Nuovo Codice Deontologico Forense

17 Ottobre 2014

(Approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014 
e pubblicato in G.U. n. 241 del 16/10/2014)

TITOLO I 
 
 
                          PRINCIPI GENERALI 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                             L'avvocato 
 
    1. L'avvocato tutela, in ogni sede,  il  diritto  alla  liberta',
l'inviolabilita' e  l'effettivita'  della  difesa,  assicurando,  nel
processo, la regolarita' del giudizio e del contraddittorio. 
    2. L'avvocato, nell'esercizio del  suo  ministero,  vigila  sulla
conformita'  delle   leggi   ai   principi   della   Costituzione   e
dell'Ordinamento dell'Unione Europea  e  sul  rispetto  dei  medesimi
principi, nonche' di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali,  a   tutela   e
nell'interesse della parte assistita. 
    3. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione  e
la tutela dell'affidamento della  collettivita'  e  della  clientela,
della correttezza dei  comportamenti,  della  qualita'  ed  efficacia
della prestazione professionale. 
 
                               Art. 2. 
 
 
            Norme deontologiche e ambito di applicazione 
 
    1. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella
loro attivita' professionale, nei reciproci rapporti e in quelli  con
i terzi; si applicano anche  ai  comportamenti  nella  vita  privata,
quando ne risulti compromessa la reputazione personale  o  l'immagine
della professione forense. 
    2.  I  praticanti  sono  soggetti  ai   doveri   e   alle   norme
deontologiche degli avvocati e al potere  disciplinare  degli  Organi
forensi. 
 
                               Art. 3. 
 
 
     Attivita' all'estero e attivita' in Italia dello straniero 
 
    1.   Nell'esercizio   di   attivita'   professionale   all'estero
l'avvocato italiano deve rispettare le norme  deontologiche  interne,
nonche' quelle del Paese in cui viene svolta l'attivita'. 
    2. In caso di contrasto fra le due normative prevale  quella  del
Paese ospitante, purche' non confliggente con l'interesse pubblico al
corretto esercizio dell'attivita' professionale. 
    3.   L'avvocato    straniero,    nell'esercizio    dell'attivita'
professionale  in  Italia,  e'  tenuto  al   rispetto   delle   norme
deontologiche italiane. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                      Volontarieta' dell'azione 
 
    1. La responsabilita' disciplinare  discende  dalla  inosservanza
dei doveri e delle regole di condotta dettati  dalla  legge  e  dalla
deontologia, nonche' dalla  coscienza  e  volonta'  delle  azioni  od
omissioni. 
    2. L'avvocato, cui sia imputabile un  comportamento  non  colposo
che abbia violato la  legge  penale,  e'  sottoposto  a  procedimento
disciplinare, salva in questa  sede  ogni  autonoma  valutazione  sul
fatto commesso. 
 
                               Art. 5. 
 
 
       Condizione per l'esercizio dell'attivita' professionale 
 
    L'iscrizione agli albi  costituisce  condizione  per  l'esercizio
dell'attivita' riservata all'avvocato. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                 Dovere di evitare incompatibilita' 
 
    1.  L'avvocato  deve  evitare  attivita'  incompatibili  con   la
permanenza dell'iscrizione all'albo. 
    2. L'avvocato non deve svolgere attivita' comunque  incompatibili
con i doveri di indipendenza, dignita'  e  decoro  della  professione
forense. 
 
                               Art. 7. 
 
 
         Responsabilita' disciplinare per atti di associati, 
                      collaboratori e sostituti 
 
    L'avvocato   e'   personalmente   responsabile   per    condotte,
determinate  da  suo  incarico,   ascrivibili   a   suoi   associati,
collaboratori e sostituti,  salvo  che  il  fatto  integri  una  loro
esclusiva e autonoma responsabilita'. 
 
                               Art. 8. 
 
 
             Responsabilita' disciplinare della societa' 
 
    1.  Alla  societa'  tra  avvocati   si   applicano,   in   quanto
compatibili, le norme del presente codice. 
    2. La responsabilita' disciplinare della  societa'  concorre  con
quella del  socio  quando  la  violazione  deontologica  commessa  da
quest'ultimo e' ricollegabile a direttive impartite dalla societa'. 
 
                               Art. 9. 
 
 
         Doveri di probita', dignita', decoro e indipendenza 
 
    1.  L'avvocato  deve  esercitare  l'attivita'  professionale  con
indipendenza,  lealta',  correttezza,  probita',  dignita',   decoro,
diligenza e competenza, tenendo conto del  rilievo  costituzionale  e
sociale della difesa, rispettando i principi della corretta  e  leale
concorrenza. 
    2. L'avvocato, anche al di  fuori  dell'attivita'  professionale,
deve osservare  i  doveri  di  probita',  dignita'  e  decoro,  nella
salvaguardia  della  propria  reputazione  e  della  immagine   della
professione forense. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                         Dovere di fedelta' 
 
    L'avvocato  deve  adempiere  fedelmente  il   mandato   ricevuto,
svolgendo la propria attivita' a tutela  dell'interesse  della  parte
assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e  sociale  della
difesa. 
 
                              Art. 11. 
 
 
          Rapporto di fiducia e accettazione dell'incarico 
 
    1. L'avvocato e' libero di accettare l'incarico. 
    2. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita e' fondato
sulla fiducia. 
    3.  L'avvocato  iscritto  nell'elenco  dei  difensori  d'ufficio,
quando nominato, non puo', senza giustificato motivo,  rifiutarsi  di
prestare la propria attivita' o interromperla. 
    4.  L'avvocato  iscritto  nell'elenco  dei   difensori   per   il
patrocinio a spese dello Stato puo' rifiutare la  nomina  o  recedere
dall'incarico  conferito  dal  non  abbiente  solo  per  giustificati
motivi. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                         Dovere di diligenza 
 
    L'avvocato deve svolgere la propria  attivita'  con  coscienza  e
diligenza, assicurando la qualita' della prestazione professionale. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                 Dovere di segretezza e riservatezza 
 
    L'avvocato e' tenuto, nell'interesse del cliente  e  della  parte
assistita, alla rigorosa osservanza del segreto  professionale  e  al
massimo riserbo su fatti e  circostanze  in  qualsiasi  modo  apprese
nell'attivita' di rappresentanza e assistenza  in  giudizio,  nonche'
nello svolgimento dell'attivita' di consulenza legale e di assistenza
stragiudiziale e comunque per ragioni professionali. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                        Dovere di competenza 
 
    L'avvocato, al fine di assicurare la qualita'  delle  prestazioni
professionali, non deve accettare incarichi che non sia in  grado  di
svolgere con adeguata competenza. 
 
                              Art. 15. 
 
 
   Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua 
 
    L'avvocato   deve   curare    costantemente    la    preparazione
professionale,  conservando   e   accrescendo   le   conoscenze   con
particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli  di
attivita' prevalente. 
 
                              Art. 16. 
 
 
            Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, 
                     assicurativo e contributivo 
 
    1.  L'avvocato  deve  provvedere  agli  adempimenti   fiscali   e
previdenziali previsti dalle norme in materia. 
    2. L'avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi  previsti
dalla legge. 
    3. L'avvocato deve corrispondere regolarmente e tempestivamente i
contributi dovuti alle Istituzioni forensi. 
 
                              Art. 17. 
 
 
      Informazione sull'esercizio dell'attivita' professionale 
 
    1. E' consentita all'avvocato, a  tutela  dell'affidamento  della
collettivita', l'informazione sulla propria attivita'  professionale,
sull'organizzazione  e  struttura  dello  studio,   sulle   eventuali
specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti. 
    2. Le informazioni diffuse  pubblicamente  con  qualunque  mezzo,
anche informatico, debbono essere trasparenti,  veritiere,  corrette,
non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive  e  non
comparative. 
    3. In ogni caso le informazioni offerte devono  fare  riferimento
alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale. 
 
                              Art. 18. 
 
 
         Doveri nei rapporti con gli organi di informazione 
 
    1. Nei rapporti con gli organi di  informazione  l'avvocato  deve
ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto  dei  doveri
di discrezione e riservatezza; con il consenso della parte assistita,
e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, puo' fornire agli  organi
di informazione notizie purche' non coperte dal segreto di indagine. 
    2. L'avvocato e' tenuto in ogni caso  ad  assicurare  l'anonimato
dei minori. 
 
                              Art. 19. 
 
 
          Doveri di lealta' e correttezza verso i colleghi 
                      e le Istituzioni forensi 
 
    L'avvocato deve mantenere nei  confronti  dei  colleghi  e  delle
Istituzioni  forensi  un  comportamento  ispirato  a  correttezza   e
lealta'. 
 
