ragioni dei creditori, non può non tener conto del credito per il quale è stato fatto atto di intervento in data anteriore a quella in cui il giudice dell’esecuzione, provvedendo sull’istanza, determina l’ammontare complessivo delle somme occorrenti per la piena estinzione di tutti i crediti. Resta solo da precisare che l’intervento nel processo esecutivo effettuato
in data successiva all’istanza di conversione del pignoramento, ma anteriormente all’udienza fissata per provvedere su di essa, ovviamente non incide ex post sull’ammissibilità della domanda, con
specifico riferimento all’osservanza dell’onere di accompagnare la stessa con il versamento di una somma pari ad un quinto del credito
per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori
intervenuti. La commisurazione dell’importo che, a titolo cauzionale, deve accompagnare l’istanza di conversione del pignoramento va pertanto rapportata all’ammontare dei crediti insinuati nella procedura esecutiva alla data di presentazione dell’istanza medesima, mentre di quelli successivamente intervenuti si dovrà tenere conto nell’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione determina la somma da sostituire al bene pignorato ai sensi del citato art. 495, terzo comma, cod. proc. civ.
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 13 gennaio 2020, n. 411 – Pres. Frasca, Rel. D’Arrigo
Riferimenti normativi:
Cost. art. 111
Cod. Proc. Civ. art. 495
Cod. Civ. art. 2741
Riferimenti giurisprudenziali:
Conformi:
Cass. civ. Sez. III, sentenza 24 gennaio 2012, n. 940
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Procedimento civile – Interruzione del processo – Riassunzione – Termine ex art. 305 c.p.c. – Applicabilità – Alla sola fase del deposito del ricorso in cancelleria – Conseguenze – Vizi della notifica dell’atto di riassunzione tempestivamente depositato – Estinzione del processo – Esclusione – Rinnovazione della notifica – Necessità – Mancata osservanza del termine perentorio per la rinnovazione – Effetti
In caso di interruzione del giudizio, il termine per la riassunzione è rispettato se, entro sei mesi viene depositato il ricorso. Una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera
del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della “vocatio in ius”. Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell’atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all’art. 305 cod. proc. civ., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell’art. 291 cod. proc. civ., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio; solo il mancato rispetto del termine concesso dal giudice determinerà estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3 citato, e del successivo art. 307, comma 3, cod. proc. civ.
Corte di cassazione, Sezione II, sentenza 14 gennaio 2020, n. 450 – Pres. Oricchio, Rel. Giannaccari
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 291
Cod. Proc. Civ. art. 305
Cod. Proc. Civ. art. 307
Riferimenti giurisprudenziali:
Vedi:
Cass. civ. Sez. I, sentenza 11 marzo 2019, n. 6921
Cass. civ. Sez. III, ordinanza 20 aprile 2018, n. 9818
Cass. civ. Sez. I, sentenza 9 aprile 2015, n. 7131
Cass. civ. Sez. Un, sentenza 28 dicembre 2007, n. 27183
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Procedimento civile – Spese giudiziali – Liquidazione – Condanna alle spese giudiziali – Statuizione sul rimborso del contributo unificato – Condanna implicita – Sussistenza – Fondamento
In tema di spese processuali, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e, nell’ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un’obbligazione “ex lege” di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell’obbligazione.
Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 15 gennaio 2020, n. 529 – Pres. Travaglino, Rel. Valle
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 91
Cod. Proc. Civ. art. 474
D.P.R. 30/05/2002 n. 115 art. 9
D.P.R. 30/05/2002 n. 115 art. 13
Riferimenti giurisprudenziali:
Conforme:
Cass. civ. Sez. I, sentenza 10 luglio 2019, n. 18529
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Procedimento civile – Procedimento di ingiunzione – Giudizio di opposizione – Deduzione di vizi attinenti alla “vocatio in ius” – Proposizione dell’appello – Nullità del giudizio ed irrevocabilità del provvedimento monitorio – Esclusione – Sanatoria retroattiva della nullità e decisione nel merito – Legittimità
Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la nullità dell’atto di citazione derivante dall’omessa indicazione dell’ufficio giudiziario (art. 163, comma 3, n. 1) cod. proc. civ.), del giorno dell’udienza di comparizione nonché dell’invito a costituirsi nel termine e nelle forme ivi indicate, con avvertimento delle decadenze previste in caso di tardiva costituzione (art. 163, comma 3, n. 7) cod. proc. civ.), attenendo a vizi riguardanti la c.d. “vocatio in ius”, risulta sanata retroattivamente, ex art. 164 cod. proc. civ., dalla proposizione dell’appello, sicché il giudice adito, esclusa l’irrevocabilità del provvedimento monitorio, deve decidere la causa nel merito (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la decisione gravata con la quale la corte del merito aveva ritenuto che la nullità dell’atto di citazione in opposizione, benché sussistente, doveva considerarsi sanata, con efficacia ex tunc, per effetto della proposizione dell’appello e che, pertanto, esclusa l’irrevocabilità del provvedimento monitorio, occorreva entrare nel merito delle ragioni dell’opposizione).
Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 15 gennaio 2020, n. 544 – Pres. Amendola, Rel. Iannello
Riferimenti normativi:
Cost. art. 24
Cod. Proc. Civ. art. 101
Cod. Proc. Civ. art. 156
Cod. Proc. Civ. art. 163
Cod. Proc. Civ. art. 164
Cod. Proc. Civ. art. 294
Cod. Proc. Civ. art. 353
Cod. Proc. Civ. art. 354
Cod. Proc. Civ. art. 647
Riferimenti giurisprudenziali:
Conforme:
Cass. civ. Sez. III, sentenza 28 marzo 2017, n. 7885
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Procedimento
civile – Procedimento di ingiunzione – Giudizio di opposizione – Ordinanza ex
art. 648 cod. proc. civ. – Decisione sulla provvisoria esecuzione in presenza
di eccezione pregiudiziale – Ricorso per cassazione – Ammissibilità –
Esclusione – Fondamento
L’ordinanza
emessa ai sensi dell’art. 648, primo comma cod. proc. civ., con la quale sia
concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto,
non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111
Cost., trattandosi di provvedimento non definitivo e non decisorio; ciò vale
anche quando il giudice abbia provveduto sulla richiesta di provvisoria
esecuzione senza pronunciarsi su eventuali questioni pregiudiziali attinenti alla competenza ed alla proponibilità della domanda, potendo il
giudice differirne la decisione con il merito o dovendo, in alternativa,
invitare, anche in prima udienza di comparizione, le parti a precisare le
conclusioni.
Corte
di cassazione, Sezione L, sentenza 15 gennaio 2020, n. 711 – Pres. Tria, Rel.
Ciriello
Riferimenti
normativi:
Cost.
art. 111
Cod.
Proc. Civ. art. 648
Riferimenti
giurisprudenziali:
Conformi:
Cass.
civ. Sez. III, ordinanza 26 luglio 2004, n. 14051
Cass.
civ. Sez. II, ordinanza 20 novembre 2001, n. 14717
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