La nullità per difetto di forma scritta colpisce solo il contratto-quadro e non i singoli ordini

30 Maggio 2018

Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista“Nemo Iudex sine Mediatore”


La prescrizione dell’art. 23 del T.U.F., secondo cui i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento debbono essere redatti per iscritto a pena di nullità del contratto, deducibile solo dal cliente, attiene al contratto-quadro, che disciplina lo svolgimento successivo del rapporto volto alla prestazione del servizio di negoziazione di strumenti finanziari, e non ai singoli ordini di investimento o disinvestimento che vengano poi impartiti dal cliente all’intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti di forma.

Corte di cassazione, Sez. I civ. ordinanza 18 aprile 2018, n. 9562

Corte di Appello di Venezia, sentenza 31 gennaio 2012, n. 209

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