                              Art. 20. 
 
 
                    Responsabilita' disciplinare 
 
    La  violazione  dei  doveri  di  cui   ai   precedenti   articoli
costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste
nei titoli II, III, IV, V, VI di questo codice. 
 
                              Art. 21. 
 
 
                        Potesta' disciplinare 
 
    1. Spetta agli Organi disciplinari la potesta' di applicare,  nel
rispetto delle procedure previste dalle norme,  anche  regolamentari,
le sanzioni adeguate e  proporzionate  alla  violazione  deontologica
commessa. 
    2.  Oggetto  di  valutazione  e'  il  comportamento   complessivo
dell'incolpato; la sanzione e' unica anche  quando  siano  contestati
piu' addebiti nell'ambito del medesimo procedimento. 
    3. La sanzione deve essere commisurata alla gravita'  del  fatto,
al grado della colpa, all'eventuale sussistenza del dolo ed alla  sua
intensita', al comportamento dell'incolpato, precedente e  successivo
al fatto, avuto riguardo alle circostanze,  soggettive  e  oggettive,
nel cui contesto e' avvenuta la violazione. 
    4. Nella determinazione della sanzione si  deve  altresi'  tenere
conto del pregiudizio eventualmente subito dalla  parte  assistita  e
dal cliente, della  compromissione  dell'immagine  della  professione
forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari. 
 
                              Art. 22. 
 
 
                              Sanzioni 
 
    1. Le sanzioni disciplinari sono: 
      a) Avvertimento: consiste nell'informare l'incolpato che la sua
condotta non e' stata conforme alle norme deontologiche e  di  legge,
con invito ad astenersi dal compiere altre  infrazioni;  puo'  essere
deliberato quando il fatto contestato non e' grave e vi e' motivo  di
ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. 
      b) Censura: consiste nel biasimo formale e si applica quando la
gravita' dell'infrazione, il grado di responsabilita',  i  precedenti
dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono  a
ritenere che egli non incorrera' in un'altra infrazione. 
      c) Sospensione: consiste  nell'esclusione  temporanea,  da  due
mesi  a  cinque  anni,  dall'esercizio  della   professione   o   dal
praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti
e in responsabilita' gravi o quando non sussistono le condizioni  per
irrogare la sola sanzione della censura. 
      d) Radiazione: consiste nell'esclusione  definitiva  dall'albo,
elenco o registro e impedisce l'iscrizione a  qualsiasi  altro  albo,
elenco o registro,  fatto  salvo  quanto  previsto  dalla  legge;  e'
inflitta per violazioni molto  gravi  che  rendono  incompatibile  la
permanenza dell'incolpato nell'albo, elenco o registro. 
    2. Nei casi piu' gravi,  la  sanzione  disciplinare  puo'  essere
aumentata, nel suo massimo: 
      a)  fino   alla   sospensione   dall'esercizio   dell'attivita'
professionale per  due  mesi,  nel  caso  sia  prevista  la  sanzione
dell'avvertimento; 
      b)  fino   alla   sospensione   dall'esercizio   dell'attivita'
professionale non superiore a un  anno,  nel  caso  sia  prevista  la
sanzione della censura; 
      c)  fino   alla   sospensione   dall'esercizio   dell'attivita'
professionale non superiore a tre anni,  nel  caso  sia  prevista  la
sanzione    della    sospensione    dall'esercizio     dell'attivita'
professionale fino a un anno; 
      d) fino alla radiazione, nel  caso  sia  prevista  la  sanzione
della sospensione dall'esercizio dell'attivita' professionale da  uno
a tre anni. 
    3. Nei casi meno gravi,  la  sanzione  disciplinare  puo'  essere
diminuita: 
      a) all'avvertimento, nel caso sia prevista  la  sanzione  della
censura; 
      b) alla censura,  nel  caso  sia  prevista  la  sanzione  della
sospensione dall'esercizio dell'attivita'  professionale  fino  a  un
anno; 
      c) alla sospensione dall'esercizio dell'attivita' professionale
fino a due mesi nel caso sia prevista la  sospensione  dall'esercizio
della professione da uno a tre anni. 
    4. Nei casi di infrazioni lievi  e  scusabili,  all'incolpato  e'
fatto  richiamo   verbale,   non   avente   carattere   di   sanzione
disciplinare. 
 
                              TITOLO II 
 
 
          RAPPORTI CON IL CLIENTE E CON LA PARTE ASSISTITA 
 
 
                              Art. 23. 
 
 
                     Conferimento dell'incarico 
 
    1. L'incarico e' conferito dalla  parte  assistita;  qualora  sia
conferito  da  un  terzo,  nell'interesse  proprio  o   della   parte
assistita, l'incarico deve essere accettato solo con il  consenso  di
quest'ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse. 
    2. L'avvocato,  prima  di  assumere  l'incarico,  deve  accertare
l'identita' della persona che lo conferisce e della parte assistita. 
    3.  L'avvocato,  dopo  il  conferimento  del  mandato,  non  deve
intrattenere con  il  cliente  e  con  la  parte  assistita  rapporti
economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che
in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale,  salvo
quanto previsto dall'art. 25. 
    4. L'avvocato non deve consigliare azioni inutilmente gravose. 
    5.  L'avvocato  e'  libero  di  accettare  l'incarico,  ma   deve
rifiutare di prestare la propria  attivita'  quando,  dagli  elementi
conosciuti, desuma che essa sia  finalizzata  alla  realizzazione  di
operazione illecita. 
    6. L'avvocato non deve suggerire  comportamenti,  atti  o  negozi
nulli, illeciti o fraudolenti. 
    7. La violazione dei doveri di  cui  ai  commi  1  e  2  comporta
l'applicazione  della  sanzione  disciplinare  dell'avvertimento.  La
violazione dei divieti di cui ai commi 3 e 4 comporta  l'applicazione
della sanzione disciplinare della censura. La violazione  dei  doveri
di cui  ai  commi  5  e  6  comporta  l'applicazione  della  sanzione
disciplinare   della   sospensione   dall'esercizio    dell'attivita'
professionale da uno a tre anni. 
 
                              Art. 24. 
 
 
                       Conflitto di interessi 
 
    1. L'avvocato deve astenersi dal prestare attivita' professionale
quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi  della
parte assistita e del cliente o interferire  con  lo  svolgimento  di
altro incarico anche non professionale. 
    2. L'avvocato nell'esercizio  dell'attivita'  professionale  deve
conservare la propria indipendenza e difendere la propria liberta' da
pressioni  o  condizionamenti  di  ogni  genere,  anche  correlati  a
interessi riguardanti la propria sfera personale. 
    3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso  in  cui  il
nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle  informazioni
fornite da altra parte  assistita  o  cliente,  la  conoscenza  degli
affari di una  parte  possa  favorire  ingiustamente  un'altra  parte
assistita o cliente, l'adempimento di un  precedente  mandato  limiti
l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico. 
    4. L'avvocato deve comunicare alla parte assistita e  al  cliente
l'esistenza   di   circostanze   impeditive   per   la    prestazione
dell'attivita' richiesta. 
    5. Il dovere di astensione sussiste  anche  se  le  parti  aventi
interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che  siano  partecipi
di una stessa societa' di avvocati o associazione professionale o che
esercitino negli stessi locali  e  collaborino  professionalmente  in
maniera non occasionale. 
    6. La violazione dei doveri di cui ai commi 1,  3  e  5  comporta
l'applicazione  della   sanzione   disciplinare   della   sospensione
dall'esercizio dell'attivita' professionale da uno  a  tre  anni.  La
violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4  comporta  l'applicazione
della sanzione disciplinare della censura. 
 
                              Art. 25. 
 
 
               Accordi sulla definizione del compenso 
 
    1. La pattuizione dei compensi, fermo quanto  previsto  dall'art.
29, quarto comma, e' libera. E' ammessa la pattuizione  a  tempo,  in
misura forfettaria, per convenzione avente  ad  oggetto  uno  o  piu'
affari, in base all'assolvimento  e  ai  tempi  di  erogazione  della
prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attivita',
a percentuale sul valore dell'affare o su  quanto  si  prevede  possa
giovarsene il destinatario della prestazione, non soltanto a  livello
strettamente patrimoniale. 
    2. Sono vietati i patti con i quali  l'avvocato  percepisca  come
compenso, in tutto o in parte,  una  quota  del  bene  oggetto  della
prestazione o della ragione litigiosa. 
    3. La violazione del divieto di cui al precedente comma  comporta
l'applicazione  della   sanzione   disciplinare   della   sospensione
dall'esercizio dell'attivita' professionale da due a sei mesi. 
 
                              Art. 26. 
 
