Il potere di rappresentanza in mediazione civile: la procura speciale sostanziale

5 Dicembre 2024

La procura speciale sostanziale in mediazione

La recente sentenza della Corte d’Appello di Roma (Sezione I civile, Sentenza 20 novembre 2024, n. 7304) affronta un aspetto cruciale della mediazione civile e commerciale, in particolare riguardo alla rappresentanza delle parti durante il procedimento di mediazione obbligatoria. La Corte ha stabilito che, per delegare validamente un terzo alla mediazione, è necessaria una procura speciale sostanziale. Questo significa che la parte coinvolta deve conferire esplicitamente al suo rappresentante il potere di partecipare alla mediazione e di disporre dei diritti sostanziali in gioco.Nel caso specifico, relativo a una controversia su contratti bancari, la Corte ha rigettato l’appello perché la procura fornita dall’appellante ai suoi avvocati non era adeguata. Non menzionata nel verbale dell’incontro con il mediatore, essa era una semplice procura processuale, non idonea a garantire la partecipazione valida alla mediazione. Questo chiarisce che non basta una procura generica; è fondamentale che il documento indichi chiaramente i poteri conferiti per la mediazione.
E’ quindi necessaria la procura speciale sostanziale in mediazione civile.

Punti chiave della sentenza:

  • Obbligatorietà della mediazione: La mediazione è un passaggio necessario prima di procedere in giudizio, e le parti devono rispettare questa fase.
  • Forma della procura: È essenziale che la procura sia specifica e dettagliata riguardo ai poteri di partecipazione alla mediazione.
  • Implicazioni pratiche: La mancanza di una procura adeguata può portare a dichiarazioni di improcedibilità del giudizio, come avvenuto nel caso esaminato dalla Corte.

In sintesi, questa sentenza sottolinea l’importanza di seguire correttamente le procedure legali nella mediazione, evidenziando come una rappresentanza inadeguata possa compromettere l’intero processo.

Scarica il fac-simile di procura speciale sostanziale

 

La sentenza

Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria – Rappresentanza delle parti – Potere rappresentativo – Forma – Conferimento di una procura speciale sostanziale – Necessità – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari.

In tema di mediazione obbligatoria, allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte, deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto; quindi, il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di contratti bancari, la corte territoriale, rigettando l’appello, ha confermato la pronuncia d’improcedibilità del giudizio resa in primo grado, in quanto, nella circostanza, la procura conferita dall’odierno appellante ai propri avvocati, non menzionata peraltro nel verbale dell’incontro tenutosi davanti al mediatore, non era una procura speciale sostanziale, ma una semplice procura speciale con valenza processuale, autenticata dagli stessi difensori, contenente i poteri di transigere e conciliare la lite, e, in quanto tale, pertanto inidonea a consentire il trasferimento in capo al rappresentante del potere di partecipare validamente al procedimento di mediazione).

Corte di Appello di Roma, Sezione I civile, Sentenza 20 novembre 2024, n. 7304
Presidente Saracino – Relatore Genna (Rigetta appello)

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