Pubblichiamo una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista.
“Nemo Iudex sine Mediatore” – Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile
Il locatore che recede non perde il diritto a percepire i canoni sino alla data di scadenza
In tema di locazione commerciale, qualora il locatore comunichi al conduttore di non voler rinnovare il contratto alla scadenza, a quest’ultimo non è riconosciuta la facoltà di decidere unilateralmente la cessazione anticipata del rapporto, sottraendosi, senza il consenso del locatore, alle proprie obbligazioni.
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In tale ipotesi, il suo interesse a non perdere le occasioni che gli fossero date in epoca anteriore alla scadenza non potrà essere perseguito addossandone il costo al locatore, ma potrà essere soddisfatto, in base alle valutazioni di convenienza dello stesso conduttore, con la “perdita” costituita dall’immanenza delle obbligazioni del medesimo conduttore di pagare il canone fino alla scadenza (ovvero fino alla data anteriore alla quale il locatore accetti la restituzione), alla quale maturerà peraltro il suo diritto alla corresponsione dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, con il relativo onere a carico del locatore. Pertanto, la scelta del conduttore di non versare più il canone integra inadempimento e la perdita del diritto alla corresponsione dell’indennità di avviamento, essendosi il contratto risolto, in dipendenza di una condotta a lui addebitabile, prima di quella data.
Corte di cassazione, Sez. III civ. ordinanza 21 settembre 2017, n. 21917
Corte di Appello di Bologna, sentenza 26 agosto 2013, n. 210
Accoglie ricorso, cassa con rinvio
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