 
                       Adempimento del mandato 
 
    1. L'accettazione di  un  incarico  professionale  presuppone  la
competenza a svolgerlo. 
    2.  L'avvocato,  in  caso  di  incarichi  che  comportino   anche
competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e  alla
parte assistita la necessita' di  integrare  l'assistenza  con  altro
collega in possesso di dette competenze. 
    3. Costituisce violazione dei doveri  professionali  il  mancato,
ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o  alla
nomina, quando derivi da  non  scusabile  e  rilevante  trascuratezza
degli interessi della parte assistita. 
    4.  Il  difensore  nominato  d'ufficio,  ove  sia   impedito   di
partecipare a singole attivita' processuali, deve darne tempestiva  e
motivata comunicazione  all'autorita'  procedente  ovvero  incaricare
della  difesa  un  collega  che,   ove   accetti,   e'   responsabile
dell'adempimento dell'incarico. 
    5. La violazione dei doveri di  cui  ai  commi  1  e  2  comporta
l'applicazione  della  sanzione  disciplinare  dell'avvertimento.  La
violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4  comporta  l'applicazione
della sanzione disciplinare della censura. 
 
                              Art. 27. 
 
 
                       Doveri di informazione 
 
    1. L'avvocato deve  informare  chiaramente  la  parte  assistita,
all'atto  dell'assunzione  dell'incarico,  delle  caratteristiche   e
dell'importanza di  quest'ultimo  e  delle  attivita'  da  espletare,
precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione. 
    2. L'avvocato deve informare il  cliente  e  la  parte  assistita
sulla prevedibile durata del processo  e  sugli  oneri  ipotizzabili;
deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui  che
conferisce  l'incarico  professionale,  il  prevedibile  costo  della
prestazione. 
    3. L'avvocato,  all'atto  del  conferimento  dell'incarico,  deve
informare  la  parte  assistita  chiaramente  e  per  iscritto  della
possibilita' di avvalersi del  procedimento  di  mediazione  previsto
dalla legge; deve altresi' informarla  dei  percorsi  alternativi  al
contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge. 
    4. L'avvocato, ove  ne  ricorrano  le  condizioni,  all'atto  del
conferimento dell'incarico, deve informare la parte  assistita  della
possibilita' di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato. 
    5.  L'avvocato  deve  rendere  noti  al  cliente  ed  alla  parte
assistita gli estremi della propria polizza assicurativa. 
    6. L'avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve  informare
il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato  a  lui
affidato e deve fornire loro copia di tutti  gli  atti  e  documenti,
anche provenienti da  terzi,  concernenti  l'oggetto  del  mandato  e
l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che  giudiziale,
fermo restando il disposto di  cui  all'art.  48,  terzo  comma,  del
presente codice. 
    7. Fermo quanto previsto dall'art. 26, l'avvocato deve comunicare
alla parte assistita la necessita' del compimento di  atti  necessari
ad evitare prescrizioni, decadenze o  altri  effetti  pregiudizievoli
relativamente agli incarichi in corso. 
    8.  L'avvocato   deve   riferire   alla   parte   assistita,   se
nell'interesse  di   questa,   il   contenuto   di   quanto   appreso
legittimamente nell'esercizio del mandato. 
    9. La violazione dei doveri di cui ai commi da  1  a  5  comporta
l'applicazione  della  sanzione  disciplinare  dell'avvertimento.  La
violazione  dei  doveri  di  cui  ai  commi  6,  7   e   8   comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. 
 
                              Art. 28. 
 
 
                   Riserbo e segreto professionale 
 
    1.  E'  dovere,  oltre  che  diritto,  primario  e   fondamentale
dell'avvocato   mantenere   il   segreto   e   il   massimo   riserbo
sull'attivita' prestata e su tutte  le  informazioni  che  gli  siano
fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonche' su quelle  delle
quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato. 
    2. L'obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia
stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato. 
    3. L'avvocato deve adoperarsi affinche' il rispetto  del  segreto
professionale  e  del  massimo  riserbo  sia   osservato   anche   da
dipendenti,   praticanti,   consulenti   e    collaboratori,    anche
occasionali, in relazione a fatti e circostanze  apprese  nella  loro
qualita' o per effetto dell'attivita' svolta. 
    4. E' consentito all'avvocato derogare ai  doveri  di  cui  sopra
qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria: 
      a) per lo svolgimento dell'attivita' di difesa; 
      b) per impedire la  commissione  di  un  reato  di  particolare
gravita'; 
      c) per allegare circostanze di fatto in  una  controversia  tra
avvocato e cliente o parte assistita; 
      d) nell'ambito di una procedura disciplinare. 
    In ogni caso la divulgazione  dovra'  essere  limitata  a  quanto
strettamente necessario per il fine tutelato. 
    5. La violazione dei doveri di cui ai commi  precedenti  comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura e, nei  casi
in cui la violazione attenga al segreto professionale, l'applicazione
della sospensione dall'esercizio dell'attivita' professionale da  uno
a tre anni. 
 
                              Art. 29. 
 
 
                       Richiesta di pagamento 
 
    1.  L'avvocato,  nel  corso  del  rapporto  professionale,   puo'
chiedere la  corresponsione  di  anticipi,  ragguagliati  alle  spese
sostenute  e  da  sostenere,  nonche'  di   acconti   sul   compenso,
commisurati alla quantita' e complessita' delle prestazioni richieste
per l'espletamento dell'incarico. 
    2. L'avvocato deve tenere la contabilita' delle spese sostenute e
degli acconti ricevuti e deve consegnare, a richiesta del cliente, la
relativa nota dettagliata. 
    3. L'avvocato deve emettere il prescritto documento  fiscale  per
ogni pagamento ricevuto. 
    4.  L'avvocato   non   deve   richiedere   compensi   o   acconti
manifestamente sproporzionati all'attivita' svolta o da svolgere. 
    5. L'avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente,
non deve richiedere un compenso maggiore  di  quello  gia'  indicato,
salvo ne abbia fatta riserva. 
    6. L'avvocato non deve subordinare al  riconoscimento  di  propri
diritti, o all'esecuzione di prestazioni  particolari  da  parte  del
cliente, il versamento a questi delle somme riscosse per suo conto. 
    7.  L'avvocato  non  deve  subordinare  l'esecuzione  di   propri
adempimenti professionali al riconoscimento del diritto a  trattenere
parte delle somme riscosse  per  conto  del  cliente  o  della  parte
assistita. 
    8.  L'avvocato,  nominato  difensore  della  parte   ammessa   al
patrocinio a spese dello Stato, non deve chiedere ne' percepire dalla
parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi  o  rimborsi
diversi da quelli previsti dalla legge. 
    9. La violazione dei doveri di cui ai commi da  1  a  5  comporta
l'applicazione  della  sanzione  disciplinare   della   censura.   La
violazione  dei  doveri  di  cui  ai  commi  6,  7   e   8   comporta
l'applicazione  della   sanzione   disciplinare   della   sospensione
dall'esercizio dell'attivita' professionale da sei mesi a un anno. 
 
                              Art. 30. 
 
 
                      Gestione di denaro altrui 
 
    1. L'avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla
parte   assistita   o   da   terzi   nell'adempimento   dell'incarico
professionale  ovvero  quello  ricevuto  nell'interesse  della  parte
assistita e deve renderne conto sollecitamente. 
    2. L'avvocato non deve trattenere  oltre  il  tempo  strettamente
necessario le somme ricevute per conto della parte  assistita,  senza
il consenso di quest'ultima. 
    3.   L'avvocato,   nell'esercizio   della    propria    attivita'
professionale, deve rifiutare di ricevere o  gestire  fondi  che  non
siano riferibili ad un cliente. 
    4.   L'avvocato,   in   caso   di   deposito   fiduciario,   deve
contestualmente ottenere istruzioni scritte ed attenervisi. 
    5.  La  violazione  del  dovere  di  cui  al  comma  1   comporta
l'applicazione  della  sanzione  disciplinare   della   censura.   La
violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4  comporta  l'applicazione
della  sanzione   disciplinare   della   sospensione   dall'esercizio
dell'attivita' professionale da sei mesi a un anno. La violazione del
dovere di cui al  comma  3  comporta  l'applicazione  della  sanzione
disciplinare   della   sospensione   dall'esercizio    dell'attivita'
professionale da uno a tre anni. 
 
                              Art. 31. 
 
