Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista. “Nemo Iudex sine Mediatore”
PRESCRIZIONE
Non invocabile la prescrizione presuntiva in caso di contestazione del quantum della pretesa creditoria
La contestazione, da parte del presunto debitore, del quantum della pretesa contro di lui azionata implica l’ammissione della mancata estinzione dell’obbligazione e, pertanto, comporta, ai sensi dell’art. 2959 cod. civ., il rigetto dell’eccezione di prescrizione presuntiva, opposta dallo stesso debitore. La prescrizione presuntiva si fonda infatti non sull’inerzia del creditore e sul decorso del tempo – come invece la prescrizione ordinaria – ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell’obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Conseguentemente, l’art. 2959 cod. civ. stabilisce che l’eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non aver pagato, dovendo al riguardo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l’obbligato abbia contestato di dover pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo tali circostanze tutte incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l’avvenuto pagamento ed il riconoscimento dell’obbligazione (Principi espressi in controversia avente ad oggetto il pagamento di somme dovute ad un avvocato a titolo di compensi professionali).
Corte di cassazione, Sez. II civ. ordinanza 14 dicembre 2017, n. 30058
Tribunale di Lagonegro, sentenza 7 maggio 2013, n. 205
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