Il caso: la deroga competenza territoriale in mediazione civile a Roma
Tizio, conduttore, intende ottenere dal locatore Caio il rimborso spese sostenute nell’immobile locato e sito in Roma.
Insorta una potenziale controversia in seguito al diniego opposto da Caio, Tizio gli propone di avviare, con domanda congiunta, un procedimento di mediazione civile.
Trovandosi tuttavia entrambi, per ragioni di lavoro e per lunghi periodi anche a Milano, di comune accordo, Tizio e Caio decidono di esperire il tentativo di mediazione civile presso un organismo di mediazione avente sede in tale città.
A tal fine, i rispettivi difensori, provvedono, d’intesa con i propri clienti, a redigere e sottoscrivere un accordo derogativo della competenza territoriale di un organismo di mediazione civile a Roma in favore di altro organismo di mediazione con sede in Milano.
Dove promuovere il giudizio in caso di fallimento della mediazione civile?
Nell’ipotesi di fallimento della mediazione civile, l’attore è tenuto a promuovere il giudizio di merito presso il foro di Roma, salvo che nell’accordo o nella clausola di mediazione le parti abbiano inteso derogare espressamente anche alla competenza del giudice eventualmente competente per territorio indicando, nella fattispecie, quello del foro di Milano.
Cosa dice la dottrina in materia di competenza territoriale in mediazione civile?
Secondo la dottrina che si è occupata della questione sollevata nel caso sopra esposto, l’accordo derogatorio della competenza territoriale dell’organismo di mediazione mantiene ferma la competenza territoriale del giudice; salvo che nella clausola di mediazione o nella clausola multistep le parti abbiano inteso derogare espressamente anche alla competenza del giudice eventualmente competente in caso di fallimento del tentativo di mediazione civile.