Manutenzione straordinaria in condominio: appalto e assistenza legale competono all’assemblea

25 Settembre 2017

Pubblichiamo una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista.

“Nemo Iudex sine Mediatore” – Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile


Occorre l’autorizzazione dell’assemblea (o, comunque, l’approvazione mediante sua successiva ratifica), ai sensi dell’articolo 1135, comma 1, n. 4, cod. civ. e con la maggioranza prescritta dall’articolo 1136, comma 4, cod. civ. per l’approvazione di un appalto relativo a riparazioni straordinarie dell’edificio condominiale. La delibera assembleare in ordine alla manutenzione straordinaria deve determinare l’oggetto del contratto di appalto da stipulare con l’impresa prescelta, ovvero le opere da compiersi ed il prezzo dei lavori, non necessariamente specificando tutti i particolari dell’opera, ma comunque fissandone gli elementi costruttivi fondamentali, nella loro consistenza qualitativa e quantitativa. Non rientra tra i compiti dell’amministratore di condominio neppure il conferimento ad un professionista legale dell’incarico di assistenza nella redazione del contratto di appalto per la manutenzione straordinaria dell’edificio, dovendosi intendere tale facoltà riservata all’assemblea dei condomini, organo cui è demandato dall’articolo 1135, comma 1, n. 4, cod. civ. il potere di disporre le spese necessarie ad assumere obbligazioni in materia. Ove siano mancate la preventiva approvazione o la successiva ratifica della spesa inerente tale incarico professionale da parte dell’assemblea, a norma dell’art. 1135, comma 1, n. 4, cod. civ. ed art. 1136, comma 4, cod. civ. l’iniziativa contrattuale dello stesso amministratore non è sufficiente a fondare l’obbligo di contribuzione dei singoli condomini, salvo che non ricorra il presupposto dell’urgenza nella fattispecie considerata dall’articolo 1135, u.c., cod. civ.

 

Corte di cassazione, Sez. VI civ. ordinanza 17 agosto 2017, n. 20136

Corte di Appello di Palermo, sentenza 17 novembre 2015, n. 1698

Rigetta ricorso

Primavera Forense

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