Delega avvocato in mediazione con procura notarile
Delega avvocato in mediazione. Ancora una volta il Tribunale di Vasto, nella persona del dott. Fabrizio Pasquale, fornisce un prezioso contributo interpretativo sulla vexata quaestio della rappresentanza in mediazione civile, istituto dalle “notevoli potenzialità”.
Nel caso preso in esame dal dott. Pasquale, la società istante non ha mai partecipato personalmente (vale a dire, tramite il proprio legale rappresentante) al procedimento di mediazione. E’ rimasta, pertanto, assente sia al primo incontro, sia a tutti i successivi incontri svoltisi dinanzi al mediatore. Si è limitata a conferire procura speciale notarile al proprio difensore per farsi rappresentare nelle varie fasi del procedimento.
Delega avvocato in mediazione con procura notarile: improcedibilità della domanda
Con sentenza del 17 dicembre 2018, il Giudice monocratico ha quindi dichiarato l’improcedibilità della domanda, ribadendo il principio cardine secondo il quale
Ai fini del corretto esperimento del procedimento di mediazione, è necessario che le parti siano sempre presenti personalmente, assistite dai rispettivi avvocati, a tutti gli incontri programmati innanzi al mediatore.
Con ciò, continua il dott. Pasquale, non si vuole affatto sostenere che sia preclusa alle parti la possibilità di delegare un terzo alla partecipazione alla procedura, ma solo a condizione che siano rispettati due presupposti.
Delega avvocato in mediazione con procura notarile: primo presupposto
Innanzitutto, la parte che intende farsi rappresentare in mediazione da un altro soggetto deve dedurre e provare che sussiste un impedimento oggettivo (cioè, tale da non consentire alla parte, che pure vorrebbe intervenire, la materiale possibilità di presenziare agli incontri), assoluto (vale a dire non superabile con uno sforzo di ordinaria lealtà e diligenza) e non temporaneo che le impedisca di essere personalmente presente.
Delega avvocato in mediazione con procura notarile: secondo presupposto
E’ necessario che la persona delegata sia a conoscenza dei fatti che hanno originato il conflitto. E’ fondamentale, inoltre, che sia dotata (tramite una procura speciale) del potere di assumere decisioni vincolanti per la parte rappresentata.
Ma attenzione: il rappresentante non potrà, però, mai identificarsi nella persona dell’avvocato che difende e rappresenta la parte in giudizio, per un triplice ordine di argomentazioni:
in primo luogo, perché non è pensabile applicare analogicamente alla mediazione le norme che all’interno del processo consentono alla parte di farsi rappresentare dal difensore (art. 83 c.p.c.), data la evidente diversità di ratio tra i due istituti;
in secondo luogo, perché nella mediazione la funzione dell’avvocato, come definita in via interpretativa dall’art. 5, comma 1 bis e comma 2, D.Lgs. 28/2010, è di mera assistenza alla parte comparsa e non, per la formulazione normativa utilizzata e per il migliore e più efficace funzionamento dell’istituto, di rappresentanza della parte assente;
in terzo ed ultimo luogo, perché la presenza del solo avvocato, non accompagnato neppure da un fiduciario dell’interessato, impedirebbe al mediatore di avere un contatto diretto con le persone protagoniste del conflitto. Così gli sarebbe preclusa la comprensione dei bisogni, degli interessi, dei sentimenti dei soggetti coinvolti, che gli stessi possono e debbono mostrare con immediatezza, senza il filtro dei difensori.
Proprio per quest’ultimo motivo, pensare che la mediazione si possa correttamente svolgere con il solo incontro tra gli avvocati e il mediatore (quantunque i legali si presentino all’incontro muniti di procura speciale) significherebbe frustrare lo spirito dell’istituto. Ciò impedirebbe allo stesso strumento di manifestare le sue notevoli potenzialità, sia sotto il profilo della pacificazione sociale sottesa alla facilitazione di accordi amichevoli, sia sotto il distinto e connesso profilo della deflazione del contenzioso giudiziario.