Mediazione civile: il TAR respinge il ricorso del Codacons

17 Marzo 2025

Con sentenza n. 5489/2025, il Tar ha rigettato – perchè infondato – il ricorso del Codacons contro la mediazione civile.

 

Il ricorso del Codacons

Nel 2024 il Codacons ha proposto  ricorso per l’annullamento del Decreto del Ministero della Giustizia, 24 ottobre 2023, n. 150 (in Gazz. Uff. 31 ottobre 2023, n. 255) – Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi.

In particolare, il Codacons ha contestato il decreto ministeriale nella parte in cui ha rivisitato i costi della mediazione civile gravanti sulle parti. Parte istante, infatti, ha ritenuto che, mentre nel precedente sistema si prevedeva una prima fase filtro della mediazione che, in caso di opt out ad opera anche di una sola delle parti, era totalmente gratuita (contestualmente soddisfacendo la condizione di procedibilità), la nuova normativa c.d. Riforma Cartabia ha soppresso il consenso ad entrare in mediazione prevedendo l’operatività già nel corso del primo incontro dell’obbligo del mediatore di tentare il raggiungimento dell’accordo di conciliazione. Con ciò determinando, ad avviso del Codaconss, un sensibile aumento dei costi.

La decisione del Tar

Ad avviso del TAR il ricorso non può essere accolto in quanto non risulta in alcun modo impedito alle parti processuali il diritto di accesso al sistema giudiziario.

In breve, sostiene il Collegio giudicante, le previsioni normative contestate sono coerenti con lo spirito della riforma della mediazione ed immuni da vizi di incostituzionalità, siccome improntate ad un generale rafforzamento dell’istituto e, correlativamente, della professionalità dei mediatori.

Il TAR ha disatteso anche la censura di illegittimità costituzionale dell’articolo 5 del d.lgs. n. 28/2010 e ha ritenuto non esservi nemmeno luogo per accedere alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’unione Europea, prospettata pure nel ricorso introduttivo, posto che la nuova conformazione dell’istituto della mediazione civile risponde alle esigenze professate dalla normativa UE, nella convinzione che esso possa fornire una soluzione conveniente e rapida per comporre le controversie in materia civile e commerciale.

Le convinzioni del Tar sull’utilità della mediazione civile

Il TAR ha definito la mediazione civile quale strumento effettivo di composizione e ausilio delle controversie private ed ha evidenziato come i mediatori siano oramai divenuti strumenti indispensabili per fini deflativi e di buon funzionamento del “sistema giustizia”.

Lungi dall’atteggiarsi a ostacolo al diritto di difesa, la mediazione non è un inutile passaggio procedimentale, ma un momento dialettico serio e ponderato tra le parti contendenti, nell’ambito del quale queste ultime possono trovare un accordo, senza che sia preclusa la strada giudiziale.

La previsione della corresponsione delle spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro di mediazione (in aggiunta al costo di avvio della procedura e indipendentemente dal raggiungimento dell’accordo) persegue proprio il ridetto fine di assicurare l’effettività e l’utilità dell’istituto.

Peraltro, rileva il TAR, accogliendo una delle tesi prospettate da Primavera Forense, i vecchi importi previsti dal precedente decreto ministeriale non erano mai stati aggiornati e che la quantificazione delle spese per la mediazione è proporzionate al valore della lite.

Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti.

E ora cosa succede?

Il Codacons ha 60 gg dalla notifica della sentenza per proporre eventuale appello al Consiglio di Stato.
Il Codacons troverà sempre Primavera Forense, insieme all’ASS.I.O.M. – Associazione Italiana degli Organismi di Mediazione, a sostenere le ragioni della mediazione civile, nell’interesse dei cittadini, delle imprese e degli addetti ai lavori.


Scarica la sentenza del Tar

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