Nel novembre 2015 Assolombarda, il Tribunale delle Imprese di Milano e la Camera Arbitrale di Milano hanno avviato una collaborazione al fine di rendere note le possibilità offerte in caso di controversie Business to Business (B2B), consci del fatto che assicurare una loro rapida risoluzione e il rispetto dei diritti dell’impresa è un fattore di fondamentale rilievo per lo sviluppo del Paese.
Infatti, secondo le analisi di Doing Business 2012 – Focus Italia, a cura della World Bank e dell’IFC, nei Paesi in cui è presente una sezione specializzata in materia d’impresa le controversie sono risolte in media cinque mesi prima di quelli in cui ciò non esiste. In particolare l’Italia si pone al 158° posto della classifica su 183 nazioni con 1.210 giorni, 41 differenti procedure e costi procedurali pari al 29,9% del valore della causa.
Questo fattore è assolutamente negativo, poiché per le aziende è fonte di inutili e costosi sprechi di tempo e di risorse, in tempi già di per sé critici, oltre che danno d’immagine.
Non molte aziende e imprenditori sanno, o se lo sanno ne ignorano i benefici, che è possibile la risoluzione di liti commerciali senza il ricorso al tribunale, in quanto sono previsti due strumenti di estremo valore, quali l’arbitrato e la mediazione.
Nel primo caso le parti si affidano ad un arbitro esterno, un elemento privato e indipendente, privo di interferenze. Nel secondo caso, invece, la procedura di riconciliazione è avviata attraverso la figura di un mediatore, un vero intermediario, un terzo imparziale che mette in relazione le due parti al fine di raggiungere un accordo a costi contenuti ed in tempi molto brevi.
La mediazione è un istituto fondamentale, recentemente rivalutato e introdotto con il D. Lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010 e ss.mm. Inoltre, con il decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98, l’istituto giudiziario della mediazione è stato dichiarato condizione di procedibilità della domanda giudiziale nei casi indicati dall’art. 5 comma 1 del D. lgs. 28/2010, riportando altresì in vigore le disposizioni dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale (sentenza n. 272/2012).
La mediazione è una procedura di riconciliazione che consente di costruire un rapporto tra le parti, di riaprire il dialogo per riavviare una trattativa e raggiungere un esito favorevole a entrambi i contendenti. La sua duttilità è un elemento interessante, in quanto permette di ricorrere al mediatore anche in presenza di lite o arbitrato, assicurando al procedimento la necessaria riservatezza unitamente a terzietà, indipendenza e imparzialità. Soprattutto la mediazione è volontaria: le parti non devono subire il giudizio del giudice, ma sono entrambe protagoniste e attivamente coinvolte nel procedimento, lavorano cooperativamente alla risoluzione della problematica, preservando quei rapporti interpersonali che spesso si deteriorano nel corso di un lungo e costoso processo civile.
L’istituto della mediazione trova una delle sue più alte espressioni in termini di soluzione e possibile ricomposizione della controversia in ambito commerciale in quanto non si fonda sul diritto, che è materia giudiziaria, ma sugli interessi delle parti, eliminando l’elemento emotivo legato al singolo individuo. Non solo: essa tutela l’immagine aziendale, perché costringe il conflitto in un ambito specialistico e di riservatezza (D.lgs 28/2010: Dovere di riservatezza, art. 9 – Segreto professionale, art.10).
I vantaggi della mediazione per le imprese sono indubbi.
Il primo e indiscutibile vantaggio è la celerità del procedimento che si conclude entro 120 giorni, rispetto ad un processo la cui durata media è di 40 mesi. La rapidità della soluzione permette anche un notevole risparmio di tempo e di risorse, che aggiunto alla certezza delle tariffe, determinate in maniera univoca per le materie obbligatorie con D.M. 180/2010 e ss.m., rende questo strumento interessante anche a livello economico.
Sono previste oltre a ciò agevolazioni in termini di risparmio di imposte e di tasse rispetto al giudizio ordinario e in termini di rimborso di quanto dovuto al mediatore sotto forma di credito di imposta, sino ad un massimo di € 500 in caso di conciliazione o di € 250 in caso di mancato accordo. Su richiesta di una delle parti, poi, il verbale di conciliazione può costituire titolo esecutivo attraverso l’omologazione del tribunale di competenza dell’organismo adito, costituendo così una garanzia per il rispetto dell’accordo.
In quali casi un’azienda può ricorrere alla mediazione?
Sono molti i casi in cui un’azienda può ricorrere a questo istituto giuridico: contratti bancari, assicurativi, finanziari, locazione, diritti reali, successioni ereditarie, compravendita di beni mobili e immobili, affitto di azienda, diffamazione, contratti d’opera, appalti, divisioni, responsabilità civile, locazione e condominio.
È anche possibile ricorrere alla mediazione per la risoluzione di controversie transnazionali, quindi tutti i problemi legati all’e-commerce, tanto per citare un caso comune. In questi casi si rivela uno strumento particolarmente efficace, poiché può risolvere le difficoltà derivanti dalle differenze linguistiche, normative e culturali.
Tutto ciò va tenuto presente non soltanto per i casi di mediazione obbligatoria imposti dalla normativa, ma soprattutto per le redazione delle clausole relative ai nuovi contratti relativi a clienti o fornitori. Attraverso l’inserimento della “clausola di mediazione civile e arbitrato” nei contratti, la mediazione sarà strumento obbligatorio per la risoluzione delle controversie e sarà quindi possibile utilizzarla, pervenendo ad una risoluzione rapida e soddisfacente, salvaguardando l’immagine aziendale ed eventuali rapporti collaborativi.
La mediazione è indiscutibilmente utile per la risoluzione delle controversie B2B, in quanto opera secondo i principi di costi contenuti, celerità e professionalità che sono propri della gestione imprenditoriale moderna. Il suo diffondersi può favorire lo sviluppo economico e sostenere soprattutto le PMI italiane che, come già evidenziato, soffrono la gestione del contenzioso in modo nettamente superiore ai propri concorrenti europei e internazionali.