Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista. “Nemo Iudex sine Mediatore”
LOCAZIONE
Locazioni commerciali, senza indennità di avviamento giustificato il mancato rilascio dell’immobile
Nei rapporti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, in cui l’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile è condizionata all’avvenuto versamento della indennità per l’avviamento commerciale, ex artt. 34, comma 3, e 69, comma 8, della legge n. 392 del 1978, fin quando tale corresponsione non avvenga, anche solo nella forma dell’offerta reale non accettata, la ritenzione dell’immobile da parte del conduttore avviene “de iure” e rappresenta la causa di giustificazione impeditiva della scadenza dell’adempimento dell’obbligo di consegna, con la conseguenza che non insorgono la mora nella riconsegna ed il conseguente obbligo di risarcimento ai sensi dell’art. 1591 cod. civ. Di conseguenza, in tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, la disposizione secondo la quale l’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile è condizionato all’avvenuta corresponsione dell’indennità di avviamento commerciale (art. 34, comma 3, e 69, comma 8, della legge cit.) attribuisce al conduttore un diritto di ritenzione sull’immobile, anche in pendenza della relativa controversia, sino al pagamento dell’indennità. Pertanto, il diritto del locatore al risarcimento del danno ex art. 1591 cod. civ. per la ritardata consegna dell’immobile locato, ancorché sia stata pronunciata sentenza di rilascio, va riconosciuto soltanto per il periodo successivo alla corresponsione dell’indennità di avviamento da parte del locatore, che costituisce condizione per l’esecuzione del provvedimento di rilascio. E ciò sulla considerazione che se il provvedimento non è realizzabile nella fase esecutiva, in attesa della corresponsione dell’indennità, in tale spazio di tempo non può esserci detenzione illegittima da parte del conduttore e, quindi, neppure il diritto al risarcimento a favore del locatore. In conclusione, siccome la ritenzione avviene “de iure”, essa costituisce una causa di giustificazione impeditiva dalla scadenza dell’obbligo di riconsegna, che così non può degenerare in mora se non dal momento del pagamento dell’indennità o della sua offerta reale o secondo gli usi e non accettata.
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Corte di cassazione, Sez. III civ. ordinanza 16 ottobre 2017, n. 24285
Corte di Appello di L’Aquila, sentenza 6 maggio 2015, n. 550
Accoglie ricorso, cassa con rinvio
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