 
                            Compensazione 
 
    1. L'avvocato deve mettere immediatamente  a  disposizione  della
parte assistita le somme riscosse per conto della stessa. 
    2. L'avvocato ha diritto  di  trattenere  le  somme  da  chiunque
ricevute a rimborso delle anticipazioni  sostenute,  con  obbligo  di
darne avviso al cliente. 
    3. L'avvocato ha diritto  di  trattenere  le  somme  da  chiunque
ricevute imputandole a titolo di compenso: 
      a) quando  vi  sia  il  consenso  del  cliente  e  della  parte
assistita; 
      b) quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a  titolo
di compenso a carico della controparte e l'avvocato non le abbia gia'
ricevute dal cliente o dalla parte assistita; 
      c) quando abbia gia' formulato una richiesta di  pagamento  del
proprio compenso espressamente accettata dal cliente. 
    4.  La  violazione  del  dovere  di  cui  al  comma  1   comporta
l'applicazione  della   sanzione   disciplinare   della   sospensione
dall'esercizio dell'attivita' professionale da uno  a  tre  anni.  La
violazione del dovere di cui al comma 2 comporta l'applicazione della
sanzione disciplinare della censura. 
 
                              Art. 32. 
 
 
                         Rinuncia al mandato 
 
    1. L'avvocato ha la facolta' di  recedere  dal  mandato,  con  le
cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita. 
    2. In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte
assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario
per non pregiudicarne la difesa. 
    3.  In  ipotesi  di  irreperibilita'   della   parte   assistita,
l'avvocato deve comunicare alla stessa la  rinuncia  al  mandato  con
lettera raccomandata all'indirizzo anagrafico o all'ultimo  domicilio
conosciuto o a mezzo p.e.c.; con l'adempimento  di  tale  formalita',
fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato e' esonerato da ogni
altra attivita',  indipendentemente  dall'effettiva  ricezione  della
rinuncia. 
    4. L'avvocato, dopo la rinuncia al mandato,  nel  rispetto  degli
obblighi di legge, non e'  responsabile  per  la  mancata  successiva
assistenza, qualora non  sia  nominato  in  tempi  ragionevoli  altro
difensore. 
    5. L'avvocato deve comunque informare la  parte  assistita  delle
comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli. 
    6. La violazione dei doveri di cui ai precedenti  commi  comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. 
 
                              Art. 33. 
 
 
                      Restituzione di documenti 
 
    1. L'avvocato, se richiesto, deve restituire  senza  ritardo  gli
atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita  per
l'espletamento dell'incarico e consegnare loro  copia  di  tutti  gli
atti e documenti, anche provenienti da terzi,  concernenti  l'oggetto
del mandato e l'esecuzione dello stesso sia  in  sede  stragiudiziale
che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48,  terzo
comma, del presente codice. 
    2.  L'avvocato  non  deve  subordinare  la   restituzione   della
documentazione al pagamento del proprio compenso. 
    3.  L'avvocato  puo'  estrarre  e  conservare   copia   di   tale
documentazione, anche senza il consenso del  cliente  e  della  parte
assistita. 
    4.  La  violazione  del  dovere  di  cui  al  comma  1   comporta
l'applicazione  della  sanzione  disciplinare  dell'avvertimento.  La
violazione del divieto di cui  al  comma  2  comporta  l'applicazione
della censura. 
 
                              Art. 34. 
 
 
            Azione contro il cliente e la parte assistita 
                    per il pagamento del compenso 
 
    1. L'avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente
o della parte assistita per il pagamento  delle  proprie  prestazioni
professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti. 
    2. La violazione del dovere di cui al comma  precedente  comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. 
 
                              Art. 35. 
 
 
                   Dovere di corretta informazione 
 
    1.  L'avvocato  che  da'  informazioni  sulla  propria  attivita'
professionale deve  rispettare  i  doveri  di  verita',  correttezza,
trasparenza,  segretezza  e  riservatezza,  facendo  in   ogni   caso
riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale. 
    2. L'avvocato non deve dare informazioni  comparative  con  altri
professionisti ne' equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o
che  contengano  riferimenti  a  titoli,  funzioni  o  incarichi  non
inerenti l'attivita' professionale. 
    3. L'avvocato,  nel  fornire  informazioni,  deve  in  ogni  caso
indicare il titolo professionale, la  denominazione  dello  studio  e
l'Ordine di appartenenza. 
    4. L'avvocato puo' utilizzare il titolo accademico di  professore
solo se sia o sia stato docente universitario di materie  giuridiche;
specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento. 
    5.  L'iscritto   nel   registro   dei   praticanti   puo'   usare
esclusivamente e per esteso il titolo di "praticante  avvocato",  con
l'eventuale indicazione di "abilitato al  patrocinio"  qualora  abbia
conseguito tale abilitazione. 
    6.   Non   e'   consentita   l'indicazione   di   nominativi   di
professionisti e di terzi non organicamente o direttamente  collegati
con lo studio dell'avvocato. 
    7. L'avvocato non puo' utilizzare nell'informazione  il  nome  di
professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a  suo
tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto  o  disposto  per
testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi. 
    8. Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il
nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorche' questi  vi
consentano. 
    9. L'avvocato puo' utilizzare, a fini informativi, esclusivamente
i siti web con domini  propri  senza  reindirizzamento,  direttamente
riconducibili a se', allo studio legale associato o alla societa'  di
avvocati alla quale  partecipi,  previa  comunicazione  al  Consiglio
dell'Ordine di appartenenza della forma  e  del  contenuto  del  sito
stesso. 
    10. L'avvocato e' responsabile del contenuto  e  della  sicurezza
del proprio sito, che non puo' contenere  riferimenti  commerciali  o
pubblicitari  sia  mediante  l'indicazione   diretta   che   mediante
strumenti di collegamento interni o esterni al sito. 
    11. Le forme e le modalita' delle  informazioni  devono  comunque
rispettare i principi di dignita' e decoro della professione. 
    12. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi  comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. 
 
                              Art. 36. 
 
 
           Divieto di attivita' professionale senza titolo 
                   e di uso di titoli inesistenti 
 
    1.  Costituisce  illecito  disciplinare  l'uso   di   un   titolo
professionale non conseguito ovvero lo svolgimento  di  attivita'  in
mancanza di titolo o in periodo di sospensione. 
    2. Costituisce altresi' illecito  disciplinare  il  comportamento
dell'avvocato che agevoli  o,  in  qualsiasi  altro  modo  diretto  o
indiretto,  renda  possibile  a  soggetti  non  abilitati  o  sospesi
l'esercizio abusivo dell'attivita' di avvocato o  consenta  che  tali
soggetti  ne  possano   ricavare   benefici   economici,   anche   se
limitatamente al  periodo  di  eventuale  sospensione  dell'esercizio
dell'attivita'. 
    3. La  violazione  del  comma  1  comporta  l'applicazione  della
sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attivita'
professionale da sei mesi a  un  anno.  La  violazione  del  comma  2
comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione
dall'esercizio dell'attivita' professionale da due a sei mesi. 
 
                              Art. 37. 
 
 
               Divieto di accaparramento di clientela 
 
    1. L'avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di
agenzie o procacciatori o con  modi  non  conformi  a  correttezza  e
decoro. 
    2. L'avvocato non deve offrire o corrispondere  a  colleghi  o  a
terzi  provvigioni  o  altri  compensi  quale  corrispettivo  per  la
presentazione  di  un  cliente  o  per  l'ottenimento  di   incarichi
professionali. 
    3. Costituisce infrazione  disciplinare  l'offerta  di  omaggi  o
prestazioni a  terzi  ovvero  la  corresponsione  o  la  promessa  di
vantaggi per ottenere difese o incarichi. 
    4. E'  vietato  offrire,  sia  direttamente  che  per  interposta
persona, le proprie  prestazioni  professionali  al  domicilio  degli
utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale,  in
luoghi pubblici o aperti al pubblico. 
    5.  E'  altresi'  vietato  all'avvocato  offrire,  senza  esserne
richiesto, una prestazione personalizzata e,  cioe',  rivolta  a  una
persona determinata per uno specifico affare. 
    6. La violazione dei doveri di cui ai commi  precedenti  comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. 
 
                             TITOLO III 
 
 
                       RAPPORTI CON I COLLEGHI 
 
 
                              Art. 38. 
 
 
                       Rapporto di colleganza 
 
    1. L'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di
un collega per fatti attinenti all'esercizio della  professione  deve
dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo  che  l'avviso
possa pregiudicare il diritto da tutelare. 
    2. L'avvocato non deve registrare  una  conversazione  telefonica
con un collega;  la  registrazione  nel  corso  di  una  riunione  e'
consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti. 
    3. L'avvocato non deve riportare in atti processuali  o  riferire
in  giudizio  il  contenuto  di  colloqui  riservati  intercorsi  con
colleghi. 
    4.  La  violazione  del  dovere  di  cui  al  comma  1   comporta
l'applicazione  della  sanzione  disciplinare  dell'avvertimento.  La
violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 3 comporta  l'applicazione
della sanzione disciplinare della censura. 
 
