Ancora una volta Primavera Forense scende in campo per la trattazione e la prospettazione di una soluzione innovativa ad un problema quanto mai attuale come quello del recupero del credito attinente agli onorari degli avvocati.
Il convegno, tenutosi il 20 maggio 2015 nella prestigiosa sede della Casa Bonus Pastor, è stato un concentrato di vivaci puntualizzazioni su una vexata quaestio, purtroppo eredità di una congiuntura economica sempre più negativa.
Il dato oggettivo è che, oltre ad essere sempre più numerosi gli inadempimenti da parte del cliente in tema di onorari, le norme vigenti sul recupero del credito relativo sono semplici palliativi che non garantiscono appieno il diritto del professionista a vedersi riconosciuto il giusto compenso alla sua prestazione (ormai divenuta un’obbligazione di risultato!) per cui necessitano risposte diverse rispetto a quelle tradizionali.
In questo contesto, la clausola di mediazione e arbitrato (c.d. multistep ) – inserita in un formale contratto di conferimento incarico – rappresenta l’unico modo per curare le patologie che nascono da un distorto rapporto avvocato-cliente e, a cascata, le conseguenti problematiche.
A prendere per primo la parola è stato l’Avv. Massimiliano Cesali, Presidente del Movimento Forense, che ha fatto il punto sui rimedi processuali che la legge attuale propone per il mancato pagamento degli onorari.
Interessante la proposta, che verrà a breve esaminata dalla Commissione Giustizia, relativa all’estensione delle esenzioni/riduzioni dal pagamento delle spese processuali previste per le controversie di lavoro alle procedure di recupero del credito relativo a compensi professionali, una proposta a costo zero come ha tenuto a sottolineare l’Avv. Cesali.
Successivamente è intervenuto l’Avv. Marco De Fazi, Presidente dell’Associazione Forense «Emilio Conte», che ha ribadito la nebulosità del quadro odierno in materia. Un quadro a tinte fosche in cui prevale la confusione soprattutto in riferimento al famigerato 702 bis c.p.c. che, invece di semplificare la situazione, ha creato una paralisi esiziale, visto che chi ricorre in base a tale articolo rischia l’inammissibilità del ricorso stesso (vedi articolo dell’avv. Iapicca clicca qui).
Insomma bisogna inventarsi qualcos’altro perché qualsiasi procedura per il recupero del credito dell’onorario, finanche sommaria, è assolutamente inutile.
Dunque, anche per l’Avv. De Fazi la strada della mediazione è l’unica percorribile per addivenire ad una soluzione.
Ha poi preso la parola l’Avv. Antonio Conte, consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma, che ha esordito affermando che ormai l’avvocato è avvocato solo di se stesso.
Il ricorso al decreto ingiuntivo è un terno al lotto ed è indilazionabile per il Consiglio dell’Ordine la necessità di modificare l’opinamento (il balzello del 2% deve essere abolito perché non recuperabile).
Inoltre l’Avv. Conte ha aperto il fronte dei rapporti avvocati-magistrati, invocando una visione più aperta da parte del magistrato (avvocato, si accontenti, ecc. sono formule tuttora usate ma evidentemente anacronistiche).
Anche il ripristino di tariffe di riferimento potrebbe essere un ottimo veicolo per il transito verso la definitiva soluzione della querelle in materia.
L’interessante intervento del consigliere si è chiuso con l’auspicio che il CNF diventi una specie di sindacato che tratti e risolva questioni pratiche ed intervenga con gli opportuni strumenti affinché non si assista a quelle tattiche dilatorie che fanno solo del male ad una giustizia giusta.
Ha messo il punto esclamativo al convegno l’Avv. Giovanni Giangreco Marotta, Presidente di Primavera Forense, che dopo aver sunteggiato l’evoluzione del suo organismo di mediazione ed i risultati raggiunti in termini di riduzione di costi e di celerità nei procedimenti, è entrato nel vivo del problema presentando la soluzione della clausola med.arb da inserire all’interno della lettera di conferimento incarico.
La lettera di incarico, cioè il contratto che regola il rapporto del cliente con il proprio avvocato e che prevede l’onorario dovuto e le modalità di pagamento, è un segno di trasparenza che responsabilizza il cliente.
La clausola multistep è una novità assoluta da riportare in tutti i contratti, al posto della c.d. clausola del Foro esclusivo di competenza, che darebbe la possibilità di recuperare il credito per l’onorario in tempi ristretti e con costi assai contenuti.
Due sono gli step della clausola:
1) il tentativo di mediazione secondo le norme contenute nel D.Lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010;
2) in caso di esito negativo del tentativo di mediazione, l’arbitrato rituale di diritto secondo il Regolamento Arbitrale di Primavera Forense.
Il Collegio Arbitrale è composto da un arbitro unico nominato in conformità al regolamento suddetto.
Da notare che nei contratti col consumatore va specificato, essendo una clausola vessatoria, che la stessa è stata oggetto di specifica trattativa tra le parti.
Per ultimo l’Avv. Giangreco Marotta ha posto in evidenza la nuova figura delle aziende a giustizia rapida, cioè delle imprese che vogliono accedere ai vantaggi della giustizia alternativa.
Si parla di vantaggi anche perché questo tipo di aziende sono virtuose nella misura in cui fare affari con loro è più sicuro per tutte le parti in causa. Peraltro, l’effetto dissuasivo dell’inadempimento dei clienti è naturalmente insito in questo contesto in cui tempo e costi sono nettamente ridotti rispetto alle forme di giustizia tradizionali.
A latere del convegno c’è stato un fruttuoso scambio di domande e risposte tra i presenti e i relatori che hanno dato un’impronta di completezza alla tematica trattata.
Carlo Cagnetti