a cura dell’Avv. Giovanni GIANGRECO MAROTTA – Presidente dell’Associazione Primavera Forense.
Il D.L. 132/2014, convertito in legge dalla L. 162/2014, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il nuovo istituto della negoziazione assistita quale strumento di risoluzione delle liti alternativo al giudizio. Il seguente schema riassume in maniera sintetica le differenze di tale istituto con la mediazione civile.
Si ricorda che la normativa sulla negoziazione assistita entrerà in vigore il 10 febbraio 2015.
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Mediazione civile | Negoziazione Assistita | |
Cos’è? | Una procedura alternativa al giudizio per la risoluzione delle liti gestita da un mediatore insieme agli avvocati e alle parti. | Una procedura alternativa al giudizio per la risoluzione delle liti gestita solo dagli avvocati delle parti. |
Quando è obbligatoria? | Controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. | Controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e pagamenti fino a 50.000 € (nelle materie in cui non è però obbligatoria la mediazione civile). |
Quando non si applica? | a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile; d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; f) nei procedimenti in camera di consiglio; g) nell’azione civile esercitata nel processo penale | a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;b) nei procedimenti di cui all’articolo 696-bis c.p.c.;c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;d) nei procedimenti in camera di consiglio;e) nell’azione civile esercitata nel processo penale. |
Sono procedure alternative tra loro? | No, sono complementari e diverse tra loro. L’una non può sostituire l’altra. In particolare, per la negoziazione, si prevede che ”Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati” (art. 3, comma 5, del D.L. 132/2014 convertito in legge dalla L. 162/2014). | |
Quanto dura? | Tre mesi (prorogabile su volontà delle parti). | La convenzione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, in ogni caso non inferiore ad un mese. |
Come si avvia? | Con il deposito di una istanza presso un Organismo di mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia. | Con l’invito rivolto alla controparte alla stipula di una convenzione di negoziazione (un contratto). |
Che valore ha l’accordo? | Ha valore di titolo esecutivo se sottoscritto dal mediatore, dalle parti e dai loro avvocati. | Ha valore di titolo esecutivo se sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati. |
E’ necessaria l’apposizione della formula esecutiva? | No, è sufficiente notificare il verbale e l’accordo unitamente al precetto.Sarà l’ufficiale giudiziario a certificare la conformità della copia all’originale per uso notifica. Anche se non è necessario è sempre possibile inviare un invito ad adempiere agli obblighi assunti con l’accordo intervenuto in mediazione o in fase di negoziazione. |
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