Mediazione demandata, necessaria l’effettiva partecipazione al procedimento.

28 Giugno 2017

Pubblichiamo una ultimissima pronuncia del Tribunale di Padova in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore professionista.

“Nemo Iudex sine Mediatore” – Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile


MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Mediazione demandata, necessaria l’effettiva partecipazione al procedimento.

In tema di mediazione demandata ai sensi del riformato art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 28/2010, l’invio delle parti disposto dal giudice alle parti in contesa non si risolve in un semplice invito, ma in un vero e proprio ordine, presidiato da sanzioni, il quale presuppone, il previo effettuato vaglio della lite nonché l’esame e la valutazione degli atti di causa da parte del magistrato. Infatti, considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per la decisione delle cause, una soluzione conciliativa, la quale va assunta in un ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna della parti, non può che rivelarsi vantaggiosa per tutte le parti.

Nella mediazione demandata dal giudice ai sensi del riformato art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 28/2010, è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento, intendendosi per tale quella in cui le parti non si fermino alla sessione informativa ed in cui le parti medesime, assistite dai rispettivi difensori, partecipino personalmente.

La mancata partecipazione, ovvero l’irrituale partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice, oltre a poter attingere, secondo una sempre più diffusa interpretazione giurisprudenziale, alla stessa procedibilità della domanda, è, in ogni caso, comportamento valutabile nel merito della causa.

Tribunale civile di Roma, ordinanza 22 maggio 2017

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