Il Tar Lazio, con sentenza n. 1351/15 del 23.01.2015, ha definitivamente affermato la legittimità della obbligatorietà del tentativo di mediazione civile quale condizione di procedibilità così come prevista dall’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 mettendo a tacere tutte le polemiche sollevate in merito al libero accesso alla giustizia.
Inoltre, ha annullato i commi 2 e 9 dell’art. 16 del D.M. 180/2010: il comma 2 quantificava in 40,00 € o 80,00 € le spese di avvio, a seconda del valore della lite; il comma 9 prevedeva il pagamento di almeno la metà delle spese di mediazione prima del primo incontro. Norme che ponevano un limite al quantum del rimborso spese che gli organismi di mediazione potevano richiedere per l’avvio della procedura.
In merito a quest’ultimo punto, invece, si sono scatenate le fantasie interpretative dei detrattori della prima ora della mediazione civile che hanno gridato vittoria vedendo in tale sentenza la fonte della gratuità del lavoro dei mediatori, nonché lo strumento che porrebbe a carico degli stessi organismi l’onere di anticipare, nell’interesse delle parti, le spese vive di ciascuna procedura (spese del personale, formazione del fascicolo, spese postali, spese telefoniche, compenso al mediatore per il primo incontro, costi di trasferta del mediatore, ecc.).
Ragionando più seriamente e pacatamente ci sembra quantomeno surreale che, da una parte si assuma la legittimità di una procedura obbligatoria per legge, per poi sancire che la stessa debba essere gestita gratuitamente. Sarebbe come dire che, a fronte dell’obbligo imposto ai professionisti dell’uso del pos per il pagamento delle parcelle con bancomat, le banche debbano fornire gratuitamente il relativo servizio. Sappiamo che non funziona così e, a ben vedere, non è così nemmeno per la mediazione.
L’annullamento del comma 2, infatti, non comporta che le spese di avvio non siano più dovute ma che siano state svincolate dall’importo forfettario predeterminato per legge. A riprova di ciò, ove non bastassero né il buon senso né i principi costituzionali che vietano la gratuità del lavoro, sta anche il comma 1 dell’articolo 16, ancora in vigore, che sancisce che “l’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione”.
Nessun contrasto, dunque, con la norma che prevede che se il primo incontro si conclude con un mancato accordo non sono dovuti compensi all’organismo di mediazione (art. 17, comma 5 ter, del D.Lgs. 28/2010). Le spese di avvio non costituiscono compensi, come ha chiarito anche il Ministero della Giustizia con Circolare Ministeriale del 27/11/2013, ma attengono esclusivamente alle spese relative all’attività di segreteria, prodromica a quella di mediazione vera e propria svolta dal mediatore. Vi posso assicurare che non troverete nessun organismo serio – pubblico o privato che sia – disposto a lavorare gratuitamente, anche per un solo incontro.
L’unico effetto reale della sentenza del Tar è quello – come detto – di aver liberalizzato la determinazione delle spese di avvio non prevedendo più un regime forfettario. Le spese di avvio, pertanto, continuano ad essere dovute sia dalla parte istante che dalla parte chiamata e, sebbene, da oggi, gli organismi abbiano la facoltà di determinare le spese di segreteria effettivamente dovute prima del primo incontro di mediazione, Primavera Forense si impegna con i propri Utenti a mantenere gli importi così come fissati dalla abrogata normativa: per noi nulla è cambiato.
Ad oggi, possiamo dire di avere ricevuto alcune richieste di chiarimenti da parte degli avvocati ma nessuno fin’ora ha mai preteso da parte nostra la prestazione gratuita di un servizio altamente qualificato quale quello che siamo in grado di offrire.
Ci duole constatare, invece, che il Tar abbia annullato anche l’art. 4, comma 3, lett. b), del decreto n. 180 del 18 ottobre 2010, quello relativo all’obbligo formativo e di aggiornamento degli avvocati mediatori.
Il risultato di tutto ciò sarebbe proprio quello per cui è stata tanto criticata la mediazione: procedura a tariffa libera fatta da mediatori non qualificati.
Primavera Forense, nella persona del suo Presidente e di tutte quante le persone che vi lavorano a vario titolo, crede fortemente nella mediazione quale reale strumento di pacificazione sociale e di alternativa alla lite in giudizio.
Quotidianamente garantiamo ai nostri utenti un servizio altamente qualificato e professionale, occupandoci in prima persona della formazione e dell’aggiornamento dei mediatori.
Lo facciamo da quattro anni, responsabilmente e in un’ottica di massima disponibilità all’ascolto umano delle esigenze di tutti.
Noi ci crediamo e andiamo avanti.
Giovanni Giangreco Marotta
Avvocato del Foro di Roma e Presidente di Primavera Forense