                              Art. 39. 
 
 
              Rapporti con i collaboratori dello studio 
 
    1.  L'avvocato  deve  consentire  ai  propri   collaboratori   di
migliorare la loro  preparazione  professionale  e  non  impedire  od
ostacolare la  loro  crescita  formativa,  compensandone  in  maniera
adeguata la collaborazione, tenuto conto dell'utilizzo dei servizi  e
delle strutture dello studio. 
    2. La violazione dei doveri di cui al presente articolo  comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. 
 
                              Art. 40. 
 
 
                      Rapporti con i praticanti 
 
    1. L'avvocato deve assicurare al praticante l'effettivita'  e  la
proficuita'  della  pratica  forense,   al   fine   di   consentirgli
un'adeguata formazione. 
    2. L'avvocato deve fornire al praticante un  idoneo  ambiente  di
lavoro e, fermo l'obbligo del rimborso  delle  spese,  riconoscergli,
dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato, tenuto conto
dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio. 
    3. L'avvocato deve attestare  la  veridicita'  delle  annotazioni
contenute nel libretto di pratica solo  in  seguito  ad  un  adeguato
controllo e senza indulgere a motivi di favore o amicizia. 
    4. L'avvocato non  deve  incaricare  il  praticante  di  svolgere
attivita' difensiva non consentita. 
    5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1,  2  e  3  comporta
l'applicazione  della  sanzione  disciplinare  dell'avvertimento.  La
violazione del divieto di cui  al  comma  4  comporta  l'applicazione
della sanzione disciplinare della censura. 
 
                              Art. 41. 
 
 
               Rapporti con parte assistita da collega 
 
    1. L'avvocato non  deve  mettersi  in  contatto  diretto  con  la
controparte che sappia assistita da altro collega. 
    2. L'avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del
giudizio, puo' avere contatti con le altre parti solo in presenza del
loro difensore o con il consenso di questi. 
    3. L'avvocato puo' indirizzare corrispondenza  direttamente  alla
controparte, inviandone sempre copia per conoscenza al collega che la
assiste, esclusivamente  per  richiedere  comportamenti  determinati,
intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze. 
    4. L'avvocato non deve ricevere la controparte  assistita  da  un
collega senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso. 
    5. La violazione dei doveri e divieti di cui al presente articolo
comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. 
 
                              Art. 42. 
 
 
                   Notizie riguardanti il collega 
 
    1.  L'avvocato  non  deve  esprimere  apprezzamenti   denigratori
sull'attivita' professionale di un collega. 
    2. L'avvocato non deve esibire  in  giudizio  documenti  relativi
alla  posizione  personale  del  collega  avversario  ne'  utilizzare
notizie relative alla sua persona, salvo che il collega sia parte del
giudizio e che l'utilizzo di tali documenti e notizie sia  necessario
alla tutela di un diritto. 
    3. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi  comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. 
 
                              Art. 43. 
 
 
   Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega 
 
    1.  L'avvocato  che  incarichi  direttamente  altro  collega   di
esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere
a compensarlo, ove non adempia il cliente. 
    2. La violazione del dovere di cui al precedente  comma  comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. 
 
                              Art. 44. 
 
 
 Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega 
 
    1. L'avvocato che abbia raggiunto con il  collega  avversario  un
accordo  transattivo,  accettato  dalle  parti,  deve  astenersi  dal
proporne impugnazione, salvo che la stessa sia giustificata da  fatti
sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza. 
    2. La violazione del dovere di cui al precedente  comma  comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. 
 
                              Art. 45. 
 
 
          Sostituzione del collega nell'attivita' di difesa 
 
    1.  Nel  caso  di  sostituzione  di   un   collega   per   revoca
dell'incarico o rinuncia, il nuovo difensore  deve  rendere  nota  la
propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio
per l'attivita' difensiva, perche'  siano  soddisfatte  le  legittime
richieste per le prestazioni svolte. 
    2. La violazione dei doveri di cui al precedente  comma  comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. 
 
                              TITOLO IV 
 
 
                  DOVERI DELL'AVVOCATO NEL PROCESSO 
 
 
                              Art. 46. 
 
 
       Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza 
 
    1. Nell'attivita' giudiziale l'avvocato deve ispirare la  propria
condotta all'osservanza del dovere  di  difesa,  salvaguardando,  per
quanto possibile, il rapporto di colleganza. 
    2. L'avvocato deve rispettare  la  puntualita'  sia  in  sede  di
udienza che in ogni altra occasione  di  incontro  con  colleghi;  la
ripetuta violazione del dovere costituisce illecito disciplinare. 
    3.   L'avvocato   deve   opporsi   alle   istanze   irrituali   o
ingiustificate  che,  formulate  nel  processo   dalle   controparti,
comportino pregiudizio per la parte assistita. 
    4.   Il   difensore   nominato   di   fiducia   deve   comunicare
tempestivamente  al  collega,  gia'  nominato  d'ufficio,  l'incarico
ricevuto  e,  senza  pregiudizio  per  il  diritto  di  difesa,  deve
sollecitare la parte a provvedere al pagamento di  quanto  dovuto  al
difensore d'ufficio per l'attivita' svolta. 
    5.  L'avvocato,  nell'interesse  della  parte  assistita  e   nel
rispetto della legge, collabora con i difensori  delle  altre  parti,
anche scambiando informazioni, atti e documenti. 
    6. L'avvocato, nei casi di difesa congiunta, deve  consultare  il
codifensore su ogni scelta processuale e informarlo del contenuto dei
colloqui  con  il  comune  assistito,   al   fine   della   effettiva
condivisione della difesa. 
    7.   L'avvocato   deve   comunicare   al    collega    avversario
l'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva  di
dare inizio ad azioni giudiziarie. 
    8. La violazione dei doveri di cui ai commi da  1  a  6  comporta
l'applicazione  della  sanzione  disciplinare  dell'avvertimento.  La
violazione del dovere di cui al comma 7 comporta l'applicazione della
sanzione disciplinare della censura. 
 
                              Art. 47. 
 
 
        Obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega 
 
    1.  L'avvocato  deve  dare  tempestive  istruzioni   al   collega
corrispondente e questi, del  pari,  e'  tenuto  a  dare  al  collega
sollecite e  dettagliate  informazioni  sull'attivita'  svolta  e  da
svolgere. 
    2. L'elezione  di  domicilio  presso  un  collega  deve  essergli
preventivamente comunicata e da questi essere consentita. 
    3. L'avvocato corrispondente non deve definire  direttamente  una
controversia, in via transattiva, senza informare il collega che  gli
ha affidato l'incarico. 
    4. L'avvocato corrispondente,  in  difetto  di  istruzioni,  deve
adoperarsi nel modo piu' opportuno  per  la  tutela  degli  interessi
della parte, informando non appena possibile il collega  che  gli  ha
affidato l'incarico. 
    5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1,  2  e  4  comporta
l'applicazione  della  sanzione  disciplinare  dell'avvertimento.  La
violazione del divieto di cui  al  comma  3  comporta  l'applicazione
della sanzione disciplinare della censura. 
 
                              Art. 48. 
 
 
   Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega 
 
    1. L'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali  o
riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente  tra
colleghi  qualificata  come  riservata,  nonche'  quella   contenente
proposte transattive e relative risposte. 
    2. L'avvocato puo'  produrre  la  corrispondenza  intercorsa  tra
colleghi quando la stessa: 
      a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo; 
      b) assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste. 
    3. L'avvocato  non  deve  consegnare  al  cliente  e  alla  parte
assistita la corrispondenza riservata  tra  colleghi;  puo',  qualora
venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega  che  gli
succede, a sua volta  tenuto  ad  osservare  il  medesimo  dovere  di
riservatezza. 
    4. L'abuso della clausola di  riservatezza  costituisce  autonomo
illecito disciplinare. 
    5. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi  comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. 
 
                              Art. 49. 
 
 
                        Doveri del difensore 
 
    1. L'avvocato nominato difensore d'ufficio deve  comunicare  alla
parte assistita che ha facolta' di scegliersi un difensore di fiducia
e informarla che anche il difensore d'ufficio ha  diritto  ad  essere
retribuito. 
    2. L'avvocato non deve assumere la  difesa  di  piu'  indagati  o
imputati che abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti  di
altro indagato o imputato nel medesimo procedimento o in procedimento
connesso o collegato. 
    3. L'avvocato indagato o imputato in un procedimento  penale  non
puo' assumere o mantenere la difesa di altra parte nell'ambito  dello
stesso procedimento. 
    4.  La  violazione  del  dovere  di  cui  al  comma  1   comporta
l'applicazione  della  sanzione  disciplinare  dell'avvertimento.  La
violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 3 comporta  l'applicazione
della  sanzione   disciplinare   della   sospensione   dall'esercizio
dell'attivita' professionale da sei mesi a un anno. 
 
