Con la sentenza n. 19596/2020, pubblicata il 18 settembre 2020, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto la questione ritenuta di particolare importanza circa il soggetto tenuto a proporre il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo affermando il seguente principio di diritto “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del dlgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.