Giustizia: la manovra finanziaria stabilizza a regime la mediazione civile obbligatoria

15 Giugno 2017

Mediazione obbligatoria per decreto ingiuntivoCon la conversione in legge da parte del Senato del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 in materia finanziaria si è provveduto alla definitiva stabilizzazione a regime dell’istituto della mediazione obbligatoria la cui applicazione era stata dal legislatore prevista, a carattere sperimentale e transitorio, fino alla data 21 settembre 2017.

Infatti, l’art. 11-ter, già introdotto nel corso dell’esame dell’articolato normativo alla Camera, sostituendo il terzo ed il quarto periodo del comma 1-bis dell’art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, elimina il carattere temporaneo dell’istituto della mediazione obbligatoria, sostituendo, al monitoraggio previsto per il secondo anno di vigenza della disposizione, un obbligo annuale di relazione da parte del Ministro della giustizia alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall’applicazione della disciplina in tema di mediazione obbligatoria.

Apparsa nel nostro ordinamento con il D.lgs. n. 28/2010, in attuazione della legge delega di cui all’art. 60 della legge n. 69/2009, la mediazione è istituto di composizione stragiudiziale delle controversie civili e commerciali riconducibile nell’ambito di quegli strumenti che, secondo una terminologia tratta dall’esperienza giuridica anglosassone, si è soliti definire come A.D.R., ovvero “Alternative Dispute Resolution”.
Il legislatore, al fine di deflazionare il pesante carico giudiziario, oltre a legittimare un ricorso “facoltativo” alla mediazione, sul presupposto, comune a tutte le forme mediatizie che la controversia civile o commerciale verta su “diritti disponibili”, ha reso obbligatorio l’esperimento del tentativo di conciliazione in settori assai ampi del contenzioso civile.

In particolare, si ricorda, che, il citato art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28/2010 reca un elenco di materie per le quali l’esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’individuazione delle materie prescelte dal legislatore risponde a tre ordini di criteri-guida indicati nella stessa relazione che ha accompagnato l’approvazione del decreto delegato: (i) carattere duraturo del rapporto controverso (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende); (ii) accesa conflittualità del rapporto medesimo (risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa); (iii) diffusione massiva del conflitto e del consequenziale contenzioso (controversie in materia bancaria, assicurativa e finanziaria).

Si ricorda, infine, che sono gli enti pubblici o privati, i quali diano garanzie di serietà ed efficienza, ad essere dalla legge abilitati a costituire organismi deputati ad amministrare i procedimenti di mediazione. Tali organismi devono essere iscritti nell’apposito registro istituito e tenuto presso il Ministero della Giustizia. Il legislatore ha poi affidato alla normativa secondaria la disciplina della formazione del registro, la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l’istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi.

“Nemo Iudex sine Mediatore”

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