                              Art. 50. 
 
 
                          Dovere di verita' 
 
    1.  L'avvocato  non  deve  introdurre  nel  procedimento   prove,
elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. 
    2.  L'avvocato  non  deve  utilizzare  nel  procedimento   prove,
elementi di prova o documenti  prodotti  o  provenienti  dalla  parte
assistita che sappia o apprenda essere falsi. 
    3.    L'avvocato    che    apprenda,    anche    successivamente,
dell'introduzione nel procedimento di  prove,  elementi  di  prova  o
documenti  falsi,  provenienti  dalla  parte  assistita,   non   puo'
utilizzarli o deve rinunciare al mandato 
    4. L'avvocato non deve impegnare di fronte al giudice la  propria
parola sulla verita' dei fatti esposti in giudizio. 
    5.  L'avvocato,  nel  procedimento,  non   deve   rendere   false
dichiarazioni sull'esistenza o inesistenza  di  fatti  di  cui  abbia
diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come  presupposto
di un provvedimento del magistrato. 
    6.  L'avvocato,  nella  presentazione  di  istanze  o   richieste
riguardanti lo stesso  fatto,  deve  indicare  i  provvedimenti  gia'
ottenuti, compresi quelli di rigetto. 
    7. La violazione dei divieti di cui ai commi  1,  2,  3,  4  e  5
comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione
dall'esercizio dell'attivita' professionale da uno  a  tre  anni.  La
violazione del dovere di cui al comma 6 comporta l'applicazione della
sanzione disciplinare dell'avvertimento. 
 
                              Art. 51. 
 
 
                   La testimonianza dell'avvocato 
 
    1.  L'avvocato  deve  astenersi,  salvo  casi  eccezionali,   dal
deporre, come persona  informata  sui  fatti  o  come  testimone,  su
circostanze   apprese   nell'esercizio   della   propria    attivita'
professionale e ad essa inerenti. 
    2. L'avvocato deve comunque astenersi dal deporre  sul  contenuto
di quanto appreso  nel  corso  di  colloqui  riservati  con  colleghi
nonche' sul contenuto della corrispondenza riservata  intercorsa  con
questi ultimi. 
    3.  Qualora  l'avvocato  intenda  presentarsi  come  testimone  o
persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo  ha
assunto, deve rinunciarvi e non puo' riassumerlo. 
    4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti  commi  comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. 
 
                              Art. 52. 
 
 
       Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti 
 
    1. L'avvocato deve evitare espressioni offensive  o  sconvenienti
negli   scritti   in   giudizio   e   nell'esercizio   dell'attivita'
professionale nei confronti di colleghi,  magistrati,  controparti  o
terzi. 
    2. La ritorsione o la provocazione o la reciprocita' delle offese
non escludono la rilevanza disciplinare della condotta. 
    3.  La  violazione  del  divieto  di  cui  al  comma  1  comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. 
 
                              Art. 53. 
 
 
                      Rapporti con i magistrati 
 
    1. I  rapporti  con  i  magistrati  devono  essere  improntati  a
dignita' e a reciproco rispetto. 
    2. L'avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire  con
il giudice in merito al procedimento in corso senza la  presenza  del
collega avversario. 
    3. L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario
deve rispettare tutti gli obblighi inerenti  a  tali  funzioni  e  le
norme sulle incompatibilita'. 
    4. L'avvocato non deve  approfittare  di  rapporti  di  amicizia,
familiarita' o confidenza con i magistrati per ottenere o  richiedere
favori e preferenze, ne' ostentare l'esistenza di tali rapporti. 
    5. L'avvocato  componente  del  Consiglio  dell'Ordine  non  deve
accettare  incarichi  giudiziari  da   parte   dei   magistrati   del
circondario, fatta eccezione per le nomine a difensore d'ufficio. 
    6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti  commi
comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. 
 
                              Art. 54. 
 
 
           Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori, 
                     periti e consulenti tecnici 
 
    1. I divieti e doveri di cui all'art. 53, commi  1,  2  e  4,  si
applicano anche ai rapporti dell'avvocato con arbitri,  conciliatori,
mediatori, periti, consulenti tecnici d'ufficio e della controparte. 
    2. La violazione dei divieti e doveri di cui al presente articolo
comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. 
 
                              Art. 55. 
 
 
            Rapporti con i testimoni e persone informate 
 
    1. L'avvocato non deve  intrattenersi  con  testimoni  o  persone
informate sui fatti  oggetto  della  causa  o  del  procedimento  con
forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti. 
    2. Il difensore, nell'ambito del procedimento penale, ha facolta'
di procedere ad investigazioni difensive nei modi e termini  previsti
dalla legge e nel rispetto delle disposizioni che seguono e di quelle
emanate dall'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali. 
    3. Il difensore  deve  mantenere  il  segreto  sugli  atti  delle
investigazioni difensive e sul loro contenuto, finche' non ne  faccia
uso  nel  procedimento,  salva  la  rivelazione  per   giusta   causa
nell'interesse della parte assistita. 
    4. Nel  caso  in  cui  il  difensore  si  avvalga  di  sostituti,
collaboratori,  investigatori  privati   autorizzati   e   consulenti
tecnici, puo' fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti
necessari per l'espletamento dell'incarico, anche  nella  ipotesi  di
segretazione degli atti, imponendo il vincolo del segreto e l'obbligo
di comunicare esclusivamente a lui i risultati dell'attivita'. 
    5. Il difensore deve conservare scrupolosamente e  riservatamente
la documentazione delle investigazioni difensive per tutto  il  tempo
necessario o utile all'esercizio della difesa. 
    6.  Gli  avvisi,  che  il  difensore   e   gli   altri   soggetti
eventualmente da lui delegati sono  tenuti  a  dare  per  legge  alle
persone interpellate ai  fini  delle  investigazioni,  devono  essere
documentati per iscritto. 
    7. Il  difensore  e  gli  altri  soggetti  da  lui  eventualmente
delegati non devono corrispondere alle persone, interpellate ai  fini
delle investigazioni, compensi o indennita'  sotto  qualsiasi  forma,
salva  la  facolta'  di  provvedere  al  rimborso  delle  sole  spese
documentate. 
    8. Per conferire  con  la  persona  offesa  dal  reato,  assumere
informazioni dalla stessa  o  richiedere  dichiarazioni  scritte,  il
difensore  deve  procedere  con   invito   scritto,   previo   avviso
all'eventuale difensore della stessa persona offesa,  se  conosciuto;
in ogni caso nell'invito e' indicata l'opportunita'  che  la  persona
provveda a consultare un difensore perche' intervenga all'atto. 
    9. Il difensore deve informare i prossimi congiunti della persona
imputata o sottoposta ad indagini della  facolta'  di  astenersi  dal
rispondere, specificando che, qualora non intendano avvalersene, sono
obbligati a riferire la verita'. 
    10.  Il  difensore  deve  documentare  in  forma   integrale   le
informazioni assunte;  quando  e'  disposta  la  riproduzione,  anche
fonografica, le informazioni  possono  essere  documentate  in  forma
riassuntiva. 
    11. Il difensore non deve consegnare copia o estratto del verbale
alla persona che ha reso informazioni, ne' al suo difensore. 
    12. La  violazione  del  divieto  di  cui  al  comma  1  comporta
l'applicazione  della   sanzione   disciplinare   della   sospensione
dall'esercizio dell'attivita' professionale da due  a  sei  mesi.  La
violazione dei doveri, dei divieti, degli obblighi di legge  e  delle
prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 7 comporta  l'applicazione  della
sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attivita'
professionale da sei mesi a un anno. La violazione  dei  doveri,  dei
divieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai commi
5,  6,  8,  9,  10  e  11  comporta  l'applicazione  della   sanzione
disciplinare della censura. 
 
                              Art. 56. 
 
 
                         Ascolto del minore 
 
    1. L'avvocato non  puo'  procedere  all'ascolto  di  una  persona
minore di eta' senza il consenso degli esercenti  la  responsabilita'
genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi  con  gli
stessi. 
    2.  L'avvocato  del  genitore,  nelle  controversie  in   materia
familiare o minorile, deve astenersi da ogni  forma  di  colloquio  e
contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse. 
    3. L'avvocato difensore nel procedimento  penale,  per  conferire
con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o  richiederle
dichiarazioni scritte, deve invitare  formalmente  gli  esercenti  la
responsabilita'  genitoriale,  con  indicazione  della  facolta'   di
intervenire  all'atto,   fatto   salvo   l'obbligo   della   presenza
dell'esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in  cui  il
minore sia persona offesa dal reato. 
    4. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti  commi
comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione
dall'esercizio dell'attivita' professionale da sei mesi a un anno. 
 
