La denuncia di sinistro non sospende il corso della prescrizione

19 Marzo 2018

Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista“Nemo Iudex sine Mediatore”


CONTRATTI ASSICURATIVI

La denuncia di sinistro non sospende il corso della prescrizione

In tema di assicurazione, alla norma generale dettata, in tema di prescrizione, dall’art. 2935 cod. civ., secondo la quale la prescrizione stessa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, viene apportata deroga dalla norma di cui all’art. 2952, quarto comma, cod. civ., la quale, regolando in ogni suo aspetto il rapporto tra assicurato e assicuratore, detta, altresì, la disciplina speciale della sospensione del termine di prescrizione sino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato; tale sospensione si verifica non già con la denuncia di sinistro, bensì con la comunicazione, efficace anche se proveniente dallo stesso danneggiato o da un terzo, all’assicuratore, della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato.

 

Corte di cassazione, Sez. III civ. ordinanza 31 gennaio 2018, n. 2322

Corte di Appello di Bologna, sentenza 11 aprile 2014, n. 1043

Cassa con rinvio

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