Partecipazione consapevole alla procedura di mediazione

28 Maggio 2019

Un aspetto importante su cui lavorare è la partecipazione ‘consapevole‘ degli attori coinvolti nella procedura di mediazione. L’istituto della mediazione ha subito, negli ultimi anni, un’importante crescita rivelandosi uno strumento vantaggioso tanto per le parti coinvolte che, velocemente, possono risolvere il conflitto raggiungendo una soluzione condivisa, quanto per gli avvocati che possono trovare soddisfazione professionale con minore sforzo e in tempi rapidi e certi.

Con questo articolo, pubblicato su Diritto24, cerco di metterne in luce, quindi, gli aspetti fondamentali. Partiamo, in prima battuta, dal ruolo del mediatore che è il professionista in possesso di una serie di competenze tecnico-giuridiche, comunicative e di negoziazione.

Procedura di mediazione: il ruolo del mediatore

Il mediatore, elemento terzo e imparziale, ha il compito di aiutare le parti in conflitto a risolvere una controversia facilitando il raggiungimento di un accordo. Il suo ruolo è fondamentale per ripristinare, in particolare, il processo comunicativo – in termini di dialogo e ascolto – tra gli attori coinvolti. L’interruzione del dialogo fra le parti è spesso la causa dell’emersione del conflitto.

E’ importante, poi, che il mediatore cui è affidata la controversia sia competente per materia: valutati, quindi, il curriculum professionale del mediatore e l’oggetto della mediazione, si procede a un ulteriore approfondimento, sulla base di un’istruttoria sommaria degli altri elementi della procedura.

Ove si tratti di una controversia che presenta profili di alta difficoltà, si procede a designare il mediatore che abbia maturato una significativa esperienza anche in base alla tipologia del conflitto e al numero di mediazioni concluse con esito positivo.

La scelta del mediatore

Anche le parti possono fornire un’indicazione per la scelta del mediatore individuandolo tra quelli inseriti nelle liste dell’Organismo di mediazione. Spetta comunque al Responsabile valutare l’opportunità di dar seguito alla richiesta delle parti.

Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l’organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.

Le parti in mediazione

Le parti coinvolte nel procedimento di mediazione hanno ruoli e responsabilità precisi. In prima battuta hanno il compito di costruire una soluzione condivisa, anche grazie al mediatore e alla sua funzione di facilitatore. In seconda istanza hanno l’onere di verificare: 

•l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e non riconducibili alla condotta negligente dell’Organismo;
•il tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
•le indicazioni circa l’oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nell’istanza di Mediazione;
•l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario;
•i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
•la determinazione del valore della controversia; 
•la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
•le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
• la non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia;
• ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza sino alla conclusione della procedura.

Il ruolo degli avvocati

Di notevole importanza è anche il ruolo degli avvocati che, oltre ad assistere le parti nel processo di mediazione, supportano le stesse nel processo di costruzione e ricostruzione di relazioni che si sono interrotte. Il ruolo, in tal senso, è funzionale a “dare la parola alle parti”, laddove il sistema giudiziario le “disattiva”.

Si tratta, dunque, di una sfida per il rinnovamento della professione forense e per la costruzione di un sistema sostenibile della giustizia civile efficace. Di recente, infatti, anche la Cassazione ha avuto modo di rilevare– «la progressiva emersione di una figura professionale nuova, con un ruolo in parte diverso e alla quale si richiede l’acquisizione di ulteriori competenze di tipo relazionale e umano, inclusa la capacità di comprendere gli interessi delle parti al di là delle pretese giuridiche avanzate» (Cass. civ. Sez. III, sent. 27 marzo 2019, n. 8473).

La scelta dell’organismo

La scelta dell’organismo deve essere particolarmente attenta in quanto il corretto e proficuo svolgimento della mediazione fonda le sue prospettive di successo sulla professionalità e sulla qualità dell’organismo e dei suoi mediatori. Affinché il procedimento di mediazione giunga alla definizione di un accordo conciliativo è necessario che gli attori coinvolti superino le proprie posizioni e pretese adoperandosi, quindi, per trovare possibili soluzioni.

E’ necessario dunque ascoltare evitando di ascrivere responsabilità all’altro. Fare un tentativo di mediazione serio e coscienzioso consente di sfruttare il tempo a disposizione per giungere proficuamente a una soluzione.

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