                              Art. 57. 
 
 
  Rapporti con organi di informazione e attivita' di comunicazione 
 
    1. L'avvocato, fatte salve le  esigenze  di  difesa  della  parte
assistita, nei rapporti con gli organi  di  informazione  e  in  ogni
attivita' di comunicazione, non  deve  fornire  notizie  coperte  dal
segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti,
enfatizzare le proprie capacita' professionali, sollecitare  articoli
o interviste e convocare conferenze stampa. 
    2. L'avvocato  deve  in  ogni  caso  assicurare  l'anonimato  dei
minori. 
    3. La violazione del divieto di cui al comma 1 e  del  dovere  di
cui al comma 2 comporta l'applicazione  della  sanzione  disciplinare
della sospensione dall'esercizio dell'attivita' professionale da  due
a sei mesi. 
 
                              Art. 58. 
 
 
                         Notifica in proprio 
 
    1. Il compimento di abusi nell'esercizio delle facolta'  previste
dalla  legge  in  materia  di  notificazione   costituisce   illecito
disciplinare. 
    2.  Il  comportamento  di  cui  al  comma   precedente   comporta
l'applicazione  della   sanzione   disciplinare   della   sospensione
dall'esercizio dell'attivita' professionale da due a sei mesi. 
 
                              Art. 59. 
 
 
                       Calendario del processo 
 
    1. Il mancato rispetto dei termini  fissati  nel  calendario  del
processo civile, ove  determinato  esclusivamente  dal  comportamento
dilatorio dell'avvocato, costituisce illecito disciplinare. 
    2. La violazione del  comma  precedente  comporta  l'applicazione
della sanzione disciplinare dell'avvertimento. 
 
                              Art. 60. 
 
 
                      Astensione dalle udienze 
 
    1. L'avvocato  ha  diritto  di  astenersi  dal  partecipare  alle
udienze e alle altre attivita' giudiziarie  quando  l'astensione  sia
proclamata dagli Organi forensi, ma deve attenersi alle  disposizioni
del codice di autoregolamentazione e alle norme vigenti. 
    2. L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla
astensione deve informare con congruo anticipo  gli  altri  difensori
costituiti. 
    3. L'avvocato non puo' aderire  o  dissociarsi  dalla  proclamata
astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze. 
    4. L'avvocato che aderisca all'astensione non puo'  dissociarsene
con riferimento a singole giornate o a proprie  specifiche  attivita'
ne' puo' aderirvi parzialmente, in certi  giorni  o  per  particolari
proprie attivita' professionali. 
    5. La violazione dei doveri di  cui  ai  commi  1  e  2  comporta
l'applicazione  della  sanzione  disciplinare  dell'avvertimento.  La
violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4  comporta  l'applicazione
della sanzione disciplinare della censura. 
 
                              Art. 61. 
 
 
                              Arbitrato 
 
    1. L'avvocato chiamato a svolgere la  funzione  di  arbitro  deve
improntare il  proprio  comportamento  a  probita'  e  correttezza  e
vigilare  che  il  procedimento  si  svolga   con   imparzialita'   e
indipendenza. 
    2. L'avvocato non deve assumere la  funzione  di  arbitro  quando
abbia in corso,  o  abbia  avuto  negli  ultimi  due  anni,  rapporti
professionali con una delle parti e, comunque, se ricorre  una  delle
ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito. 
    3. L'avvocato non deve accettare la  nomina  ad  arbitro  se  una
delle parti del procedimento sia assistita,  o  sia  stata  assistita
negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui
associato, ovvero che eserciti negli stessi locali. 
    In ogni caso l'avvocato deve comunicare per iscritto  alle  parti
ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con  i  difensori
che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di  ottenere  il
consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico. 
    4. L'avvocato che viene designato arbitro  deve  comportarsi  nel
corso del procedimento in  modo  da  preservare  la  fiducia  in  lui
riposta  dalle  parti  e  deve  rimanere  immune   da   influenze   e
condizionamenti esterni di qualunque tipo. 
    5. L'avvocato nella veste di arbitro: 
      a) deve mantenere la riservatezza sui  fatti  di  cui  venga  a
conoscenza in ragione del procedimento arbitrale; 
      b)  non  deve  fornire  notizie  su  questioni   attinenti   al
procedimento; 
      c) non deve rendere nota la  decisione  prima  che  questa  sia
formalmente comunicata a tutte le parti. 
    6. L'avvocato che  ha  svolto  l'incarico  di  arbitro  non  deve
intrattenere rapporti professionali con una delle parti: 
      a) se non siano decorsi almeno due anni dalla  definizione  del
procedimento; 
      b) se l'oggetto dell'attivita' non sia diverso  da  quello  del
procedimento stesso. 
    7. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero
che esercitino negli stessi locali. 
    8. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1, 3, 4, 5,
6 e 7  comporta  l'applicazione  della  sanzione  disciplinare  della
sospensione dall'esercizio dell'attivita' professionale da due a  sei
mesi.  La  violazione  del  divieto  di  cui  al  comma  2   comporta
l'applicazione  della   sanzione   disciplinare   della   sospensione
dall'esercizio dell'attivita' professionale da sei mesi a un anno. 
 
                              Art. 62. 
 
 
                             Mediazione 
 
    1. L'avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare
gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le  previsioni  del
regolamento dell'organismo di mediazione, nei limiti  in  cui  queste
ultime previsioni non contrastino con quelle del presente codice. 
    2. L'avvocato non deve  assumere  la  funzione  di  mediatore  in
difetto di adeguata competenza. 
    3. Non deve assumere la funzione di mediatore l'avvocato: 
      a) che abbia in corso o  abbia  avuto  negli  ultimi  due  anni
rapporti professionali con una delle parti; 
      b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli
ultimi due anni da professionista di lui socio o  con  lui  associato
ovvero che eserciti negli stessi locali. 
    In  ogni  caso  costituisce  condizione  ostativa  all'assunzione
dell'incarico di mediatore la ricorrenza  di  una  delle  ipotesi  di
ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito. 
    4. L'avvocato che ha svolto  l'incarico  di  mediatore  non  deve
intrattenere rapporti professionali con una delle parti: 
      a) se non siano decorsi almeno due anni dalla  definizione  del
procedimento; 
      b) se l'oggetto dell'attivita' non sia diverso  da  quello  del
procedimento stesso. 
    Il divieto si estende ai professionisti  soci,  associati  ovvero
che esercitino negli stessi locali. 
    5. L'avvocato non deve consentire che l'organismo  di  mediazione
abbia sede, a qualsiasi titolo, o  svolga  attivita'  presso  il  suo
studio  o  che  quest'ultimo  abbia  sede   presso   l'organismo   di
mediazione. 
    6. La violazione dei doveri e divieti di  cui  ai  commi  1  e  2
comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura; la
violazione  dei  divieti  di  cui  ai  commi  3,  4  e   5   comporta
l'applicazione  della   sanzione   disciplinare   della   sospensione
dall'esercizio dell'attivita' professionale da due a sei mesi. 
 
                              TITOLO V 
 
 
                  RAPPORTI CON TERZI E CONTROPARTI 
 
 
                              Art. 63. 
 
 
                        Rapporti con i terzi 
 
    1.  L'avvocato,  anche  al  di  fuori  dell'esercizio   del   suo
ministero, deve comportarsi, nei  rapporti  interpersonali,  in  modo
tale  da  non  compromettere  la   dignita'   della   professione   e
l'affidamento dei terzi. 
    2. L'avvocato deve tenere un comportamento corretto e  rispettoso
nei confronti dei propri dipendenti, del personale giudiziario  e  di
tutte le persone con le quali venga in contatto nell'esercizio  della
professione. 
    3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti  commi  comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. 
 
                              Art. 64. 
 
 
        Obbligo di provvedere all'adempimento di obbligazioni 
                   assunte nei confronti dei terzi 
 
    1.  L'avvocato  deve  adempiere  alle  obbligazioni  assunte  nei
confronti dei terzi. 
    2. L'inadempimento ad obbligazioni estranee  all'esercizio  della
professione assume carattere di  illecito  disciplinare  quando,  per
modalita' o gravita', sia tale da  compromettere  la  dignita'  della
professione e l'affidamento dei terzi. 
    3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti  commi  comporta
l'applicazione  della   sanzione   disciplinare   della   sospensione
dall'esercizio dell'attivita' professionale da due a sei mesi. 
 
