Limiti alla copertura assicurativa: specificazione rischio garantito o limitazione di responsabilità?

9 Maggio 2018

Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista“Nemo Iudex sine Mediatore”


Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell’art. 1341 cod. civ., con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto, quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che operano per escludere il rischio garantito, mentre attengono all’oggetto del contratto, e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma, le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, cioè, specificano legittimamente quale rischio risulti garantito (Nel caso di specie, relativo ad una controversia avente ad oggetto il pagamento di un indennizzo in forza di una polizza stipulata a copertura dei rischi coinvolgenti il conducente dell’autoveicolo assicurato, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto che la limitazione della copertura assicurativa, pacificamente accertata nei termini dell’indennizzabilità per le lesioni superiori al tre per cento d’invalidità permanente, costituiva specificazione del rischio pattuito come garantito, circoscrivendo in tal modo l’oggetto del contratto, e non, invece, limitando la responsabilità rispetto ad un ambito contrattuale già fissato dalla legge o, appunto dal negozio).

Corte di cassazione, Sez. III civ. sentenza 30 marzo 2018, n. 7916

Corte di Appello di Catanzaro, sentenza 27 maggio 2015, n. 712

Rigetta ricorso

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