L’illegittimità del protesto non rende automatico il danno alla reputazione

28 Novembre 2017

Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista“Nemo Iudex sine Mediatore”


CONTRATTI BANCARI

L’illegittimità del protesto non rende automatico il danno alla reputazione

In tema di risarcimento del danno da illegittimo protesto di assegno bancario, la semplice illegittimità del protesto – anche ove accertata – pur costituendo un indizio in ordine all’esistenza di un danno alla reputazione, da valutare nelle sue diverse articolazioni, non è di per sé sufficiente per la liquidazione del danno, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando tuttavia l’onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l’esistenza e l’entità del pregiudizio.

 

Corte di cassazione, Sez. I civ. ordinanza 31 ottobre 2017, n. 25872

Corte di Appello di Napoli, sentenza n. 4008/2012

Rigetta ricorso


Primavera Forense

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