                              Art. 65. 
 
 
                 Minaccia di azioni alla controparte 
 
    1.  L'avvocato  puo'  intimare   alla   controparte   particolari
adempimenti  sotto  comminatoria  di  azioni,  istanze  fallimentari,
denunce, querele o  altre  iniziative,  informandola  delle  relative
conseguenze,   ma   non   deve   minacciare   azioni   o   iniziative
sproporzionate o vessatorie. 
    2. L'avvocato che,  prima  di  assumere  iniziative,  ritenga  di
invitare la controparte ad un  colloquio  nel  proprio  studio,  deve
precisarle che puo' essere accompagnata da un legale di fiducia. 
    3. L'avvocato puo' addebitare alla controparte competenze e spese
per l'attivita' prestata in sede stragiudiziale, purche' la richiesta
di pagamento sia fatta a favore del proprio cliente. 
    4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti  commi  comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. 
 
                              Art. 66. 
 
 
        Pluralita' di azioni nei confronti della controparte 
 
    1. L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative
giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando cio' non
corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. 
    2. La violazione del dovere di cui al precedente  comma  comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. 
 
                              Art. 67. 
 
 
        Richiesta di compenso professionale alla controparte 
 
    1. L'avvocato non deve richiedere alla controparte  il  pagamento
del proprio compenso professionale, salvo che  cio'  sia  oggetto  di
specifica pattuizione e vi sia l'accordo del proprio cliente, nonche'
in ogni altro caso previsto dalla legge. 
    2. L'avvocato,  nel  caso  di  inadempimento  del  cliente,  puo'
chiedere  alla  controparte  il  pagamento   del   proprio   compenso
professionale a seguito di accordi, presi in qualsiasi forma,  con  i
quali viene definito un procedimento giudiziale o arbitrale. 
    3.  La  violazione  del  divieto  di  cui  al  comma  1  comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. 
 
                              Art. 68. 
 
 
       Assunzione di incarichi contro una parte gia' assistita 
 
    1. L'avvocato puo' assumere un incarico professionale contro  una
parte gia' assistita solo quando  sia  trascorso  almeno  un  biennio
dalla cessazione del rapporto professionale. 
    2. L'avvocato non deve assumere un incarico professionale  contro
una parte gia' assistita quando l'oggetto del nuovo incarico non  sia
estraneo a quello espletato in precedenza. 
    3. In ogni caso, e'  fatto  divieto  all'avvocato  di  utilizzare
notizie acquisite in ragione del rapporto gia' esaurito. 
    4.  L'avvocato  che  abbia  assistito  congiuntamente  coniugi  o
conviventi in controversie di natura familiare deve sempre  astenersi
dal prestare la propria assistenza  in  favore  di  uno  di  essi  in
controversie successive tra i medesimi. 
    5. L'avvocato che  abbia  assistito  il  minore  in  controversie
familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in
favore di uno dei  genitori  in  successive  controversie  aventi  la
medesima natura, e viceversa. 
    6. La violazione dei divieti di cui  ai  commi  1  e  4  comporta
l'applicazione  della   sanzione   disciplinare   della   sospensione
dall'esercizio dell'attivita' professionale da due  a  sei  mesi.  La
violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2,  3  e  5  comporta
l'applicazione  della   sanzione   disciplinare   della   sospensione
dall'esercizio dell'attivita' professionale da uno a tre anni. 
 
                              TITOLO VI 
 
 
                 RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI FORENSI 
 
 
                              Art. 69. 
 
 
           Elezioni e rapporti con le Istituzioni forensi 
 
    1. L'avvocato, chiamato a far parte  delle  Istituzioni  forensi,
deve   adempiere   l'incarico   con   diligenza,    indipendenza    e
imparzialita'. 
    2. L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale  sostenitore
di candidati, ad elezioni ad Organi  rappresentativi  dell'Avvocatura
deve comportarsi con correttezza, evitando  forme  di  propaganda  ed
iniziative non consone alla dignita' delle funzioni. 
    3. E' vietata ogni forma di iniziativa  o  propaganda  elettorale
nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le  operazioni  di
voto. 
    4.  Nelle  sedi  di  svolgimento  delle  operazioni  di  voto  e'
consentita la sola affissione delle liste elettorali e  di  manifesti
contenenti le regole di svolgimento delle operazioni. 
    5.  La  violazione  del  dovere  di  cui  al  comma  1   comporta
l'applicazione  della  sanzione  disciplinare   della   censura.   La
violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2,  3  e  4  comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. 
 
                              Art. 70. 
 
 
                Rapporti con il Consiglio dell'Ordine 
 
    1. L'avvocato, al momento dell'iscrizione all'albo, ha  l'obbligo
di dichiarare  l'eventuale  sussistenza  di  rapporti  di  parentela,
coniugio, affinita' e convivenza con magistrati, per  i  fini  voluti
dall'ordinamento  giudiziario;  tale  obbligo  sussiste   anche   con
riferimento a sopravvenute variazioni. 
    2. L'avvocato deve dare  comunicazione  scritta  e  immediata  al
Consiglio dell'Ordine  di  appartenenza,  e  a  quello  eventualmente
competente per  territorio,  della  costituzione  di  associazioni  o
societa' professionali, dell'apertura di studi principali,  secondari
e di recapiti professionali e dei successivi eventi modificativi. 
    3.  L'avvocato  puo'  partecipare  ad  una  sola  associazione  o
societa' tra avvocati. 
    4.  L'avvocato  deve  assolvere  gli  obblighi  previdenziali   e
assicurativi previsti dalla legge, nonche'  quelli  contributivi  nei
confronti delle Istituzioni forensi. 
    5. L'avvocato deve comunicare al  proprio  Consiglio  dell'Ordine
gli estremi  delle  polizze  assicurative  ed  ogni  loro  successiva
variazione. 
    6.  L'avvocato  deve  rispettare  i  regolamenti  del   Consiglio
Nazionale  Forense  e  del  Consiglio  dell'Ordine  di   appartenenza
concernenti gli obblighi e i programmi formativi. 
    7. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2, 3, 5  e  6  del
presente articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare
dell'avvertimento; la  violazione  dei  doveri  di  cui  al  comma  4
comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. 
 
                              Art. 71. 
 
 
                      Dovere di collaborazione 
 
    1. L'avvocato deve collaborare con  le  Istituzioni  forensi  per
l'attuazione delle  loro  finalita',  osservando  scrupolosamente  il
dovere di verita'; a tal fine deve riferire fatti  a  sua  conoscenza
relativi alla vita forense o alla  amministrazione  della  giustizia,
che richiedano iniziative o interventi istituzionali. 
    2.  Qualora  le  Istituzioni  forensi   richiedano   all'avvocato
chiarimenti,  notizie  o  adempimenti  in  relazione   a   situazioni
segnalate da  terzi,  tendenti  ad  ottenere  notizie  o  adempimenti
nell'interesse  degli   stessi,   la   mancata   sollecita   risposta
dell'iscritto costituisce illecito disciplinare. 
    3. Nell'ambito di un procedimento disciplinare, o della  fase  ad
esso  preliminare,  la  mancata  sollecita  risposta  agli   addebiti
comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non
costituiscono  autonomo  illecito  disciplinare,  pur  potendo   tali
comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione
del proprio libero convincimento. 
    4.  La  violazione  dei  doveri  di  cui  al  comma  1   comporta
l'applicazione  della  sanzione  disciplinare  dell'avvertimento.  La
violazione dei doveri di cui al comma 2 comporta l'applicazione della
sanzione disciplinare della censura. 
 
                              Art. 72. 
 
 
                        Esame di abilitazione 
 
    1. L'avvocato che faccia pervenire, in qualsiasi modo, ad  uno  o
piu' candidati, prima o durante la prova d'esame, testi  relativi  al
tema  proposto  e'  punito  con  la   sanzione   disciplinare   della
sospensione dall'esercizio dell'attivita' professionale da due a  sei
mesi. 
    2. Qualora sia commissario di esame, la sanzione non puo'  essere
inferiore    alla    sospensione    dall'esercizio     dell'attivita'
professionale da uno a tre anni. 
    3.  Il  candidato  che,  nell'aula  ove  si  svolge  l'esame   di
abilitazione, riceva scritti  o  appunti  di  qualunque  genere,  con
qualsiasi mezzo, e non ne faccia immediata denuncia alla Commissione,
e' punito con la sanzione disciplinare della censura. 
 
                             TITOLO VII 
 
 
                         DISPOSIZIONE FINALE 
 
 
                              Art. 73. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    Il presente codice deontologico entra in vigore decorsi  sessanta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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