Mediazione obbligatoria e decreto ingiuntivo: la condotta non collaborativa della parte opposta contrasta con l’interesse ad ottenerne l’esecutività

2 Luglio 2018

Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista“Nemo Iudex sine Mediatore”


In tema di mediazione obbligatoria, dal tenore di cui all’art. 8, comma 4-bis, si evince l’obbligo delle parti di partecipazione effettiva al procedimento.

L’ipotesi ivi contemplata di mancata partecipazione è integrata non solo dall’assenza, ma anche dal rifiuto ingiustificato, trattandosi di condotte omissive equivalenti, in quanto idonee a frustrare la stessa possibilità di tentare la mediazione in coerenza con l’art. 88 cod. proc. civ. sul dovere di lealtà. In sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il diniego di provvisoria esecuzione non è di natura sanzionatoria, bensì valutativa atteso che la condotta omissiva di parte opposta o comunque non collaborativa contrasta con l’interesse ad ottenere un provvedimento immediatamente esecutivo.

Nel caso in esame, relativo ad una controversia insorta tra una banca ed una società di capitali, il giudice, dopo aver ribadito che la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 cod. proc. civ. costituisce non obbligo bensì facoltà del giudicante, ha escluso la presenza degli elementi legittimanti la predetta concessione, valorizzando le eccezioni di natura tecnica – usura del credito, anatocismo, applicazioni di massimo scoperto – sollevate dalla parte opponente e non contrastate da parte opposta la quale non aveva accettato di sedersi al tavolo della mediazione.

Tribunale civile di Roma, Sez. IX, Ord. 26 giugno 2018 – Giudice Cerenzia

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